T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 01-12-2011, n. 9459

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alla procedura concorsuale indetta dall’intimata Università per la copertura di n.1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in esito alla quale è stato dichiarato vincitore con il contestato decreto rettorale l’odierno controinteressato.

Il gravame è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione del D.L. n.180/2008 convertito in L. 1/2009, del DM n.89/2009, degli artt.4 e 6 del bando concorsuale del 24.11.2009. carenza e illogicità di motivazione;

2) Violazione dell’art.3 della L. n.241/1990 nonchè eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza ed illogicità della motivazione;

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

Si sono costituiti sia l’Università degli Studi "La Sapienza" sia il vincitore della procedura concorsuale, odierno controinteressato, prospettando l’inammissibilità del proposto gravame e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.

Alla pubblica udienza del 16.11.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il Collegio ritiene di dover condividere la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, alla luce di quanto affermato con la propria sentenza n.3119/2010, pronunciata su una controversia identica a quella in trattazione.

Nella suddetta sentenza è stato fatto presente che "E’ pacifico, invero, che più soggetti abbiano eccezionalmente la facoltà di impugnare insieme, con ricorso collettivo, un provvedimento amministrativo (argomentando ex art. 103 c.p.c.), ma in casi del genere gli interessi fatti valere non devono essere divergenti nè contrastanti tra loro al momento dell’impugnativa.

Inoltre, nel processo amministrativo, ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo occorre, oltre al requisito negativo dell’assenza di conflitti di interessi, che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, cioè che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per i medesimi motivi (vedi CdS, V, 10.9.2009, n. 5425), sì da poter ragionevolmente considerare la pluralità di ricorrenti come un’unica parte processuale, seppure soggettivamente complessa.

Nella specie i ricorrenti impugnano gli atti di una procedura di valutazione comparativa ad un solo posto di ricercatore universitario. E’ evidente, alla stregua delle censure dedotte, che l’interesse primario di ciascuno degli istanti è quello volto ad ottenere la rinnovazione della valutazione al fine di conseguire la nomina come vincitore del concorso. Le posizioni soggettive dei ricorrenti sono quindi disomogenee e parzialmente configgenti, dal momento che i ricorrenti stessi sono due e il posto da assegnare è uno soltanto (cfr. TAR Calabria, CZ, II, 4.4.2003, n. 1014)."

Né potrebbe ritenersi che l’interesse strumentale immediato sia comune a tutti gli opponenti e consista nell’annullamento, intanto, della procedura ai fini della rinnovazione della stessa (salvi i successivi sviluppi ed esiti della stessa in ipotesi favorevoli ad uno soltanto dei ricorrenti), dal momento che, seppure possa enuclearsi un petitum in tal senso nel ricorso che ne occupa, resta pur sempre il fatto incontestabile della diversità ed eterogeneità di taluni dei rilievi mossi da ciascuno degli interessati, atteso che le censure, invero, non sono identiche per i singoli ricorrenti, poiché, come risulta dal contesto complessivo del gravame, molti profili di censura riguardano esclusivamente la posizione di ciascuno degli stessi.

In presenza di tale particolare connotazione del ricorso, lo stesso, in ipotesi di accoglimento di talune delle suddette censure (e reiezione di tutte le altre), potrebbe risolversi a vantaggio di uno solo dei ricorrenti e a danno degli altri, e comunque non ugualmente a vantaggio di tutti i ricorrenti, le cui posizioni sono quindi, alla stregua dei profili dedotti e sopra specificati, disomogenee e configgenti, anche tenendo conto dell’effetto conformativo che il giudicato di accoglimento (non semplicemente demolitorio) inevitabilmente comporterebbe in relazione alle censure mosse dagli istanti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.2189 del 2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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