T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 01-12-2011, n. 9490

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue esposto.

La Società ricorrente gestiva all’epoca dei fatti la discarica di prima categoria relativa all’invaso S4, sita in Latina, Borgo Montello.

Con nota prot. n. 309/96 del 26.6.1996, la I. Srl – premettendo di aver chiesto nel gennaio 1995 ed ottenuto (con provvedimento prot. n. 1201 del 15.1.1995) l’approvazione del progetto di variante alle opere di chiusura della citata discarica -, chiedeva il nulla osta ad eseguire le opere descritte nel progetto esecutivo recante aspetti migliorativi ed aggiornamenti tecnologici, nonché l’effettuazione di una variante relativa all’impermeabilizzazione sommitale.

Con nota prot. 546 del 20.11.1996, l’Assessorato Utilizzo, Tutela e valorizzazione delle Risorse Ambientali della Regione Lazio, comunicava alla Società e, per conoscenza, alla Provincia di Latina, che il progetto aveva ottenuto il parere favorevole dei competenti uffici e, quindi, sarebbe stato possibile eseguirlo in sostituzione di quello precedentemente approvato.

Con successiva nota del 26.11.1996, inviata anche all’Amministrazione Provinciale di Latina, il medesimo Ufficio assicurava alla ricorrente "che il progetto è stato approvato integralmente anche se, per mero errore materiale, non è stato indicato l’elaborato Tav. 8 "Proposta di variante alla chiusura sommitale’".

Infine, con ordinanza n. 19 del febbraio 1997, il Presidente della Giunta Regionale del Lazio "vista la richiesta del gestore della discarica in data 26.6.1996 di apportare modifiche al progetto iniziale per la copertura della discarica in argomento" e "acquisito a riguardo il parere positivo del Settore Geologico Regionale e dell’Amministrazione Provinciale" approvava il progetto esecutivo della sopraelevazione degli argini e della copertura finale della discarica di Latina, Borgo Montello, trasmesso dalla ditta I. Srl in data 27.6.1996.

Con nota prot. n. 8378 del 5.3.1997, però, la Provincia di Latina rappresentava che il suo consulente tecnico incaricato per il controllo della corretta esecuzione degli argini della discarica, aveva segnalato l’intenzione della ricorrente di presentare una variante per la realizzazione degli argini.

La ricorrente, con nota del 13.3.1997, inviata a tutti gli uffici competenti, confermava l’intenzione di voler presentare una modifica per la realizzazione degli argini (e non della superficie sommitale) che, comunque, non avrebbe implicato alcuna modifica della volumetria. Successivamente, peraltro, l’intenzione di eseguire tale modifica è stata abbandonata dalla Società.

Con nota prot. n. 10094 del 18.3.1997, inviata al Presidente della Regione Lazio, alla ricorrente ed al consulente tecnico della Provincia, la Provincia di Latina, nel ricapitolare che la Regione Lazio aveva approvato definitivamente il progetto di copertura finale e sopraelevazione degli argini dell’invaso S4 con ordinanza n. 4/97 (erroneamente indicando il provvedimento di riferimento, posto che l’ordinanza con la quale la Regione aveva approvato il progetto era la n. 19 del 18 febbraio 1997) segnalava la necessità di accertare se l’approvazione regionale comprendesse anche la

tav. 8 (che invece riguardava la superficie sommitale e non gli argini) del progetto originario (così come sembrava dalla corrispondenza intercorsa tra l’Assessorato Regionale e la I. Srl).

Sulla base della nota provinciale indicata, la Regione Lazio avanzava nei confronti Della Società le richieste istruttorie contenute nella nota prot. n. 1087 in data 11.4.1997.

Con nota prot. n. 155 del 30.4.1997, la Società precisava che il progetto di variante era stato approvato nella sua integrità, ivi inclusa la tavola 8 (relativa alla superficie sommatale), segnalava di non avere alcuna motivazione progettuale da aggiungere a quanto precedentemente rappresentato, e inviava i progetti esecutivi dei particolari costruttivi richiesti dall’Amministrazione.

