T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-12-2011, n. 9470

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 17 giugno 2011 e depositato il successivo 28 giugno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., ha impugnato la delibera n. 2/11 del Consiglio Comunale di Orte – con cui sono state adottate alcune modifiche in materia di addizionale comunale IRPEF- lamentando l’aggravio di lavoro che tale provvedimento avrebbe comportato in materia di recupero dell’imposta non dovuta.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Orte.

Alla Camera di Consiglio del 27 luglio 2011 con ordinanza n. 2866/2011 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Alla Camera di Consiglio del 16 novembre 2011 è stata depositata copia della delibera del Consiglio Comunale di Orte n. 21 del 30 giugno 2011 con cui è stata disposta la revoca della deliberazione consiliare n. 2 del 30.3.2011.

Tale circostanza impone al Collegio di rilevare un evidente motivo di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Non essendosi costituita in giudizio la parte intimata, non si dispone alcunché sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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