Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-10-2011) 28-10-2011, n. 39220

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 4.6.2010, il G.I.P. del Tribunale di Bari archiviò il procedimento n. 18365/04 R.G.N.R. Mod. 21, a carico di M. G., Mo.An., T.G. e Z. P..

Ricorre per cassazione il difensore della persona offesa P.J. P. deducendo la nullità del decreto di archiviazione in quanto la persona offesa, in sede di querela aveva chiesto di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione, ma nessun avviso di tale richiesta le era mai stato notificato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame, benchè la persona offesa avesse chiesto di essere informata in caso di richiesta di archiviazione le fu notificato.

La mancata notifica dell’avviso di richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne ha fatto richiesta integra una nullità, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., che si riverbera sul decreto di archiviazione determinando la nullità anche di quest’ultimo. (V. Cass. Sez. 2 sent. n. 5168 del 26.1.2010 dep. 9.2.2010).

Il decreto di archiviazione deve pertanto essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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