T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 01-12-2011, n. 9465

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente aveva presentato all’intimata Autorità tre istanze tese ad ottenere il rilascio di altrettante autorizzazioni per la cessione delle azioni di proprietà di uno dei due soci all’altro, la nomina di un nuovo amministratore unico e di un nuovo direttore tecnico.

In relazione alle suddette istanze la suddetta Autorità:

a) con determinazione del 5.9.2005 ha accorpato i tre procedimenti autorizzatori de quibus, disponendo, al contempo, la sospensione dei relativi termini per sopravvenute esigenze istruttorie;

b) con successiva determinazione del 25.9.2005 ha nuovamente sospeso i termini in questione sul presupposto che sussistevano ancora le citate esigenze istruttorie.

Tali provvedimenti sono stati impugnati con il presente gravame dalla soa Nazionale Costruttori avverso i quali ha prospettato la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati profili.

Con successivi motivi aggiunti l’odierna istante ha poi impugnato la determinazione del 25.10.2005 con cui la resistente Autorità di vigilanza ha rilasciato l’autorizzazione alla sostituzione sia dell’amministratore unico che del legale rappresentante in quanto condizionata risolutivamente " alle decisioni che il Consiglio assumerà in ordine alle sopravvenute esigenze istruttorie, richiamate nella nota del 29.9.2005, il cui iter è in corso di valutazione".

Si è costituita l’Autorità de qua prospettando in primis l’improcedibilità del proposto gravame e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.

Alla pubblica udienza del 16.11.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il proposto gravame deve essere dichiarato:

a) in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere avuto presente che con la determinazione del 20.10.2005 sono state rilasciate le richieste autorizzazioni e tenuto conto che la condizione risolutiva apposta a tale atto, delibera del Consiglio, peraltro mai assunta, non ne ha in alcun modo impedito l’efficacia;

b) in parte per sopravvenuta carenza di interesse in quanto con nota del 12.10.2005 la ricorrente aveva precisato che il socio cedente aveva rinunciato a trasferire le proprie azioni.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9624 del 2005, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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