Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-05-2012, n. 6641 Contratti collettivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 agosto 2009, la Corte d’Appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio, respingeva il gravame in riassunzione svolto dalla MEA s.p.a. nei confronti di Z.L..

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– con sentenza n. 108/2001 il Tribunale di Lodi condannava la MEA s.p.a. al pagamento, in favore di Z.L., ex dipendente in qualità di dottore farmacista assicurato Inpdap, dell’indennità sostitutiva del preavviso, in relazione al suo pensionamento per raggiunti limiti di età, al compimento del sessantacinquesimo anno, dopo il prolungamento del rapporto di lavoro a seguito dell’esercizio, da parte di quest’ultimo, del diritto di opzione L. n. 54 del 1982, ex art. 6 in forza del disposto dell’art. 52 c.c.n.l. di settore, ritenendo prevalente, sul disposto normativo che esclude l’obbligo di preavviso alla cessazione del rapporto con il raggiungimento dell’anzianità contributiva massima o comunque dei 65 anni, nel caso di esercizio dell’opzione di prosecuzione del rapporto oltre l’età pensionabile, la disposizione contrattuale collettiva che impone, invece, il preavviso in caso di cessazione del rapporto per collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento limiti di età di cui alla legislazione vigente;

con sentenza n. 462/2003 la Corte di Appello di Milano, in totale riforma, respingeva la domanda, in ragione dell’estinzione dell’eventuale credito per confusione, a seguito dell’acquisto della farmacia da parte di Z.;

– con sentenza n. 23149/2007 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso di Z., annullava con rinvio la pronuncia di secondo grado, ritenendo l’eccezione di estinzione del rapporto di lavoro, per la coincidenza nella medesima persona delle parti del rapporto, eccezione in senso stretto abbandonata dalla società perchè non riproposta con l’atto di appello, e per l’omessa considerazione, da parte della corte territoriale, delle clausole contrattuali a fondamento della pretesa azionata.

3. La Corte territoriale riteneva, pertanto, quanto segue:

– il giudizio aveva per oggetto esclusivamente l’interpretazione della disciplina del recesso con preavviso prevista dal c.c.n.l. dei dipendenti delle farmacie municipalizzate, artt. 51 e 52;

– la disciplina complessiva deponeva per una volontà contrattuale di accordare il preavviso in sostituzione dell’indennità sostitutiva, in tutte le ipotesi in cui non ricorresse una giusta causa di recesso, con esclusione solo di quelle in cui vi fosse un’oggettiva impossibilità della prestazione riconducibile alla sfera del lavoratore (impossibilità per invalidità, malattia, stato contagioso);

– la formulazione dell’art. 51 non consentiva di discriminare i lavoratori collocati a riposo per raggiunti limiti di età senza diritto di opzione da quelli collocati a riposo dopo aver esercitato il diritto di opzione, all’esaurimento del periodo di prolungamento;

– l’art. 51, comma 3 non individuava un’ipotesi di risoluzione automatica del rapporto, produttiva di effetti a prescindere dall’atto di recesso di una delle due parti, atteso che il diritto di opzione comportava unicamente lo slittamento in avanti dell’età pensionabile, essendo l’opzione ostativa all’immediato pensionamento, ma operando la stessa solo per il periodo previsto dalle disposizioni legislative;

– infine, la stessa società aveva comunicato il recesso espressamente con la causale del collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età, richiamando l’art. 51 punto 3 del c.c.n.l. di settore.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la MEA s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un articolato motivo. L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

5. Con un articolato motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 971 del 1981, art. 6 e degli artt. 51 e 52 del c.c.n.l. dipendenti delle farmacie municipalizzate in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla corte di dire se la disciplina degli artt. 51 e 52 c.c.n.l. dipendenti delle farmacie municipalizzate, in tema di indennità di preavviso, deroghi il principio dettato dal D.L. n. 791 del 1981, art. 6, u.c., come sostituito, in sede di conversione, dalla L. n. 54 del 1982, art. unico il quale esclude l’obbligo di preavviso nel caso in cui il rapporto di lavoro venga a cessare per avvenuto raggiungimento dell’anzianità contributiva maturata a seguito di opzione per la prosecuzione del rapporto esercitata ai sensi del D.L. n. 791 cit., art. 6, comma 1 Assume la ricorrente che la lettura sistematica e letterale delle disposizioni contrattuali collettive porta ad escludere l’intento derogatorio delle predette disposizioni rispetto alla disciplina legislativa dettata nel 1981, onde quando il lavoratore in forza delle disposizioni di legge esercita la facoltà di rimanere al lavoro, l’azienda non è più legittimata a collocarlo a riposo, nè al compimento dell’età pensionabile nè successivamente, perchè in tal caso il rapporto viene a cessare ex lege al compimento del sessantacinquesimo anno di età. 6. Preliminarmente ritiene il Collegio infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per inidoneità del quesito di diritto, ex art. 366-bis c.p.c., per essere inapplicabile, ratione temporis, l’invocata disposizione del codice rito, trattandosi, nella specie, di impugnazione avverso una sentenza pubblicata al di fuori del periodo di validità dell’art. 366-bis c.p.c. (tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, L. n. 69 del 2009, ex art. 47, comma 1, lett. d e art. 58, comma 5; ex multis, Cass. 7119/2010; Cass. 20323/2010).

