Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-10-2011) 28-10-2011, n. 39156

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13.3.2009, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarò A.B. responsabile dei reati di cui agli artt. 642 e 367 cod. pen., – art. 61, n. 2 unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen., n. 2 – lo condannò alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione, pena condonata.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 21.10.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo vizio di motivazione in quanto il fatto che le fotografie scattate dalla Polizia stradale di (OMISSIS) che raffigurano l’autovettura successivamente acquistata dall’imputato gravemente danneggiata, non varrebbero a dimostrare che il veicolo fosse ancora danneggiato alla data del 27.2.2004 quando l’imputato l’acquistò. Le dichiarazioni del carrozziere P. che riferisce che l’imputato acquistò l’auto ancora danneggiata sarebbero bilanciate da quelle dell’imputato, tanto più che la stessa Corte d’appello le definisce incongrue. Sarebbe argomento fragile quello relativo alla causale delle fatture, mentre il prezzo riportato farebbe propendere per un’autovettura riparata. La Corte territoriale peraltro da un lato richiama la causale delle fatture e dall’altro le ritiene inattendibili quanto al prezzo perchè solo una parte dello stesso sarebbe stato pagato.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti la Corte territoriale ha ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni del carrozziere P. rispetto a quelle dell’imputato sull’assunto che non avesse ragione di mentire e che comunque anche il suo eventuale coinvolgimento non farebbe venir meno la responsabilità dell’imputato.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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