Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 28-10-2011, n. 39191

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione D.F.F., per mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza della Corte di Appello di L’Aquila del 10.11.2010, che dichiarò l’inammissibilità dell’appello proposto dallo stesso Di Fiore avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara l’8.3.2005 per il reato di ricettazione. Deduce il ricorrente che pur in modo essenziale erano stati proposti con l’impugnazione erano stati proposti con l’impugnazione motivi non "aspecifici" sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla misura della pena.

Il ricorso è inammissibile, riflettendo la stessa lacunosità dei motivi addotti a sostegno dell’appello già dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale.

Ed invero, il motivo sulla responsabilità puntava in sostanza sull’indebita valorizzazione, da parte del giudice di primo grado, della contumacia dell’imputato, che però non era stata sottolineata dal tribunale come elemento autonomo e decisivo di valutazione, ma come un aspetto del silenzio serbato dall’imputato sulla provenienza del falso documento di circolazione rinvenuto in suo possesso. Ancora più generici e a specifici risultano i motivi di appello sulla pena, a fronte della puntuale sottolineatura, da parte del giudice di primo grado, dei numerosi precedenti penali dell’imputato.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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