Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 28-10-2011, n. 39192

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del 30 dicembre 2010 il g.i.p. del Tribunale di Milano disponeva l’archiviazione del procedimento penale istaurato a carico di P.D. a seguito di querela presentata da L. F..

Quest’ultima ha impugnato il decreto deducendo la violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c), concernente l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private, nonchè la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e querelante. Ciò in quanto, avendo chiesto in sede di querela di essere avvisata, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., dell’eventuale archiviazione, nessun avviso le è stato invece dato, rendendole così impossibile di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 410 c.p.p. Il ricorso è fondato.

Alla stregua del costante orientamento di questa Corte, il decreto di archiviazione- è ricorribile per cassazione solo per violazione delle norme sul contraddittorio, come è avvenuto nel caso di specie, in base alla documentazione esistente (Cass. 7 febbraio 2006, n. 8842).

Ed infatti, in atti non si rinviene prova dell’avvenuta notificazione, sebbene disposta dal p.m. Deve quindi affermarsi che il g.i.p. ha provveduto sulla richiesta di archiviazione senza prima verificare il rispetto dell’art. 408 c.p.p..

Consegue che la censura posta a base del ricorso è fondata.

Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al g.i.p. di Milano per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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