T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-12-2011, n. 9500

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto ai sensi degli artt.112 ss. del d.lg. n.104/2010, è stata chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n."5396": pronunciata, da questo Tribunale (sez. I^ bis) l’8.4.2002.

Nella Camera di Consiglio del 19.10.2011: quando il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato introitato per la decisione, si prende atto di quanto comunicato dal Ministero della Difesa con nota n. "M D GMIL IV 10 SC 388057" del 20.9.2011 e si constata – nello stesso tempo – che l’INPDAP non ha fornito alcuna prova di aver ottemperato ai suoi obblighi. (Sostanziantisi, in estrema sintesi, nella necessità di iscrivere gli interessati al Fondo di previdenza – già gestito dall’ENPAS – con decorrenza dalle rispettive date di assunzione in servizio).

Nel rilevare quanto sopra; il Collegio non può che indursi a dichiarare l’obbligo di tale Ente di adottare (entro il termine di 90 giorni: decorrenti dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza) le determinazioni atte ad assicurare l’integrale, ed effettivo, soddisfacimento delle pretese attoree.

Per intuitive esigenze di economia processuale, si reputa opportuno nominare – sin d’ora – un Commissario "ad acta" (individuato nella persona del Direttore Provinciale dell’INPS di Roma: che potrà avvalersi, all’uopo, di un funzionario da lui delegato): incaricato di sostituirsi alla soccombente Amministrazione qualora questa risulti ancora inottemperante alla scadenza del termine assegnatole.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’INPDAP (e, per esso, al suo legale rappresentante "pro tempore", di provvedere ai sensi – e nei termini di cui in motivazione: con l’avvertenza che, in difetto, provvederà – in sua vece – il Commissario "ad acta" testé nominato;

condanna il predetto Istituto al pagamento delle spese del(la presente fase del) giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza, che – per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra – viene sottoscritto (in luogo del Presidente stesso: e su disposizione di questo) dal componente più anziano del Collegio, sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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