T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-12-2011, n. 9503

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il signor G.P.S. ha impugnato (con contestuale, ed infruttuosa, richiesta di tutela cautelare) il provvedimento – notificatogli il 12.10.92 – con cui gli si è ingiunto di presentarsi (a breve distanza di tempo) al 235° Battaglione di Fanteria "Piceno" per svolgervi l’allora esistente servizio di leva.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 2.11.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata (e ciò, com’è agevole arguire, rende superflua la formulazione di qualsivoglia considerazione in punto di rito) la palese infondatezza.

Al riguardo; premesso che l’interessato, dopo aver fruito – in quanto studente in giurisprudenza – del (beneficio del) rinvio della chiamata alle armi per oltre un quadriennio, il 17.9.91 ha espressamente rinunciato a tale beneficio: per poter prestare il servizio di leva quale Carabiniere ausiliario, si rileva come la tesi del ricorrente – secondo cui l’anno di disponibilità, entro il quale (come stabilito dalla stessa Corte Costituzionale: con sentenza n.41/90) deve (o, meglio, doveva) aver luogo l’avvio alle armi, avrebbe dovuto decorrere (nel caso di specie) proprio dal 17.9.91 – sia manifestamente erronea.

Si osserva, in proposito

che, per quel che concerne gli arruolati esclusi (come il S.) dal reclutamento ausiliario a seguito di procedura "F.A.C.L.", la cennata disponibilità non può (o, meglio, non poteva) che decorrere dal momento in cui gli enti interessati restituiscono (rectius: restituivano) allo Stato Maggiore dell’Esercito la relativa documentazione (quella, cioè, relativa agli ausiliari di leva);

che è solo da tale data (infatti) che l’Amministrazione militare può (poteva) considerarsi in possesso degli elementi che le consentono (consentivano) di procedere agli (ulteriori) incombenti di sua competenza (presupponenti, necessariamente, il venir meno dell’indisponibilità degli aspiranti ausiliari ai fini dell’eventuale servizio di leva);

che una simile data, secondo il corrente calendario "F.A.C.L." è (o meglio, sempre per tornare al caso di specie, era) quella del 25.5.92.

E dunque; poiché il S. è stato avviato alle armi con il terzo contingente del "92: in partenza (come si è visto) il 10 novembre di quell’anno, il ricorso in esame si appalesa – appunto – infondato: e (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) va, pertanto, respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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