T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-12-2011, n. 9495

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto ai sensi degli artt.112 ss. del d.lg. n.104/2010, il Tenente Colonnello Medico A.P. ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n."904": pronunciata, da questo Tribunale (sez. I^ bis), il 5.2.2001.

Nella Camera di Consiglio del 19.10.2011: data in cui il predetto ricorso è stato introitato per la decisione, si constata che un’identica azione – già intentata dal P. – era stata (stante la mancata ottemperanza, da parte dell’interessato, dell’obbligo di integrare il contraddittorio) dichiarata improcedibile con sentenza n."4126" del 24.4.2009.

Nel rilevare che quest’ultima decisione (che è, quindi, divenuta definitiva) è stata confermata in grado d’appello, il Collegio (richiamato il principio del "ne bis in idem") non può – pertanto (e con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) – che concludere per l’inammissibilità del presente ricorso.

E’ solo da aggiungere che una simile statuizione non vale (ovviamente) per le censure mosse, dal P., nei confronti dei provvedimenti con cui la p.a. ha disposto le (contestate) promozioni al grado di Colonnello del ruolo normale del Corpo Sanitario dell’Esercito e di Generale di Brigata del ruolo tecnicologistico dell’Arma dei Carabinieri e ne ha rivalutato la posizione relativamente all’anno 1998.

Le impugnative proposte, dall’interessato, avverso tali determinazioni non potranno – peraltro – che esser definite nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione: e trattate, quindi, nella pubblica udienza (o, per quel che concerne la richiesta domanda di tutela cautelare, nella Camera di Consiglio) che verrà – all’uopo – fissata con apposito decreto presidenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza, che – per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra – viene sottoscritta (in luogo del Presidente stesso: e su disposizione di questo) dal componente più anziano del Collegio, sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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