T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 01-12-2011, n. 9437

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata autorità ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell’autorizzazione a suo tempo rilasciatale ad operare come società di attestazione, nonchè tutti gli atti infraprocedimentali intervenuti nel suddetto procedimento, ad eccezione del provvedimento finale dello stesso, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Successivamente con motivi aggiunti ha altresì impugnato l’art.34 del Regolamento sul funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con cui era stata disciplinata la revoca dell’autorizzazione.

Sempre con il gravame in trattazione ha genericamente chiesto, infine, la condanna della resistente amministrazione al risarcimento del danno.

Si è costituita l’intimata Autorità prospettando l’inammissibilità e confutando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.

Alla pubblica udienza del 16.11.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile atteso che sia la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione sia la norma regolamentare risultano privi di un autonomo contenuto lesivo, con la conseguenza che dovevano essere impugnati insieme al provvedimento finale del procedimento di revoca.

Da rigettare è conseguentemente la richiesta domanda risarcitoria stante il contenuto non lesivo dei gravati provvedimenti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9860 del 2003, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la proposta azione impugnatoria e rigetta la proposta azione risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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