A seguito di ciò, con ordinanza n. 50 del 26.6.1997, il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha ritenuto di dover approvare l’integrazione del progetto esecutivo trasmesso dalla I. Srl il 30.4.1997, della sopraelevazione degli argini e della copertura finale della discarica, con le prescrizioni di carattere progettuale e tecnico riportate nell’allegato 1. In sostanza, con tale provvedimento il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, anziché approvare la progettazione esecutiva dei particolari costruttivi di cui alla nota prot. 11.4.1996, ha approvato nuovamente il progetto per la sopraelevazione degli argini e della copertura finale della discarica, modificandola, però, secondo le prescrizioni di carattere progettuale e tecnico riportate nell’allegato 1 della stessa ordinanza. Tali prescrizioni prevedono, tra l’altro, un aumento dello spessore del manto di copertura della superficie sommitale di 60 cm., nonché una pendenza minima delle superfici di copertura superiore, in condizioni di assetto iniziale, non inferiori al 7- 8%, maggiorata, quindi, di 45 punti percentuali rispetto alla pendenza prevista (ed approvata) dal progetto presentato dalla ricorrente. L’aumento dello spessore del manto della superficie sommitale (da 140 cm. a 190200 cm. a parità di altezza massima della superficie stessa che era di 42 metri), nonché la modifica dell’angolazione (maggiorata da 3 al 78%) implica una riduzione volumetrica della discarica di circa 288.634 metri cubi e, quindi, l’impossibilità di stoccare 274.000 tonnellate circa di rifiuti solidi urbani.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la I. Srl ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

La Regione Lazio e la Provincia di Latina, costituitesi in giudizio, hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza del 30 luglio 1997 n. 2031 il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese e la Regione Lazio ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

All’udienza del 28 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover respingere l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avanzata dalla Regione Lazio sul presupposto che le opere oggetto dell’ordinanza n. 19/1997 sono state eseguite e collaudate positivamente tra il luglio ed il settembre 1999, senza tenere conto di quanto stabilito con l’ordinanza impugnata n. 50/1997.

Infatti, l’ordinanza da ultimo indicata non è stata ritirata dall’Amministrazione regionale e ciò impone al Collegio di pronunciarsi sul merito della controversia.

2. Avverso gli atti impugnati la I. Srl ha proposto un unico articolato motivo di ricorso, deducendo vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà manifesta e carenza di motivazione, oltre che il vizio di violazione degli artt. 7 e ss., della legge n. 241 del 1990.

In particolare, la Società ricorrente ha evidenziato che la citata integrazione progettuale (oggetto dell’ordinanza impugnata n. 50/1997) sarebbe stata approvata per mero errore, posto che le opere in questione avevano già costituito oggetto di approvazione mediante l’ordinanza n. 19/1997, senza le prescrizioni suggerite della Provincia di Latina.

Qualora, poi, l’ordinanza n. 50/1997 fosse da intendere come una revoca parziale della precedente, a parere della Società ricorrente sarebbe da considerare illegittima per violazione delle regole che presidiano l’esercizio dei poteri di autotutela ed, in particolare, per violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento e difetto di istruttoria.

3. La Regione Lazio e la Provincia di Latina si sono difese in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

4. A parere del Collegio il ricorso è fondato e va accolto, confermando quanto già evidenziato nell’ordinanza cautelare n. 2031/1997 in quanto, dai documenti prodotti in giudizio, risulta che il progetto presentato dalla Società ricorrente il 27.6.96 prevedeva come "proposta di intervento migliorativo" oggetto della Tavola 8, la copertura sommitale della discarica con spessore pari a 140160 centimetri e con una pendenza del 3% (cfr. relazione e disegno allegati in giudizio). Tale progetto è stato approvato in tutti i suoi elementi dal Presidente della Giunta della Regione Lazio con ordinanza n. 19/97, emessa previo parere favorevole dell’Amministrazione Provinciale (come evidenziato nell’atto e non contestato in giudizio) ed in pendenza dell’efficacia del provvedimento che autorizzava lo smaltimento dei rifiuti fino al 31 luglio 1997 (cfr. ordinanza n. 4/97).

