Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 28-10-2011, n. 39245

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulle richieste si riesame proposte nell’interesse di A. S. e S.S. avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli in data 5-4-011 con la quale era stata disposta nei confronti dei predetti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di concorso in estorsione continuata, in parte tentata ed in parte consumata, in pregiudizio di tal D. L., aggravata del metodo mafioso L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e, quanto al S., anche di procurata inosservanza di pena al condannato D.S.F. (in altro procedimento penale), il Tribunale del riesame di Napoli, con decisione in data 27-4-2011, confermava l’ordinanza impugnata, ribadendo la comprovata sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, in ordine al reati rispettivamente ascritti a detti imputati, con dichiarata infondatezza dell’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche interessanti il S., espletate in asserito divieto di utilizzazione ex art. 270 c.p.p., comma 1.

Avverso tale ordinanza gli indagati hanno preposto ricorso per cassazione , deducendo, a motivi del gravame, l’ A. a mezzo del proprio difensore ed il S. personalmente:

A.:

1) Illegittimità dell’impugnato provvedimento per difetto, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, nonchè assenza di gravi indizi di colpevolezza, non essendo integrata l’ipotesi delittuosa a suo carico avuto riguardo anche alle stesse dichiarazioni della persona offesa D. non coinvolgenti la persona del ricorrente, nella descrizione modale e temporale dei fatti estorsivi in suo pregiudizio;

2) Violazione dell’art. 274 c.p.p., per insussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di concretezza di tali esigenze; a sostegno dell’accusa, avuta riguardo, tra l’altro, all’incensuratezza dell’indagato ed alla non recente datazione dei fatti contestati;

3) Inadeguatezza ed eccessiva gravità della misura cautelare applicata, con violazione dell’art. 275 c.p.p., non essendovi proporzione tra gravità del fatto e misura applicata, in difetto di comprovata inadeguatezza di misura custodiale meno afflittiva;

S.;

Violazione dell’art. 270 c.p.p., comma 1, per inutilizzabilità del risultati delle Intercettazioni ambientali disposte nell’ambito di procedimento contro ignoti e relativa individuazione del responsabili dell’omicidio in persona di P.U., elementi poeti a base del reato di procurata inosservanza di pena a carico del ricorrente, con motivazione generica ed apodittica in punto di reiezione di detta eccezione quanto a "diversità del procedimento".

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza degli stessi. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), il vizio denunciato appare del tutto insussistente con conseguente manifesta infondatezza della doglianza. Al riguardo va richiamato il puntuale riferimento alle accuse della persona offesa D., riscontrate anche dall’esito delle intercettazioni telefoniche, tra le altre in uso ad E. G., con ribadita attendibilità del dichiarante in punto di analitica ricostruzione modale e temporale dell’intera vicenda di sviluppo dei fatti estorsivi fin dall’agosto del 2003, come puntualmente disegnato dai giudici del Tribunale del riesame napoletano (cfr. foll. 2-3-4-5-6) senza trascurare la comprovata coloritura del metodo mafioso quale aggravante dei reati estorsivi contestati. Del pari manifestamente infondato il motivo sub 2, posto che le conclamate esigenze cautelari, nonostante l’incensuratezza e l’epoca datata dei fatti trovano obiettivo, concreto e motivato riscontro nella puntuale risposta motivazionale offerta nel provvedimento impugnato (cfr. fol. 7-8), a prescindere dall’evidente presunzione iuris tantum di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.

L’infondatezza manifesta anche del motivo sub 3) e agevole rilevarla oltre che quale intuibile consequenzialità ai rilievi innanzi richiamati circa la manifesta infondatezza del motivo sub 2), anche dallo stesso negativo e sleale comportamento processuale dell’indagato giunto perfino a negare di conoscere il D. (cfr. fol. 8).

Anche il ricorso del S. a manifestamente infondate, posto che la motivata risposta a supporto della reiezione dell’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni in merito al reato di procurata inosservanza di pena, va condivisa "in toto" da questo giudice di legittimita, peraltro già uniformemente pronunciatosi in tali sensi, come puntualmente sottolineato nell’impugnata ordinanza (cfr. foll. 6-7), quanto alla corretta lettura dei termini e finalità di cui all’art. 270 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibili i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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