Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 28-10-2011, n. 39234

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da D.S.M. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Campobasso in data 18-10-2006 che l’aveva dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 81, 369 c.p., per essersi autoaccusata di essere autrice di missiva anonime calunniose, in (OMISSIS), e, concessele le attenuanti generiche e con la riduzione per il rito abbreviato, l’aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa, la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza in data 10- 02-2011, confermava la decisione di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza del reato e la relativa acrivibilità all’appellante.

Avverso detta sentenza la D.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame a mezzo del proprio difensore:

1) – Violazione dell’art. 606, lett. c) in relazione agli art. 63, comma 2 e art. 191 c.p.p. ed inosservanza dell’art. 63, comma 2 cit., e conseguente inutilizzabilltà delle dichiarazioni autoaccusatorie dell’imputata nonchè; 2) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 63 c.p.p., comma 2 e 3) per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), per inosservanza o erronea applicazione del D.L. n. 92 del 2008, art. 2 ter, in relazione agli artt. 157 ss. gg. c.p., per intervenuta prescrizione del reato.

Preliminarmente va accolto il motivo sub 3), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, ricorrendone le condizioni ex art. 157 c.p., in relazione al titolo ed all’epoca del commesso reato e, in ogni caso, utilmente operando detta causa estintiva ancorchè si valutasse il periodo di sospensione (max anni uno e mesi sei) di guisa che il reato è, in ogni caso, prescritto alla data del 22-4- 011. Non ricorrono condizioni legittimanti l’applicazione del cpv. dell’art. 129 c.p.p., nè può definirai inammissibile ab origine il gravame, stante il tenore delle censure dedotte. Di qui l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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