T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 01-12-2011, n. 9466

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Consorzio ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dall’intimata Università, in epigrafe indicata, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa classificandosi al sesto posto con punti 87,07 della relativa graduatoria dietro le imprese, odierne controinteressate, RTI E.G. scpa – C. scpa (punti 93,55), RTI M.S. spa M. 200 (punti 92,96), RTI C.N.E. Consorzio di S.G. Centro Nord est- Pulitori e Affini spa e C.G.I. spa (punti 92,82), D.S. srl (punti 89,67) e Consorzio G.I.S.A (punti 89.25).

Con il proposto gravame ha impugnato l’aggiudicazione della gara de qua intervenuta a favore del rti costituito tra la mandataria E.&.G. scpa e la C. scpa, contestando l’attendibilità delle offerte presentata dalle concorrenti che la precedevano, basandosi soprattutto sulla circostanza che le suddette imprese avevano indicato un costo medio orario del lavoro inferiore a quello riportato dal DM 25.2.2009.

Successivamente l’odierna istante, a seguito del deposito in giudizio da parte dell’intimata Università della documentazione afferente la controversia in trattazione e, in particolare, dei giustificativi presentati dalle quattro imprese sottoposta a verifica di anomalia (il raggruppamento aggiudicatario, il rti con mandataria la spa M.S., il rti con mandataria il Consorzio S.G. centro Nord Est e la D.S. srl) ha proposto motivi aggiunti di doglianza, contestando la sostenibilità economica delle relative offerte sulla base dell’inattendibilità economica del costo del lavoro.

Si sono costituiti sia l’intimata Università che il rti aggiudicatario contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 16.11.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Con l’unico motivo di doglianza dedotto in via principale e formulato alla luce dei verbali della Commissione di gara, la ricorrente ha prospettato la violazione degli artt. 86, 87, 88, 89 del D.lgvo n.163/06, del DM del Ministero del Lavoro 25.2.2009 e della lex specialis di gara, sostenendo che le cinque imprese che la precedevano nella graduatoria dovevano essere sic et simpliciter escluse in quanto avevano offerto un costo del lavoro per il personale dipendente di gran lunga inferiore a agli importi stabiliti dalle vigenti tabelle allegate al DM lavoro 25.2.2009, cui rinviava l’art.86, comma 3 bis, del D.lgvo n.163/2006, che la Commissione di gara aveva, peraltro, ritenuto acriticamente congruo.

La dedotte censura è infondata.

Al riguardo deve essere fatto presente che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza in materia, meticolosamente richiamata dalla amministrazione resistente, nelle gare pubbliche per l’affidamento di un appalto servizi un’offerta non può ritenersi senz’altro anomala, e comportare l’automatica esclusione dalla gara, per il solo fatto che il costo del lavoro è stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata e, costituendo un importante indice di anomalia dell’offerta, deve essere verificata con un apposito procedimento, consento in tal modo all’impresa di fornire le proprie giustificazioni in merito. (ex plurimis CS, sez.VI, n.4783/2010).

Per quanto concerne l’altro profilo di doglianza con cui è stato fatto presente che la commissione di gara avrebbe acriticamente ritenute attendibili le offerte economiche presentate dalle controinteressate, deve essere fatto presente che:

a) sono state sottoposte a verifica di anomalia unicamente le offerte presentate dalle imprese classificatesi ai primi 4 posti;

b) la Commissione di gara ha ritenuto attendibili le suddette offerte motivando per relationem sulla base delle giustificazioni presentate dalle suddette imprese, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con motivazione per relationem sulla base delle giustificazioni rese dall’impresa offerente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti deve essere precisato che:

I) la ricorrente ha proposto tali doglianze dopo aver conosciuto le giustificazioni, versate agli atti, presentate dalle imprese classificatesi ai primi 4 posti della graduatoria finale, le cui offerte erano state sottoposte a verifica di anomalia, non contestando in alcun modo la mancata sottoposizione al tale anche dell’offerta presentata dalla quinta classificata;

II) le suddette doglianze, quindi, hanno riguardato unicamente le offerte delle imprese de quibus, mentre non è stata in alcun modo censurata la congruità economica anche dell’offerta della concorrente classificatasi al quinto posto;

III) in tale contesto, quindi, ne discende, che l’eventuale accoglimento delle censure in questione non sarebbe di alcuna utilità per la società ricorrente, in quanto la conseguente esclusione delle offerte collocatesi ai primi quattro posti della graduatoria comporterebbe che l’appalto in questione deve essere aggiudicato all’ impresa che precede immediatamente la ricorrente, la cui offerta non è stata ritenuta dalla stazione appaltante sospetta di anomalia.

Alla luce di tali argomentazioni, ne discende, pertanto, che i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere in parte rigettato ed in parte deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5630 del 2011, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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