Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-04-2012, n. 6599 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 maggio 2007 il Tribunale di Trento respinse l’opposizione proposta dalla s.p.a. Autostrada del Brennero avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 25 gennaio 2005, avente per oggetto il pagamento alla s.p.a. Postel Print di 242.613,54 Euro, oltre agli interessi, come corrispettivo della fornitura di biglietti termo-magnetici per il pagamento di pedaggi autostradali.

Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Trento, che con sentenza dell’11 agosto 2009 ha revocato il provvedimento monitorio.

La s.p.a. Postel Print ha proposto ricorso per cassazione, in base a sei motivi. La s.p.a. Autostrada del Brennero si è costituita con controricorso, formulando a sua volta un motivo di impugnazione in via incidentale e condizionata. Sono state presentate memorie dall’una e dall’altra parte.

Motivi della decisione

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

Con i primi due motivi del ricorso principale la s.p.a. Postel Print lamenta che erroneamente e ingiustificatamente la Corte d’appello ha disconosciuto il carattere generico del gravame proposto dalla s.p.a.

Autostrada del Brennero avverso la sentenza di primo grado, le cui distinte e autonome rationes decidendi, inoltre, non erano state entrambe impugnate.

Con riguardo a queste censure il pubblico ministero ha chiesto che si rinvii la decisione, in attesa che le sezioni unite di questa Corte si pronuncino sul contrasto di giurisprudenza della cui composizione sono state investite, per stabilire se doglianze come quella di cui si tratta attengano a un error in procedendo o invece a un vizio di motivazione.

Nella specie la questione non è però rilevante, poichè la sua soluzione nell’uno o nell’altro senso implica, rispettivamente, che il contenuto degli atti di causa – e in particolare di quello introduttivo del giudizio di secondo grado possa essere direttamente esaminato dal giudice di legittimità, oppure debba essere riportato nel contesto del ricorso per cassazione. Il che in effetti è avvenuto, da parte della s.p.a. Postel Print, con indicazioni dotate di sufficiente completezza e precisione.

Alla luce di tali indicazioni, tuttavia, le doglianze in considerazione risultano infondate.

L’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla s.p.a. Autostrada del Brennero è stata rigettata dal Tribunale per la mancanza di pattuizioni tra le parti circa le specifiche tecniche dei biglietti ordinati alla s.p.a. Sigma Moore (ora s.p.a. Postel Print):

circostanza che è stata ritenuta idonea a superare ognuna delle deduzioni dell’attrice circa l’inidoneità a funzionare correttamente di quella partita di biglietti che essa aveva rifiutato e per il cui pagamento la convenuta aveva agito in via monitoria.

Avendo l’appellante contestato la decisività dell’argomento posto a base della pronuncia del Tribunale, correttamente il giudice di secondo grado, pertanto, ha negato che il gravame difettasse del requisito della specificità.

Nè è condivisibile l’assunto della ricorrente, secondo cui il primo giudice aveva prospettato una ulteriore e autonoma ragione di rigetto dell’opposizione, consistente nell’esclusione dell’inidoneità dei biglietti oggetto della causa: inidoneità derivante dal tipo dei lettori a quattro testine, impiegati dalla s.p.a. Auto S.r.l. strada del Brennero. Anche questa considerazione, in realtà, era stata svolta dal Tribunale in stretta connessione con quella relativa alla mancanza di pattuizione sulle specifiche tecniche, poichè da essa derivava e riceveva rilevanza, come risulta dal brano della sentenza di primo grado che a tale questione inerisce e che è stato trascritto nel ricorso: i biglietti sono stati ritenuti esenti da vizi perchè erano adatti a essere utilizzati con lettori a due testine e le parti non avevano concordato che dovessero esserlo anche con apparecchi a quattro testine.

