T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-12-2011, n. 9499

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il Colonnello (in ausiliaria) A.B. – dolendosi (in buona sostanza) del fatto che la cosiddetta "indennità supplementare" (di cui viene conseguentemente, e contestualmente, chiesto il ricalcolo) gli sia stata (erroneamente) liquidata in modo non confacente alle sue aspettative – ha impugnato il D.M. 29.2.88.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 2.11.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la palese inammissibilità.

In sede di esame dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, si rileva – invero – che la problematica sottesa al predetto ricorso (proposto da un soggetto cessato dal servizio, per raggiunti limiti di età, il 5.1.87) ha riflessi diretti in campo pensionistico.

Nel prendere atto di quanto sopra; e nel precisare (ad ogni buon fine) che la Corte dei conti (giudice esclusivo della materia) può (per trarne conseguenze ai fini della determinazione dell’"an" o del "quantum" pensionistico) conoscere "incidenter tantum" di tutte le questioni concernenti lo stato giuridico del(l’ex) dipendente pubblico, il Collegio non può – appunto – che dichiarare inammissibile (evenienza, questa, della quale la parte era – del resto – stata ritualmente preavvertita) il ricorso stesso.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

definitivamente pronunciando in rito,

dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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