7. Passando all’esame del motivo di ricorso per il profilo attinente alla violazione delle disposizioni collettive, come questa Corte ha più volte affermato, nel giudizio di legittimità le censure relative all’interprelazione di un contratto o di un accordo collettivo offerta da parte del giudice di merito possono essere prospettate sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento di quest’ultima.

8. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono, poi, una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata, (v., ex multis, Cass. 23635/2010).

9. Nella specie, la società si limita all’apodittica affermazione che la Corte territoriale avrebbe dovuto conferire un significato preciso alle espressioni utilizzate dalle parti sociali, analizzare il complesso delle clausole contrattuali e dare ad esse un significato coerente con la disciplina legislativa della materia, senza far seguire l’analitica individuazione dei passaggi logici e testuali della sentenza gravata in cui i richiamati criteri sarebbero stati disattesi.

10. La Corte territoriale ha, invero, correttamente interpretato la disciplina del recesso con preavviso prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendente delle farmacie municipalizzate, ricostruendo l’intenzione delle parti sulla base delle parole e della loro connessione e interpretando il dato testuale degli artt. 51 e 52 della predetta contrattazione attraverso un esame delle clausole contrattuali complessivamente rilevanti in materia, rimarcando l’omogeneità delle cause di esclusione del preavviso nelle quali l’ipotesi della cessazione del rapporto alla fine della proroga conseguente all’opzione non è ricompresa nè espressamente nè implicitamente.

11. Testualmente, l’art. 52 del ccnl su cui si fonda la sentenza gravata dispone: "in caso di cessazione del rapporto a tempo indeterminato per i motivi di cui alle lettere a), f), g) – (limitatamente alla esclusione del licenziamento di cui all’art. 47, comma 1, n. 5 e con esclusione di quelle di cui al dell’art. 51), n. 6) – al lavoratore compete il preavviso nelle seguenti misure …".

L’art. 51, che elenca i motivi di risoluzione dei rapporti di lavoro, alla lett. a) prevede "il collocamento a riposo del dipendente per il raggiungimento dei limiti di età di cui alle norme legislative vigenti". 12. Così l’iter argomentativo attraverso il quale si dipana la decisione della Corte territoriale: "L’esame della disciplina complessiva depone per la volontà contrattuale di accordare il preavviso, o in sostituzione l’indennità sostitutiva, in tutte le ipotesi in cui non ricorra una giusta causa di recesso, con esclusione solo di quelle in cui via sia un’oggettiva impossibilità della prestazione riconducibile alla sfera del lavoratore (impossibilità per invalidità, malattia, stato contagioso).

13. Posto che il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età è fattispecie comprensiva di ogni ipotesi in cui il raggiungimento di una determinata età è di per se stessa causa di cessazione obbligata del rapporto di lavoro, sia essa immediatamente individuata da una sola disposizione di legge o da più disposizioni di legge per sommatoria (61 anni più due per esercizio del diritto di opzione), la formulazione dell’art. 51, che non opera alcuna distinzione, non consente di discriminare i lavoratori collocati a riposo per raggiunti limiti di età senza diritto di opzione da quelli che lo siano dopo aver esercitato il diritto di opzione, all’esaurimento del periodo di prolungamento.

14. L’art. 51, comma 3 del contratto collettivo ("L’azienda colloca a riposo il personale al compimento dell’età pensionabile, fatta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti, di essere trattenuto oltre tale limite") non individua un’ipotesi di risoluzione automatica del rapporto, che produce effetti a prescindere da un atto di recesso di una delle parti. L’esercizio del diritto di opzione comporta unicamente lo slittamento in avanti dell’età pensionabile, essendo l’opzione ostativa dell’immediato pensionamento ma operando la stessa solo per il periodo previsto dalle disposizioni legislative". 15. Il risultato interpretativo raggiunto dalla Corte è, dunque, inammissibilmente criticato dalla società che, come già detto, si limita a proporre, in questa sede di legittimità, esclusivamente una diversa opzione ermeneutica nel senso del riconoscimento, da parte della contrattazione collettiva, del diritto del dipendente ad ottenere il pagamento dell’indennità di preavviso solo ed esclusivamente nell’ipotesi del suo collocamento a riposo al raggiungimento dell’età pensionabile e non anche in altri casi.

16. Nè può peraltro trovare ingresso, in questa sede, la dedotta doglianza di violazione di legge giacchè non conferente con la ratio decidendi della Corte territoriale fondata esclusivamente sull’interprelazione delle disposizioni negoziali collettive.

17. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2012

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