Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-04-2012, n. 6609

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Svolgimento del processo

Con citazione del 16.5.2001, riassuntiva di precedente giudizio dinanzi al Tribunale di Nicosia definito con sentenza 9.11.1999 dichiarativa della continenza con giudizio innanzi al Tribunale di Mistretta, I.S.G. conveniva innanzi al Tribunale di M.P.F.P., chiedendo l’esecuzione specifica dell’obbligo di trasferimento di alcuni locali ed unità immobiliari con pertinenze e diritti sulle parti comuni di un complesso in (OMISSIS), ex albergo (OMISSIS), in virtù di scrittura privata 21.1.1998 di transazione di controversie tra le parti.

Resisteva il P..

Acquisita documentazione ed eseguita ispezione giudiziale il Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza 7.6.2004, in parziale accoglimento della domanda, disponeva il trasferimento di alcuni locali ed unità immobiliari, comprendendovi le quote millesimali sulle parti comuni e pertinenze e dichiarando la natura condominiale o pertinenziale di alcune parti, con compensazione delle spese, decisione appellata dall’attore, il cui gravame veniva accolto, con sentenza 536/09, nei limiti di ragione dichiarando il carattere pertinenziale del tunnel garage al seminterrato e del suolo edificabile antistante il lato ovest dell’edificio e, conseguentemente il diritto delle parti su tali beni in misura proporzionale al valore delle rispettive unità immobiliari in proprietà esclusiva, con condanna del P. ai 2/3 delle spese dei due gradi.

La Corte di appello di Messina evidenziava non essere contestata la natura condominiale o pertinenziale rispetto all’intero edificio e l’originaria comproprietà per metà ciascuno in virtù delle scritture 2.5.1977 e 28.3.1979. Era ingiustificata la domanda dell’attore di riconoscimento della proprietà per la metà indivisa sui beni in questione mentre andava accolta nei limiti di ragione la censura rispetto ai beni indicati, il cui carattere pertinenziale era stato espressamente riconosciuto nella ctu, ma erroneamente attribuiti al P. dal primo giudice che, pur aveva riconosciuto il carattere pertinenziale.

Ricorre P. con cinque motivi, resiste I.S. proponendo ricorso incidentale.

Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 2907 c.c., artt. 99, 100, 101 e 112 c.p.p. ed error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la sentenza pronunciato al di là dell’oggetto delle domande. Si riportano le conclusioni dell’appello. Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., art. 1117 c.c. ed error in procedendo per non essere stato integrato il contraddittorio con tutti i condomini. Col terzo motivo si denunziano violazione degli artt. 817, 818, 1362, 1363, 1266 e 1367 c.c., vizi di motivazione perchè la sentenza, pur affermando la titolarità formale dell’odierno ricorrente, interpreta l’oggetto del contratto senza tener conto nè della causa della transazione nè delle circostanze di fatto.

Col quarto motivo si lamentano violazione degli artt. 817 e 818 c.c. e vizi di motivazione in ordine alla natura dei beni in contestazione.

Col quinto motivo si denunzia violazione degli artt. 817, 818, 1117, 1118 e 1346 c.c. per aver la sentenza accertato un diritto di comproprietà tra i condomini senza determinazione dei beni.

Col ricorso incidentale, col primo motivo si lamentano violazione degli artt. 1362, 1364, 1366 e 1371 c.c. e vizi di motivazione per erronea interpretazione della scrittura 21.1.1998, col secondo vizi di motivazione, anzi completa, omissione della motivazione in ordine alle ragioni della mancata attribuzioni del 50% di beni pertinenziali, accessori e comuni non menzionati nella scrittura 21.1.1998 ed in comproprietà in forza della scrittura 28.3.1979, non riportata, come da appello indicato.

Osserva questa Corte Suprema:

Osta all’esame del ricorso principale il preliminare rilievo che la procura notarile in atti, in virtù della quale è stato proposto il ricorso, non risulta indicata nè nella nota di deposito nè nell’elenco dei documenti, per cui non vi è prova che sia stata depositata unitamente al ricorso all’atto della iscrizione a ruolo.

Donde l’improcedibilità del ricorso.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo omette di considerare che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c., ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

La censura, peraltro, non è autosufficiente non riportando compiutamente gli atti indicati.

Il secondo motivo è generico e non dimostra l’interesse alla censura rispetto ad una decisione che ha affermato l’appartenenza per legge delle parti condominiali o pertinenziali, ritenendo ingiustificata la domanda al riconoscimento della proprietà per la metà indivisa sui beni in questione.

Donde l’improcedibilità del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale e la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale, rigetta l’incidentale e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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