Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2011) 28-10-2011, n. 39197

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. Con sentenza pronunciata in data 13/01/2011, il g.u.p. del Tribunale di Teramo, dichiarava non luogo a procedersi nei confronti di D.G.A. per il reato di estorsione ai danni di I.G.. p. 2. Avverso la suddetta sentenza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Teramo ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 425 c.p.p. per avere il g.u.p., a fronte della suddetta norma che consente il proscioglimento dell’imputato solo allorchè l’insufficienza o la contraddittorietà degli elementi di prova addotti dal P.M. abbiano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superati in giudizio, illogicamente sovrapposto la propria personale interpretazione a quella fornita dal P.M., valutando nel merito gli elementi probatori solo con riferimento alla situazione esistente al momento dell’udienza preliminare.

Motivi della decisione

p. 1. Il ricorso deve ritenersi fondato. p. 2. In diritto, va premesso, che, in base all’art. 425 c.p.p., comma 3, il g.u.p. può pronunciare sentenza di non luogo a provvedere solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l’accusa in giudizio e cioè quando mancano le condizioni per una prognosi favorevole all’accusa: il giudizio del g.u.p., quindi, dev’essere di mera valutazione processuale e non un vero e proprio giudizio di merito sulla colpevolezza dell’imputato, giudizio che compete solo al giudice del dibattimento: in terminis Cass. 14034/2008 rv 239514 – Cass. 13163/2008 rv 239701 – Cass. 45275/2001. p. 3. In fatto, va osservato che il P.m. aveva richiesto il rinvio a giudizio dell’imputato per il "reato di cui all’art. 629 c.p. perchè, al fine di trarre un ingiusto profitto, costringeva D. I.G. a consegnargli somme di denaro per un importo complessivo di Euro 40.000. In particolare, l’indagato, con la minaccia di rivelare ai suoi familiari e di rendere pubblico il fatto che D.I. era stato da lui sorpreso in un appartamento di (OMISSIS) in compagnia di una donna di nome G., aveva, con continue e pressanti richieste telefoniche, costretto D.I. a numerose dazioni di denaro in somme variabili da 500,00 a 1.200,00 Euro ciascuna per un totale di circa 20 volte ed un importo complessivo della somma di Euro 40.000 circa. Con la recidiva specifica infraquinquennale. In (OMISSIS)".

Il g.u.p. ha ritenuto di pronunciare sentenza di non luogo a procedere concludendo, dopo aver rilevato che la versione dei fatti fornita dalla persona offesa non aveva trovato sufficienti riscontri oggettivi che "anche in relazione alla dazione di denaro che ha occasionato l’arresto, si deve dubitare della natura estorsiva della stessa; d’altra parte, appare assai anomalo che estorto ed estorsore, in occasione dell’appuntamento finalizzato all’ennesima dazione di denaro, si trattengano quasi un’ora all’interno di un bar a chiacchierare amichevolmente, bevendo superalcolici. Non può escludersi, al riguardo, che effettivamente il denaro consegnato in quella circostanza dal D.J. fosse un prestito ovvero un’elargizione non coartata (come numerose altre fatte durante l’anomalo rapporto di amicizia) necessaria per far fronte alle spese connesse al sinistro stradale". p. 4. Il procedimento seguito dal g.u.p. deve ritenersi errato perchè non rientra nelle competenze del suddetto organo, procedere ad un vero e proprio giudizio di merito sugli elementi probatori offerti dall’accusa e, quindi, sostituirsi, in modo surrettizio, al Tribunale al quale solo spetta, all’esito del dibattimento, stabilire se l’imputato, sulla base delle risultanze dibattimentali, possa o meno ritenersi colpevole.

Il g.u.p. ha una funzione di filtro e, nel rispetto di tale funzione, gli spetta solo decidere se il materiale probatorio offerto dall’accusa sia o meno idoneo a sostenere l’accusa in giudizio:

giudizio prognostico che, con tutta evidenza, è, però, di natura processuale e non di merito, sicchè dev’essere escluso il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell’imputato si prestino a soluzione alternative o aperte o, comunque che possano essere diversamente rivalutate: in terminis, Cass. Sez. 2, 8/10/2008 n 40406 – Cass. 35178/2008 Rv. 242092.

Nel caso di specie, è sufficiente la lettura della sentenza impugnata per rendersi conto dell’erroneità della motivazione addotta dal g.u.p. il quale, è entrato nel merito dei singoli indizi e, dopo una complessa ed articolata disamina dei medesimi (peraltro non priva di elementi di illogicità e contraddittorietà puntualmente evidenziati dal P.m. nell’atto di impugnazione il quale ha evidenziato come il g.u.p. "ha illegittimamente valorizzato ipotetiche e, allo stato, incerte alternative, finendo con l’operare una scelta, di merito, tra le molteplici soluzioni aperte, riservata in via esclusiva al libero convincimento del giudice del dibattimento, in esito all’effettivo contraddittorio delle parti sulla prova"), è, in pratica, pervenuto ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito sostituendosi, così, in modo surrettizio, alla valutazione del Tribunale, laddove, invece, avrebbe dovuto solo valutare se, sul piano processuale, il materiale probatorio fosse o meno idoneo a sostenere l’accusa in giudizio. p. 6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata e gli atti trasmessi nuovamente ad un diverso g.u.p. del Tribunale di Teramo per un nuovo giudizio il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "il g.u.p., nel pronunciare sentenza di non luogo a provvedere a norma dell’art. 425 c.p.p., comma 3 deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Il g.u.p., nell’effettuare la suddetta valutazione, non può entrare in una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, essendo tale valutazione riservata al Tribunale all’esito del dibattimento".

P.Q.M.

ANNULLA L’impugnata sentenza e DISPONE Che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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