In questo contesto, la documentazione prodotta dalla Società ricorrente su richiesta della Regione Lazio e, sostanzialmente, della Provincia di Latina, in data 11.4.1997, relativamente alla parte in contestazione, rappresenta lo sviluppo esecutivo dei particolari costruttivi già precedentemente approvati nei suoi elementi essenziali.

Pertanto, come già evidenziato nella richiamata ordinanza cautelare n. 2031/1997, l’ordinanza n. 50/1997 impugnata sembra presentare più i caratteri di una revoca, che quelli di un provvedimento autorizzatorio condizionato dalle prescrizioni contenute nell’allegato 1.

Si tratta, però, di un provvedimento di autotutela che risulta essere stato adottato senza rispettare le regole procedimentali ed, in particolare, quelle partecipative ed istruttorie, perché non è stato consentito alla Società ricorrente di evidenziare le ragioni per le quali sarebbe stato necessario o, comunque, opportuno evitare di autorizzare l’intervento con prescrizioni e, conseguentemente, il provvedimento contestato è stato adottato all’esito di una istruttoria parziale.

A non diverse conclusioni si giunge se si segue la tesi prospettata dalla Amministrazioni resistenti, secondo le quali il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato a seguito della presentazione di una specifica richiesta di variante della Società ricorrente.

Al riguardo, va considerato che – da quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio – il progetto della I. Srl, comprensivo della progettazione della copertura sommitale, presentato in data 27.6.1996, era stato oggetto di approvazione con l’ordinanza n. 19/1997. con tale ordinanza, infatti, è stato approvato "il progetto esecutivo della sopraelevazione degli argini e della copertura finale della discarica sita in Latina, Borgo Montello, trasmesso dalla ditta IND.ECO in data 27 giugno 1996", senza alcuna eccezione e/o prescrizione in relazione ai progetti di cui alla richiesta in data 27.6.1997.

In linea con tale conclusione si pongono le note dell’Assessorato Regionale con le quali è stato comunicato il parere favorevole con riferimento all’intero progetto presentato e, quindi, anche con riferimento alla variante alla chiusura sommatale (cfr. note prot. n. 5461/96 e n. 5560/96).

A conferma di ciò, con nota del 26.11.1997, a firma del competente funzionario, la stessa Amministrazione aveva riconosciuto che la variante di cui alla tavola 8, oggetto dell’ord. 50/97, era già stata approvata con ord. 19/97, anche se in giudizio è stata sostenuta la tesi secondo la quale tale affermazione era stata frutto di un mero errore.

E’ verosimile, in sostanza, che l’ordinanza n. 50/1997 sia frutto di un errore dovuto al fatto che la progettazione dei particolari costruttivi è stata confusa con la progettazione della copertura sommatale. Errore che ha comportato una duplice approvazione del progetto della copertura sommitale della discarica S4 e l’emanazione di un secondo provvedimento autorizzatorio comprensivo di prescrizioni non presenti nel primo.

Di ciò, peraltro, devono essersi rese conto anche le Amministrazioni interessate, se è vero che le opere del bacino S4 di cui al progetto presentato il 27.6.1997, approvate con ordinanza n. 19/1997, sono state realizzate e sottoposte a collaudo positivo, senza tenere conto delle prescrizioni oggetto dell’impugnata ordinanza n 50/1997, come emerge dalla relativa certificazione del 23.714.9 1999, controfirmata per presa visione anche dalla Provincia di Latina.

Per giunta, l’Amministrazione regionale pare avere prestato sostanziale acquiescenza a tale esito della vicenda, considerando che con memoria in data 4.10.2011 ha dato atto di tali circostanze, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso (come detto, però, senza giungere a ritirare l’ordinanza impugnata).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 50/1997 del Presidente della Giunta della Regione Lazio.

6. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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