T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-12-2011, n. 9501

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame (integrato da un successivo atto di "motivi aggiunti"), il signor A.B. ha chiesto l’annullamento del provvedimento (del quale è stata altresì chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) con cui – per una sua riscontrata inidoneità attitudinale – lo si è escluso dal concorso indetto per l’ammissione al 17° Corso biennale per Allievi Marescialli dei CC.. (G.U., IV s.s., n.81 del 12 10 2010).

Nella Camera di Consiglio del 19.10.2011: data in cui il predetto ricorso è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata domanda di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si rileva (innanzitutto) come – col ricorso stesso (cosi come originariamente formulato) – non si deduca alcun particolare vizio di legittimità. (Essendosi limitato, il B.: il quale non ha ritenuto opportuno attendere l’esibizione dei documenti da lui richiesti con istanza di accesso del 18.5.2011, a chiedere l’effettuazione di una verificazione: volta, appunto, ad accertarne la denegata idoneità attitudinale).

Una simile circostanza è, di per sé, tale da indurre il Collegio – che condivide l’orientamento giurisprudenziale (tuttora valido: pur se formatosi sotto l’impero dell’art. 16, n.3, del R.D. 26.6.1924 n. 1054 e 17 del R.D. 17.8.1907 n.641) in base al quale i motivi (che, tra l’altro, non possono neppure esser dedotti in maniera dubitativa o ipotetica) costituiscono elementi essenziali dell’atto introduttivo del giudizio – a concludere per un’immediata declaratoria di inammissibilità della proposta impugnativa. (Lo si ripete: nella sua primigenia impostazione).

Analoga statuizione vale, del resto, per il cennato atto di "motivi aggiunti".

In relazione a questi, si osserva

che, nel caso di specie (in cui, a ben vedere, non si è in presenza di atti o fatti "tecnicamente" nuovi), non (già) di motivi aggiunti si può parlare: ma di (veri e propri) nuovi motivi di ricorso;

che la proposizione di questi è peraltro (stata) intempestiva: non potendosi certo dire che il B. fosse incolpevolmente all’oscuro dei vizi da cui l’atto impugnato era affetto;

che, in ogni caso, sono inammissibili (per giurisprudenza consolidata) i motivi aggiunti recanti censure: quali il difetto di motivazione, l’errore di fatto o quello sui presupposti, la contraddittorietà (interna od esterna), l’illogicità, l’ingiustizia manifesta, ecc. che il ricorrente avrebbe – comunque – potuto dedurre (sia pur genericamente) nell’atto introduttivo del giudizio.

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio (se non che l’istituto dei motivi aggiunti rappresenta lo strumento attraverso il quale è possibile arricchire, ma non rappresentare – o introdurre – "ex novo" la "causa petendi"), a dimostrazione della riconosciuta inammissibilità (anche) dell’atto depositato dal B. il 12.10.2011.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

definitivamente pronunciando in rito

dichiara (complessivamente) inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza, che – per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra – viene sottoscritta (in sua vece: e su sua disposizione) dal componente più anziano del Collegio, sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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