Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 28-10-2011, n. 39243

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Caltanissetta con ordinanza del 28.4-20.5.2011 ha confermato l’ordinanza cautelare domiciliare applicata il 29.3.2011 dal locale GIP nei confronti di R.C. per concorso nel reato L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies con il marito A. C., in relazione alla titolarità dell’omonima ditta che, secondo l’imputazione provvisoria, successivamente alla scarcerazione ne acquisiva l’effettiva disponibilità. 2. Due i motivi del ricorso proposto nell’interesse della R. C. dal difensore:

– violazione e falsa applicazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, in relazione all’elemento oggettivo perchè il rapporto R. – A. sarebbe evidente, anche per permessi chiesti ed ottenuti dall’uomo per lavorare nella ditta della moglie, nell’ambito della misura di prevenzione, essendo irrilevante l’ampliamento del settore di attività; in relazione all’elemento soggettivo, per la evidente "incapacità" normativa del marito ad assumere l’intestazione formale dell’azienda cui pur lavorava, mentre lo stesso rapporto di coniugio escluderebbe il dolo; la motivazione sull’ingresso fittizio della donna nella soc. FULL GAMES sarebbe poi illogica, appartenendo ora la titolarità ad altra donna, indicata come convivente del fratello di A.C., R.;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 157 c.p. e art. 274 c.p.p., perchè la ditta individuale sarebbe stata costituita nel 1999 quando già all’ A. era stata applicata la misura di prevenzione, essendo il reato ex art. 12 quinquies reato istantaneo con effetti permanenti, quindi il fatto-reato essendo già prescritto; il che, insieme con l’incensuratezza, non sarebbe stato considerato motivando sulle esigenze cautelari.

3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

L’imputazione provvisoria a carico della R., quale riportata dall’ordinanza impugnata, è di essersi resa intestataria fittizia della titolarità dell’omonima ditta individuale esercente l’attività di vendita al minuto di prodotti ortofrutticoli all’interno del mercato di Montedoro, essendo tale società invece divenuta nell’effettiva disponibilità del marito, A.C., a seguito della sua scarcerazione; ciò, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, stanti le condizioni soggettive dell’ A.. Tali condotta/evento risultano contestati "in Serradifalco e Montedoro nel novembre 2006".

Dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta:

– che la ditta individuale Ricotta operava dal 1999 in settori merceologici non alimentari (pag. 2);

– che A.C. era stato scarcerato il 21.1.2005 ed era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza;

– che nel marzo 2005 l’indagata R.C. aveva comunicato alla CCIAA l’ampliamento dell’oggetto sociale dell’impresa con una serie di attività secondarie tra cui demolizioni di edifici e sistemazione del terreno, commercio all’ingrosso di prodotti agricoli in genere "ed altro", p. 5);

– che nel maggio del 2005 aveva partecipato al bando di gara per l’assegnazione in uso di locali ubicati all’interno del mercato ortofrutticolo, ottenendo la relativa assegnazione il 16.6.2005 (p.2);

– che da attività di intercettazione del giugno 2007 emergeva l’utilizzazione della ditta Ricotta da parte di entrambi i fratelli A. per la realizzazione di attività nel settore edile, dal che doveva desumersi l’intenzione dei due di inserirsi con tale ditta nel più lucroso mercato dell’edilizia e del calcestruzzo, come confermato nell’interrogatorio del "coindagato" G. (p. 5);

– che dalla vicenda relativa alla soc. coop. a r.l. Full Games del gennaio 2011 risultava che l’inserimento in diversi settori commerciali grazie all’uso di prestanomi era modus operandi collaudato dei fratelli A..

Il Tribunale ha quindi ritenuto la riconducibilità della gestione dell’attività in oggetto a A.C., nonostante il permanere della titolarità in capo alla moglie, la finalità elusiva di tale situazione, la consapevolezza anche nella donna.

Il Giudice collegiale della cautela ha dato atto della prospettazione difensiva secondo la quale la diretta riconducibilità dell’attività della R. al marito, in costanza di rapporto di coniugio e nell’impossibilità soggettiva del marito di esercitare formalmente l’attività come titolare, non era stata oggetto di operazione di occultamento alcuna, trattandosi di attività a conduzione familiare rispetto alla quale il coinvolgimento del A.C. era stato addirittura reso palese anche con richiesta di autorizzazione a variare le condizioni di applicazione della misura di prevenzione per svolgere appunto attività lavorativa per conto di tale ditta.

Ha tuttavia eluso la risposta specifica al tema dedottogli dalla difesa, perchè dopo avere affermato che tale impostazione non poteva essere condivisa allo stato (p. 3 quarto paragrafo), è passato ad enunciare giurisprudenza sulla fattispecie incriminatrice e poi (p. 4), ad enunciare le ragioni per cui doveva ritenersi che la gestione della ditta fosse riconducibile all’ A.. Dato, questo, che parrebbe non essere stato contrastato nella prospettazione difensiva come riportata dal Riesame, il punto essendo quello della immediata conoscibilità o meno del contesto.

Va poi aggiunto che tra il ristretto contenuto dell’imputazione provvisoria (quanto a contenuto "incriminato" dell’attività della ditta) e il fatto come argomentato dal Tribunale appare sussistere una discrasia evidente (sia pure in termini di passaggio dal "meno" al "più"), così come non spiegata risulta allo stato l’indicazione temporale nell’imputazione rispetto alla successione dei fatti e degli elementi probatori indicati in motivazione. L’una e l’altra discrasia finiscono con il rendere non irrilevante anche la questione prescrizionale posta dalla difesa, laddove a fronte di una ditta individuale che, nelle medesime condizioni soggettive di titolarità alla donna, rapporto di coniugio in atto, situazione personale dell’uomo, operava dal 1999, tenuto conto della natura del reato contestato occorreva precisare quando quella "fittizia" intestazione – per mantenimento della titolarità formale a fronte dell’assenza di attività gestoria alcuna – si sarebbe consumata, considerando se e quali attività in precedenza la R.C. avesse svolto con effettiva autonomia (e in quale settore, posto che dalle p. 2 e 5 il punto non è comprensibile dalla sola lettura dell’ordinanza cui questa Corte deve limitarsi), pur in pendenza di precedente misura di prevenzione riguardante il marito (pag. 3 ricorso).

Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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