T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-12-2011, n. 9471

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 15 luglio 2011 e depositato il successivo 27 luglio, la Società G.V. Srl ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso alla realizzazione di un servizio di rimessaggio, alaggio e varo delle proprie imbarcazioni da diporto all’interno del campeggio denominato "L.D.G.", ubicato sulla spiaggia del Comune di Anzio, prospettando come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Anzio che con memoria difensiva depositata in data 9 settembre 2011 ha rappresentato che l’ordinanza dell’8 luglio 2011 (oggetto del presente gravame), con cui è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione provvisoriamente rilasciata a favore della società ricorrente per l’esercizio dell’attività di rimessaggio ed altro, è stata di fatto superata dal successivo e diverso provvedimento di revoca, adottato dal Responsabile dell’U.O. Tributi, Patrimonio e Demanio Marittimo del predetto Comune con determinazione n. 34623 del 27 luglio 2011, della medesima autorizzazione provvisoria.

Siccome tale ultimo provvedimento di revoca non è stato oggetto di autonoma impugnazione, né con la proposizione di motivi aggiunti, né con il deposito di un separato ricorso, non residua in capo alla ricorrente alcun interesse alla definizione del presente giudizio, atteso che la pretesa posta a fondamento del proprio interesse pretensivo verrebbe comunque pregiudicata dall’ultimo provvedimento emanato dall’Amministrazione comunale.

Sul punto la parte istante non ha eccepito alcunché.

Giova, altresì, rilevare che la Sezione con ordinanza n. 3383/2011 del 14 settembre 2011, nel rinviare l’esame della domanda cautelare all’odierna camera di consiglio, ha ritenuto di acquisire elementi che potessero dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire in capo alla parte istante.

Ne consegue che, in relazione ai fatti prospettati ed al comportamento delle parti, la sola adozione del provvedimento di revoca assume il valore di una circostanza sopravvenuta di difetto di interesse alla decisione in capo alla ricorrente.

Per tali evidenti ragioni, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio in esame per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *