T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 01-12-2011, n. 9463

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame gli odierni ricorrenti, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione (S.) e Presidente del Collegio Sindacale (F.) della spa I.- F., iscritta nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art.106 del TUB e da questo successivamente cancellata in forza del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n.254/395 del 9.4.2009, hanno impugnato le determinazioni in epigrafe indicate con cui la Banca d’Italia ha inflitto agli stessi la sanzioni pecuniarie pure ivi specificate.

Nella narrativa dei presupposti fattuali sottostanti la controversia in trattazione è stato fatto presente che:

a) nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria dal 16 aprile al 17 dicembre 2008 presso il citato intermediario finanziario erano emerse le seguenti irregolarità:

I) violazione degli obblighi di comunicazione delle cariche ricoperte presso la stessa società dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (art.106, comma 6, del TUB, circolari UIC 2.6.1995 e 22.6.1998);

II) violazione delle disposizioni riguardanti gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti al capitale dell’intermediario finanziario da parte dei soci (art.110, comma 1, TUB, Provvedimento della Banca d’Italia del 31.12.1993);

III) violazione delle disposizioni riguardanti gli obblighi di comunicazione di cariche analoghe ricoperte presso altre società o enti di qualsiasi natura da parte di soggetti funzioni di amministrazione, direzione e controllo (art.106, comma 7, del TUB; circolari UIC 2.6.1995 e 22.6.1998);

b) con riferimento alle risultanze di tali accertamenti ritualmente comunicati alla Banca d’Italia, quest’ultima ha attivato nei confronti dei signori S. e R., in qualità rispettivamente di presidente del Consiglio di amministrazione e di Presidente del collegio sindacale, i prescritti procedimenti sanzionatori, contestando al primo le irregolarità di cui ai punti I, e II ed al secondo le irregolarità di cui al punto III;

c) in esito a tale procedimento sono stati adottati i gravati provvedimenti sanzionatori, avverso i quali sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione degli artt. 3 e 4 della L. n.241/1990;

2) Violazione dell’art.18, comma 2, della L. n.241/1990;

3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.106 del TUB.

Si è costituita la Banca d’Italia prospettando in primis la tardività del ricorso per quanto concerne il signor F. e contestando nel merito con ampie e stringenti argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze.

Alla pubblica udienza del 2.11.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Si prescinde dal previo esame delle prospettata eccezione di tardività stante la manifesta infondatezza delle dedotte censure.

Con il primo motivo di doglianza, prospettante la violazione degli artt.3 e 4 della L. n.241/1990, è stata contestata la legittimità dei gravati provvedimenti per errata indicazione negli stessi delle modalità e degli organi dinnanzi ai quali potevano essere impugnati, atteso che si faceva riferimento all’abrogato art.143, c.4, del TUB – il quale prevedeva che i provvedimenti sanzionatori potevano essere davanti alla Corte di appello di Roma – mentre il regime vigente alla data di comunicazione degli stessi era quello di cui al d.lgvo n.104/2010 (art.133, comma 1, lett.L) che assegna tali controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.

La censura de qua non è suscettibile di favorevole esame, atteso che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, meticolosamente richiamato da parte resistente cui il Collegio non intende discostarsi, la violazione dell’art. 3 comma 4, l. n. 241 del 1990 non comporta alcuna conseguenza sulla legittimità dell’atto amministrativo carente ma può solo eventualmente dare titolo al destinatario dell’atto ad ottenere la concessione dell’errore scusabile e la conseguente remissione in termini ai fini della rituale instaurazione del giudizio.

Pure infondata è la seconda doglianza con cui è stato fatto presente che la mancata tempestiva comunicazione degli elementi di cui sopra all’organo di vigilanza sarebbe stata giuridicamente irrilevante in quanto i suddetti dati erano stati regolarmente trasmessi al Registro delle imprese, presso il quale potevano essere acquisiti dalla Banca d’Italia.

In merito è sufficiente far presente che la comunicazione all’organo di vigilanza dei dati de quibus da parte dei soggetti onerati è autonomamente configurata come uno specifico obbligo in capo agli esponenti aziendali dalle disposizioni normative e regolamentari in materia, le quali, pertanto, esonerano il suddetto organo dal porre in essere autonome e vicarie iniziative istruttorie per acquisire aliunde i ripetuti dati.

Con il terzo e ultimo motivo di doglianza, pure infondato, è stato fatto presente che i dati in questione erano stati in ogni caso trasmessi alla Banca d’Italia; in particolare è stato precisato che:

I) la comunicazione delle partecipazioni rilevanti al capitale della società da parte dei soci e degli amministratori e dei sindaci era stata tempestivamente eseguita in sede di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco degli intermediari finanziari di cui all’art.106 del TUB;

II) gli altri dati la cui omessa comunicazione aveva attivato il contestato procedimento sanzionatorio erano stati sia pure tardivamente trasmessi alla resistente amministrazione.

In merito il Collegio sottolinea che:

a) i dati de quibus costituiscono oggetto di segnalazioni periodiche le quali devono essere poste essere alla scadenza dei termini previsti, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente una segnalazione una tantum anche se i dati oggetto della stessa non risultano essere modificati nel tempo;

b) i ricorrenti hanno sostanzialmente ammesso di aver provveduto tardivamente alle prescritte segnalazioni, ma tale modus operandi è in palese violazione con la finalità che la legge attribuisce alle segnalazioni de quibus che è quella di consentire all’organo di vigilanza di verificare sia il possesso dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione dell’intermediario sia l’individuazione della proprietà azionaria nonchè la trasparenza degli assetti azionari, per cui ne discende de plano che tali finalità pubblicistiche possono essere assicurate soltanto con la tempestiva comunicazione dei dati, al fine di avere un monitoraggio effettivo della situazione del singolo intermediario.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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