Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-04-2012, n. 6611 Rappresentanza della società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n, 1532/2003 il tribunale di Roma respingeva la domanda della snc Paglia Orlando e Arcangelo nei confronti di P. G. in quanto il rapporto si era svolto con la società Getedil.

In particolare il giudice fondava il proprio convincimento sul fatto che il P. non aveva agito in nome proprio ma quale rappresentante della Getedil che, peraltro, in precedenza aveva commissionato lavori edili all’impresa Paglia. La snc Paglia in liquidazione proponeva appello criticando la prima decisione per la errata valutazione delle prove da cui si desumeva il conferimento dell’incarico da parte del P. che, alla fine dei lavori, aveva regalato un bonus agli operai. Il P. eccepiva l’inammissibilità dell’appello e, comunque, la sua infondatezza e la Corte di appello di Roma, con sentenza 3156/09, in accoglimento del gravame, condannava P. al pagamento di Euro 3513,48 oltre interessi e spese, rilevando che nessun dei testi aveva indicato la spendita del nome della Getedil per le opere realizzate in (OMISSIS).

Il coinvolgimento diretto del P. si poteva dedurre anche dalla mancata risposta all’interrogatorio formale e alla diffida emessa in via extragiudiziale nonchè dal fatto che aveva dato regalie agli operai della snc Paglia ed offerto un pranzo.

Ricorre P. con due motivi, non svolge difese controparte.

Motivi della decisione

Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 2310 c.c. e degli artt. 75 e 83 c.p.c., difetto di procura e nullità della sentenza per carenza di un presupposto processuale per essere stato proposto l’appello dalla snc Paglia in liquidazione, in persona del legale rappresentante P.O., con procura a firma P.O., criticando la laconica motivazione in ordine alla messa in liquidazione che non produce estinzione.

Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione in ordine al documento n. 5, che si acclude in fotocopia.

Osserva questa Corte Suprema:

La prima censura omette di considerare che la proposizione di un appello da parte della snc Paglia in liquidazione, in persona del rappresentante legale P.O., con firma di procura del medesimo, non può che riferirisi alla sua qualità di liquidatore che nella specie non si contesta ed è legittimato all’impugnazione.

La seconda censura propone una diversa lettura delle risultanze processuali e trascura che, in ordine all’attività ermeneutica di atti, l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

La censura, peraltro, non è autosufficiente perchè la riproduzione mediante fotocopia attiene ad un non meglio specificato conteggio senza che vi sia prova che si riferisca al lavoro in questione, posto che la sentenza da per scontata l’esistenza di rapporti tra la snc Paglia e la Getedil ma ritiene, nel caso specifico, che il P., data la sua qualità di geometra, ben poteva avere interesse diretto alla realizzazione in proprio di opere quale imprenditore individuale (realizzazione di un garage) e nessuno dei testi aveva indicato la spendita del nome della Getedil mentre il coinvolgimento diretto del P. emergeva dalle altre circostanze indicate.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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