Con il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale la s.p.a. Postel Print contesta l’esattezza delle affermazioni della Corte d’appello, secondo cui in effetti la leggibilità anche con strumenti a quattro testine era stata convenuta, sia pure implicitamente, dalle parti, ma comunque costituiva un requisito oggettivamente indispensabile, senza il quale i biglietti non sarebbero stati idonei a consentire una rapida esazione del pedaggio nei varchi autostradali privi di operatore.

Neppure questa doglianza può essere accolta.

Si verte in tema di accertamenti di fatto e di apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Da tali vizi la sentenza impugnata è immune, poichè il giudice a quo ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione sul punto, spiegando: che numerosi altri precedenti ordini della s.p.a. Autostrada del Brennero erano stati eseguiti dalla s.p.a. Sigma Moore con la fornitura di biglietti idonei ad essere letti con apparecchiature a quattro testine, sicchè la stessa caratteristica doveva intendersi richiesta anche per quella di cui si tratta; che tale qualità era d’altra parte necessaria per l’uso nei caselli automatici delle autostrade gestite da altri concessionari, ma interconnesse nella rete nazionale con quella del Brennero. A fronte di questi rilievi, i contrari assunti prospettati dalla s.p.a. Postel Print non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità, che non consentono a questa Corte di compiere le valutazioni eminentemente di merito che la ricorrente pretende di demandarle.

Tra i suddetti assunti, in particolare, risulta inconferente quello su cui soprattutto la ricorrente insiste: avere la s.p.a. Autostrada del Brennero sostituito inopinatamente, nel corso della fornitura, i lettori a due testine dei suoi caselli con lettori a quattro testine.

La circostanza – decisamente negata dalla resistente – non risulta dalla sentenza impugnata e non incide comunque su quanto la Corte d’appello ha ritenuto circa la necessaria utilizzabilità dei biglietti alle uscite di tutte le autostrade della rete italiana interconnessa. Trattandosi dunque di un requisito essenziale di idoneità, del quale la s.p.a. Postel Print riconosce la mancanza in quella parte della fornitura che la committente ha rifiutato, sono altresì ininfluenti le deduzioni svolte nel ricorso a proposito del metodo seguito dal consulente tecnico di ufficio per il relativo accertamento. Quanto poi ai rilievi mossi dalla ricorrente in ordine alla distribuzione dell’onere della prova, va osservato che la verifica delle caratteristiche dei biglietti in questione richiedeva particolari conoscenze tecniche e non poteva quindi essere compiuta se non con l’ausilio di un consulente.

Con il sesto motivo di ricorso la s.p.a. Postel Print si duole del disconoscimento, da parte della Corte d’appello, di quanto emergeva da una lettera della s.p.a. Sigma Moore del 4 novembre 2002, relativamente all’impegno, assunto dalla s.p.a. Autostrada del Brennero, a ritirare e pagare i biglietti inizialmente rifiutati, nonchè a ripristinare i lettori a due testine.

Neppure questa censura può essere accolta, poichè attiene come le precedenti a una questione di fatto su cui il giudice di secondo grado ha provveduto con congrua motivazione, osservando che la menzione di quella lettera, nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non implicava ammissione di un accordo che fosse stato raggiunto dalle parti nel senso propugnato dalla s.p.a. Postel Print, nè comunque risultava che esso fosse stato concluso da chi ne avesse il potere, per conto della s.p.a. Autostrada del Brennero.

Nel contesto del sesto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta anche la mancata ammissione di prove orali che aveva dedotto.

La doglianza va disattesa, a causa del difetto di autosufficienza con cui è stata formulata: la richiesta istruttoria non è stata trascritta nel ricorso, sicchè questa Corte non è stata posta in grado dì vagliarne, senza utilizzare altre fonti, la pertinenza e la decisività.

Rigettato dunque il ricorso principale, resta assorbito l’incidentale, in quanto condizionato.

Alla soccombenza della ricorrente principale consegue la sua condanna al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 6.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale; dichiara assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 6.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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