T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-12-2011, n. 9472

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 12 luglio 2011 e depositato il successivo 29 luglio, la signora D.S., quale proprietaria di un locale magazzino di circa mq. 550 con annessa rampa carrabile, sito in Roma Via Conca d’Oro n. 395, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso all’utilizzazione della predetta rampa in ragione dell’atto di autorizzazione rilasciato dal Comune di Roma, Circoscrizione IV, con D.D. n. 1321 del 6 ottobre 1995, prospettando al riguardo la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituita in giudizio Roma Capitale, la quale ha eccepito l’infondatezza delle censure prospettate.

Con ordinanza n. 3403/2011 del 14 settembre 2011, questa Sezione – sulla base di una sommaria cognizione dei motivi di doglianza – ha ritenuto che vi fossero elementi di fondatezza in merito alla contraddittorietà ed insufficienza della motivazione del provvedimento gravato, invitando, pertanto, l’amministrazione resistente ad un riesame della situazione in fatto descritta dalla parte istante.

A seguito di tale ordinanza, il Responsabile del Servizio II – Ufficio OSP – Passi Carrabili ha fatto pervenire al Collegio, tramite l’Avvocatura Comunale, una nota del 7 novembre 2011 in cui, oltre alla descrizione della situazione in fatto del passo di accesso in contestazione, è stato posto in evidenza il contrasto della stessa situazione in fatto con quanto stabilito dall’art. 46, comma 2 lett.c), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada "che prevede che qualora l’accesso alla proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale".

In realtà, per effetto dell’ulteriore sopralluogo, è stata accertata la presenza di un accesso pedonale (70 persone al giorno) alla medesima rampa dei clienti di un centro esteticosolariumsauna, di proprietà della Hang Loose Srl, senza protezione rispetto ai veicoli in ingresso. Ciò ha comportato, secondo la suddetta nota, la conferma della decisione di procedere alla revoca dell’autorizzazione/concessione del passo carrabile di via Conca d’Oro n. 395.

In disparte ogni questione sulla rilevanza e sussistenza delle summenzionate circostanze – che, tra l’altro, non risultano essere trasfuse in un formale provvedimento di revoca, soggetto eventualmente ad una possibile impugnazione nei termini di legge – la cennata motivazione si appalesa del tutto diversa, in termini di contenuto e di presupposti, da quella riportata nel corpo del provvedimento impugnato (D.D. n. 869 del 19 aprile 2011), laddove invece si assume che "il passo carrabile dà accesso ad un esercizio commerciale che non ha più i requisiti per il mantenimento dello stesso".

Ciò dimostra in maniera evidente che quantomeno sono fondati i motivi di doglianza relativi alla violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca (la partecipazione del privato al procedimento avrebbe potuto ricomporre in maniera diversa gli interessi coinvolti nella vicenda in contestazione, anche attraverso quei mezzi di prevenzione e sicurezza ipotizzati dalla stessa norma del citato art. 46) ed all’eccesso di potere per erroneità ed insufficienza della motivazione che non contiene alcun riferimento ad una possibile situazione di pericolo o ad un particolare contrasto con le norme di attuazione del codice della strada.

Per le ragioni sinteticamente indicate, il ricorso va accolto e conseguentemente va annullato il provvedimento impugnato perché viziato da violazione di legge ed eccesso di potere, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a..

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei modi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *