T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 01-12-2011, n. 9438

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, il quale aveva partecipato al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n.4 posti di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica nell’organico della resistente amministrazione, ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui è stata approvata la graduatoria concorsuale nella parte in cui gli era stato riconosciuto il punteggio di 217, con conseguente collocazione dello stesso al 33° posto della graduatoria de qua.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge ed eccesso di potere;

2) Violazione di legge ed eccesso di potere sotto ulteriore profilo;

3) Violazione di legge.

Si sono costituiti sia l’intimato ministero che i contro interessati prospettando l’inammissibilità del proposto gravame e contestando nel merito la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.

Alla pubblica udienza del 16.11.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Motivi della decisione

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, il quale aveva partecipato al concorso pubblico per esami, per il conferimento di n.4 posti di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica nell’organico della resistente amministrazione, ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui è stata approvata la graduatoria concorsuale nella parte in cui gli era stato riconosciuto il punteggio di 217, con conseguente collocazione dello stesso al 33° posto della graduatoria de qua, lamentando la mancata considerazione da parte dell’amministrazione della riserva del 30% dei posti messi a concorso per il personale appartenente da almeno 15 anni alla qualifica apicale della carriera direttiva della p.a. prevista dall’art.1 del bando di concorso nonchè dei titoli di preferenza di cui all’art.5 c.4 del DPR n.487/1994, che entrambi non erano stati dichiarati dall’odierno istante in sede di domanda di partecipazione.

In merito il Collegio osserva che:

a) l’art.3, comma3, del bando di gara, lett.p) stabiliva che " Nella domanda di partecipazione il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare.. p) l’eventuale possesso di titoli che danno luogo a precedenza e, a parità di punteggio. a preferenza, ai sensi dell’art.5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.487/1994 e successive modificazioni, nonchè di trovarsi nelle condizioni previste dall’art.1 ai fini della riserva dei posti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria di merito;

b) è pacifico che il ricorrente aveva omesso in sede di domanda di partecipazione di indicare di essere in possesso dei suddetti titoli.

In simile contesto, il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile atteso che.

1) l’amministrazione nel non riconoscere al ricorrente i titoli de quibus ha agito in pedissequa esecuzione delle prescrizioni del bando di concorso, che non è stato in alcun modo impugnato per tale aspetto;

2) conseguentemente, essendo la collocazione in graduatoria del ricorrente, per l’aspetto in contestazione, meramente esecutiva delle disposizioni del bando, trova applicazione nella fattispecie in esame il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nell’ipotesi in cui un provvedimento amministrativo sia stato emanato in esecuzione di altro atto presupposto, l’interessato ha l’onere di impugnare anche tale atto, dal quale consegue la lesione della sua posizione soggettiva, a pena di inammissibilità del gravame proposto contro il provvedimento meramente esecutivo (ex plurimis Tar Campania, Na, n.1957/2011);

3) nè ad evitare l’inammissibilità del ricorso per le ragioni di cui sopra vale la mera indicazione di stile dell’impugnativa di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale alla collocazione in graduatoria in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza in materia (ex plurimis CS, sez.IV, n.4574/2011; Tar Campania, Na, n.3208/2009) la clausola di stile per cui risulta gravato "ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, collegato e consequenziale" non può rivestire, per la sua estrema genericità, la portata di concreta e specifica impugnazione, suscettibile di individuare sufficientemente il "petitum" processuale cui estendere il gravame.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10712 del 2008, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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