Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 28-10-2011, n. 39232

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto dal PG presso la Corte di Appello di Napoli e da J.M. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di S. Maria Capua Vetere in data 17-6-2010 che aveva dichiarata detta imputata colpevole del reato detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5, art. 73, ritenuta equivalente alla contestata recidiva, l’aveva condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 4.000, 00= di multa, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 4-02-2011, in parziale riforma dell’impugnata decisione di 1^ grado, rideterminava la pena in anni sei di reclusione ed Euro 20.000, 00 di multa, con la già ritenuta attenuante di cui all’art. 73 cit., comma 5, equivalente alla contestata recidiva e confermava nel resto.

Avverso detta sentenza la J. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore:

1) Violazione dell’art. 606 lett. b) c) ed e) in relazione all’art. 192 comma 2 e art. 530 c.p.p., comma 2 ed D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per apparenza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta ipotesi di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, posta che, ai fini dell’affermazione di responsabilità per tale reato, non è sufficiente il mero superamento dei limiti ponderali già indicati da questa Corte di legittimità in rapporto alla normativa in esame, ma è necessario che, nei casi in cui il mero dato ponderale non sia tale fa giustificare inequivocabilmente la destinazione, il giudice prenda in considerazione anche le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato ed ogni altra circostanza dell’azione che possa risultare significativa alla destinazione all’uso non esclusivamente personale, in tali termini non era giustificabile l’affermazione di responsabilità della ricorrente;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) art. 62 bis c.p., in relazione al D.P.R. cit., art. 73, comma 5, per inosservanza ed erronea applicazione di tali norme, oltre che per apparenza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in merito alla denegata concessione delle attenuanti generiche, con trascurata valutazione dell’effettiva personalità dell’imputata e delle circostanze e modalità dei fatti;

3) Violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e), artt. 456, 459, 429, 516 ss. gg., art. 178 c.p.p., art. 99 c.p., in relazione al D.P.R. cit., art. 73, comma 5, per mancata esclusione della recidiva, non contestata nel decreto di giudizio immediato e, come tale, non inclusa nella Imputazione "definitiva".

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00, equitativamente determinata in favore della cassa delle ammende.

Ed invero, quanto al motivo sub l), l’impugnata sentenza ha correttamente, sufficientemente e logicamente enunciato gli elementi accusatori supportanti il ribadito giudizio di responsabilità, non trascurando affatto, al di là del pur significativo dato ponderale e qualitativa dello stupefacente, le circostanze e condizioni modali e temporali dei fatti contestati (cfr. fol. 3 sentenza impugnata), a conferma, intuibilmente anche logica, della ragionevole conclusione di detenzione della droga a fine di spaccio. Anche il motivo sub 2) e manifestamente infondato, posto che i giudici della Corte territoriale partenopea hanno fatto buon governo degli elementi oggettivi e soggettivi non giustificanti l’invocata concessione delle attenuanti generiche, sol se si consideri, in ogni caso, il significativo spessore delinquenziale e di allarme sociale di chi, come nella specie, svolge l’illecita condotta contestata pertando seco la figlia piccola (cfr. fol. 3-4).

Del pari manifestamente infondato il motivo sub 3), avuto riguardo alla corretta e motivata risposta offerta al riguardo dall’impugnata sentenza (cfr. fol. 4), con ribadita conferma del principio di diritto che è alla richiesta di giudizio immediato formulata dal GIP che va fatto riferimento ai fini dei limiti e contenuti dell’imputazione, posto che, ex art. 455 c.p.p., al GIP è attribuito il potere-dovere di accogliere detta richiesta ovvero di respingerla con restituzione atti al P.M., ma non di modificarla, in quanto trattasi di fase processuale caratterizzata soltanto dalla valutazione del presupposti formali del giudizio richiesto.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/000= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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