Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 28-10-2011, n. 39231

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da V.A.C.M. avverso la sentenza del Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 27-6- 2010 che, allo esito di giudizio abbreviato, l’aveva dichiarata colpevole del reato di concorso nel trasporto ed importazione illegale di cocaina ex art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis e art. 80 aggravato dall’ingente quantità e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti a detta aggravante, l’aveva condannata alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 40.000 di multa, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 15-02-2011, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputata in ordine al reato ascrittole, in uno alla contestata aggravante ed alla corretta determinazione della pena, con preliminare rigetto dell’eccezione difensiva ex art. 34 c.p.p.. Avverso detta sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore:

1) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta prova della respondabilità della ricorrente, con trascurata valutazione dell’inattendibilità della chiamata in correità fatta nei suoi confronti dal coimputato A.M. e carenza di riscontri esterni anche in termini di individualizzazione della V.;

2) Violazione dell’art. 34 c.p.p. per incompatibilità del Gip del Tribunale di Busto Arsizio a celebrare il processo con rito abbreviato nel confronti della ricorrente, avendo il predetto magistrato già giudicato, ex art. 444 c.p.p., il concorrente A., così valutando sul conto del predetto anche la posizione della ricorrente, tanto da giustificare la concessione dell’attenuante della collaborazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ex comma 7 e, ciò nonostante, non essendosi proceduto da parte della Corte di Appello ad acquisire la sentenza di patteggiamento nei confronti dell’ A. proprio per controllare e valutare la fondatezza dell’eccezione difensiva;

3) Insussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità dello stupefacente, non ricorrendone nè i presupposti, nè le condizioni.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla Cassa delle ammende.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), a prescindere che, in ogni caso, si e ripetutamele invaso il campo delle censure in punto di nero fatto, precluse in questa sede di legittimità, le controdeduzioni difensive circa la comprovata responsabilità della ricorrente nel reato contestato trovano motivata, corretta e puntuale smentita nella valutazione di tale aspetto processuale da parte dei giudici di merito di 1^ e 2^ grado. Al riguardo va segnalata la dettagliata esposizione delle ragioni supportanti la chiamata in correità dell’ A., anche alla stregua di riscontri in punto di logica come puntualmente tracciati in sentenza impugnata (cfr. 5-6-7-8), non senza un richiamo altrettanto puntuale e corretto a quanto già valutato e segnalato dal GIP nella decisione di 1^ grado.

Anche il motivo sub 2) è manifestamente infondato, po’ stilo che, con richiamo motivato e corretto anche alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., l’impugnata sentenza non ha mancato di verificare i termini dell’eccezione difensiva, sottolineando, in ogni caso, conformemente all’indirizzo delle S.U., che la eventuale causa di incompatibilità non incide sui requisiti di capacità del giudice e non determina nullità del provvedimento del detto giudice ritenuto Incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione da far valer nei tempi e con le forme di rito.

Tanto, nella specie, non risulta operato, di guisa che l’eccezione anzidetta era "a monte" manifestamente infondata nelle stesse forme di sua proposizione, di guisa che non restava alla Corte territoriale che prendere atto di ciò, come motivatamente ha fatto nell’impugnata sentenza (cfr. fol.4-5).

Del pari manifestamente infondato il motivo sub 3), avuto riguardo alla corretta e motivata risposta in merito, offerta dalla Corte territoriale meneghina, con richiamo, peraltro, al più recente indirizzo di questa Corte in subiecta materia (cfr. fol. 8 sentenza impugnata) ed avuto riguardo al dato oggettivo sia ponderale che qualitativo dello stupefacente in sequestro (cfr. fol. 1 sentenza impugnata).

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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