Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-05-2012, n. 6649 Lavoro straordinario e notturno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 21.4.08 la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame interposto da P.D. contro la sentenza 21.12.06 del Tribunale di Verbania, condannava la S.n.c. Falegnameria e Mobili di Sabato Rocco & C. a pagare al P. la somma di Euro 18.477,19 oltre accessori, a titolo di compenso di lavoro straordinario e di differenze sul TFR. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la S.n.c. Falegnameria e Mobili di Sabato Rocco & C. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Il P. è rimasto intimato.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine al fatto, controverso, dello svolgimento di lavoro straordinario da parte dell’intimato in misura eccedente quello già regolarmente retribuito; sostiene la società ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dall’impugnata sentenza, non è stata raggiunta la prova non solo e non tanto che il P. abbia espletato lavoro straordinario il sabato mattina per 4 ore, quanto il fatto che il lavoro straordinario sia stato eccedente quello già pacificamente retribuitogli; per tale motivo, dai nuovi conteggi formulati in appello dal P. si sarebbe dovuto detrarre l’importo di Euro 13.599,99 pari a quello già erogato al lavoratore dalla società ricorrente per compensarlo del lavoro straordinario del sabato mattina; si aggiunge in ricorso che la mancata contestazione di tali conteggi non esonerava il giudice dal valutarli attentamente e dal motivare a riguardo.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale, nel momento in cui ha accettato e fatto propri i nuovi conteggi predisposti dal lavoratore, omesso di rilevare che erroneamente essi computavano il lavoro straordinario asseritamente prestato dal P. con decorrenza dal novembre 1987 anzichè dal giugno 1988, essendo quest’ultima la decorrenza inizialmente fatta valere nell’atto introduttivo di lite.

2 – I due motivi – da trattarsi congiuntamente perchè connessi – sono fondati nei termini e nei limiti qui di seguito esposti.

Preliminarmente deve rilevarsi che le censure della società ricorrente si collocano all’esterno dell’area dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui contestano l’apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte dell’impugnata sentenza.

Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema – da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi – il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un punto (ora, dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, di un "fatto") decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico – formale la valutazione operata dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce conformi).

Pertanto, devono disattendersi le doglianze della società ricorrente laddove contestano l’entità del lavoro svolto dall’odierno intimato come ricostruito dalla Corte territoriale, che ha accertato che il P. ha espletato dal giugno 1988 al dicembre 2001 lavoro supplementare il sabato mattina, dalle h. 8,00 alle h. 12,00.

Invece, merita accoglimento la censura inerente al vizio di motivazione della gravata pronuncia nella parte in cui la Corte territoriale non chiarisce se l’importo infine liquidato a favore del P. a titolo di compenso del lavoro supplementare del sabato mattina sia al netto o al lordo degli importi già pagati al lavoratore, giacchè la stessa sentenza d’appello da atto che a tale titolo sono stati versati al P. degli importi "fuori busta" (circostanza che risulta pacifica inter partes alla stregua di quanto riassunto, nello svolgimento del processo, dalla stessa Corte subalpina), importi che, però, non risultano chiaramente evidenziati dai conteggi da ultimo depositati dall’odierno intimato nel corso del giudizio di secondo grado.

A ciò deve aggiungersi che effettivamente vi è una discrepanza – come lamentato dalla società ricorrente – quanto al petitum, nel senso che mentre nell’atto introduttivo di lite la domanda per l’ulteriore lavoro svolto parte dal giugno 1988, nei successivi conteggi depositati dal P. (quelli poi accolti dall’impugnata sentenza) il calcolo delle differenze retributive dovute a titolo di lavoro straordinario muove dal novembre 1987. 3- In conclusione, si accoglie il ricorso e si cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che, fermo restando l’ormai accertato lavoro prestato dal P. il sabato mattina dalle h. 8,00 alle h.

12,00 dal giugno 1988 al dicembre 2001, dovrà solo verificare l’esatto ammontare del credito maturato per tale titolo e per tale periodo, detraendo specificamente gli importi già percepiti "fuori busta" dal lavoratore nello stesso arco temporale e per il medesimo titolo, secondo quanto allegato nel ricorso introduttivo di lite.

A sua volta l’eventuale differenza a credito del lavoratore dovrà essere maggiorata per interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c., u.c..

Il giudice del rinvio dovrà, infine, calcolare anche il TFR assicurandosi che nella relativa base di calcolo sia inserito anche quanto globalmente ricevuto dal P. per il lavoro del sabato mattina come in precedenza accertato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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