Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 28-10-2011, n. 39153

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Perugia ha interamente confermato la condanna inflitta, a seguito di rito abbreviato, dal g.i.p. del locale Tribunale a D.M.G. per il reato di cui all’art. 416 c.p., consistito nell’aver partecipato ad un sodalizio criminoso composto da almeno quattordici adepti, avente il programma criminoso di commettere una serie indeterminata di rapine e reati satellitari (detenzione e porto di armi comuni da sparo e da guerra e di esplosivi; furto di autovetture; falsificazione di documenti d’identità).

Avverso tale statuizione il D. ha proposto, tramite il proprio legale, ricorso per cassazione, fondato su un unico ed articolato motivo.

In sostanza, l’imputato si duole della circostanza che l’affermazione della sua adesione al gruppo malavitoso si fonda unicamente sull’intercettazione di una telefonata in cui egli discute con uno dei sodali della possibilità di commettere un reato, in vista del quale compì pure un sopralluogo; reato tuttavia mai posto in essere, tanto che in relazione allo stesso la pubblica accusa non ha ritenuto configurabile neppure il tentativo. Ciò posto, dopo aver sottolineato che egli non è chiamato a rispondere di nessuno dei reati-fine addebitati al sodalizio, eccepisce l’esistenza di un giudicato interno, ancorchè cautelare, circa l’insufficienza degli elementi di prova a suo carico. Richiama, in proposito, la sentenza con cui questa Corte, in data 12 dicembre 2008, ha annullato l’ordinanza del tribunale del riesame che confermava la sua sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere. In quella occasione questa Corte ebbe ad affermare che, in mancanza di prova circa la diretta compartecipazione dell’imputato alla commissione dei reati-fine, era "indispensabile una motivazione che individui concreti ed oggettivi elementi che, al di là della partecipazione del D. al sopralluogo del 15 febbraio 2008 unitamente al P. ed al C. e alla cautela adottata nell’uso del telefono cellulare dall’indagato come da chiunque sia coinvolto in attività illecite, consentano di ritenere probabile la sua effettiva partecipazione al sodalizio criminoso". In conclusione, egli si duole del fatto che i giudici del merito avrebbero fondato l’affermazione della sua responsabilità penale su quegli stessi elementi di prova che questa Corte non aveva ritenuto sufficientemente indizianti neppure in sede cautelare.

Il ricorso è inammissibile.

Il giudice di appello, già investito delle medesime doglianze, espressamente osserva che non è vero che il g.i.p. ha posto a fondamento dell’affermazione di colpevolezza del D. solamente gli stessi elementi esaminati da questa Corte nella fase cautelare.

Al contrario afferma: "deve riconoscersi che, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, il g.i.p., in sede di pronuncia della sentenza oggetto di impugnazione, è giunto ad individuare elementi ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dal Tribunale del riesame, che, componendosi con gli elementi già emersi e puntualmente ribaditi, contribuiscono a formare un quadro probatorio esaustivo a carico del D. quanto alla sua partecipazione alla associazione criminosa". Queste conclusioni vengono poi così circostanziate: "è infatti innegabile, nonostante con il gravame si cerchi di contestarla, la grande valenza che assume il fatto che C.I., già in data 30/4/2006 (e dunque oltre 2 anni prima del compimento del sopralluogo al supermercato PAM di via (OMISSIS)), avesse chiamato dal L. il D., da una cabina pubblica, allo scopo utilizzando una scheda prepagata ….

Giova ricordare che C.I., seppure non imputato del delitto di associazione per delinquere oggetto del presente processo, perchè ucciso il 14/7/2006 con undici colpì di fucile in un bar di (OMISSIS), era comunque soggetto certamente partecipe ed attivo nel contesto associativo, tanto da aver presso anche parte alla rapina ai danni del furgone dei vigili urbani di (OMISSIS) compiuta il (OMISSIS), in (OMISSIS), come oggettivamente desumibile dalla rilevata presenza del suo DNA in un coppellino rinvenuto sul posto e perso dai rapinatori. Prosegue la sentenza d’appello elencando analiticamente gli ulteriori elementi che sono univocamente espressivi dell’aderenza del C. all’associazione a delinquere e conclude "il combinarsi dei dati relativi al controllo del C. in (OMISSIS) con quelli emersi in occasione della sua morte e delle indagini scaturitene, delinea infatti un intricato e risalente intreccio di rapporti tra sodali in cui trova collocazione anche la persona del D., per il suo certo essere in contatti, e contatti coperti, sin dal 2006 con membri del sodalizio, tra l’altro in occasione delle loro "trasferte lavorative" sul continente …. In realtà deve riconoscersi che il C., una volta defunto, è stato una preziosa fonte di informazioni e di sviluppo di accertamenti … anche con riferimento alla struttura ed attività del sodalizio e dalla posizione in esso di D.".

Dunque, a prescindere dalla rilevanza che il cd. "giudicato cautelare" avrebbe potuto avere di giudizio di merito, è certo che la corte d’appello ha reso quella motivazione individuante "concreti ed oggettivi elementi che, al di là della partecipazione del D. al sopralluogo del 15 febbraio 2008 unitamente al P. ed al C. e alla cautela adottata nell’uso del telefono cellulare dall’indagato come da chiunque sia coinvolto in attività illecite, consentano di ritenere probabile la sua effettiva partecipazione al sodalizio criminoso", come richiesta da questa Corte con la sentenza resa, della fase cautelare, il 12 dicembre 2008. Le doglianze sono quindi prive di qualsiasi fondamento ed il ricorso è inammissibile.

Potendosi ravvisare profili di colpa nell’inammissibilità del ricorso, l’imputato va condannato al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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