T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-12-2011, n. 9504

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, l’ex Caporalmaggiore dell’Esercito A.C. ha chiesto l’accertamento del diritto a transitare nelle corrispondenti qualifiche civili del Ministero della Difesa. (o di altre Amministrazioni dello Stato).

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 2.11.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata (e ciò, com’è agevole arguire, rende superflua l’adozione di un’espressa pronuncia in punto di rito) la palese infondatezza.

Ed invero; anche a non voler tener conto del fatto

che gli aspiranti al passaggio di cui trattasi sono titolari esclusivamente di un interesse legittimo (e non, già, di un diritto soggettivo) e

che, quindi, il ricorso "de quo" (cosi come articolato) dovrebbe -a rigore – esser dichiarato inammissibile,

si osserva

che, al momento dell’emissione del giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato (ché di questo, in buona sostanza, si tratta), il C. si trovava nella posizione di "volontario in ferma breve";

che, ai sensi del combinato disposto dell’art.14, comma 5, della legge n.266/99 e dell’art.2, comma 6 del D.M. 18.4.2002, il transito del personale militare nelle aree funzionali del personale civile presuppone (in primo luogo) che gli interessati siano formalmente inquadrati nei ruoli delle Forze Armate;

che la circostanza in base alla quale il beneficio in questione spetta soltanto al personale militare in servizio permanente (o, comunque, legato all’Amministrazione da un precedente rapporto d’impiego a tempo indeterminato) si ricava anche dal fatto che (ai sensi della vigente normativa di settore) il transito di cui trattasi non può (si cita pressocché testualmente) comportare modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelle di destinazione.

E dunque; atteso che nulla induce a ritenere che – nell’occasione – sia stata fatta erronea applicazione delle cennate diposizioni settoriali, il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta azione cognitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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