Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 28-10-2011, n. 39244

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso il decreto di archiviazione emesso in data 15-9-2010, su conforme richiesta del locale PM, dal GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata dalla persona offesa dal reato P.G. che, all’atto della proposizione della querela, pur avendo dichiarate: di volere essere informato della cennata richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p., comma 2, non aveva ricevuto la prescritta comunicazione, ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 409 c.p.p., comma 6, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del difensore, la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all’art. 408, comma 2 e art. 409, comma 6, in combinato disposto con l’art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, posto che tale omissione non gli aveva consentito di proporre l’opposizione ex art. 410 c.p.p., così risultando pregiudicato il diritta – ancorchè potenziale, al contraddittorio proprio dell’udienza camerale conseguente a detta opposizione, con conseguente vizio "in radice" del provvedimento impugnato.

Il PG in sede, con la requisitoria in atti, ha richiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento, stante la violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 1 e 5, per nullità conseguente alla vulnerazione del diritto al contraddittorio e del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione.

Il ricorso e fondato e va accolto.

Come ripetutamente affermato da questo giudice di legittimità, con rari ed isolati diversi orientamenti, l’omesso avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla persona offesa che, come nella specie, di questa abbia dichiarato di valere essere informata, determina nullità del provvedimenti perchè priva tale parte della facoltà di proporre opposizione, pregiudicante degli la pur potenziale instaurazione del contraddittorio ex art. 127 c.p.p… Tale nullità è insanabile e può essere fatta valere con ricorso a questa Corte di legittimità (cfr. in termini, tra le altre, Cass. pen. Sez. 6^, 21-10-2003 n. 39751, Mancini).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, comprovata essendo la denunciata omissione, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per le decisioni di competenza.

P.Q.M.

ANNULLA senza rinvio il decreto impugnato e DISPONE trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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