Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-09-2011) 28-10-2011, n. 39241

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. C.A. e I.L. ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso l’ordinanza con la quale in data 5.5.2011 il Tribunale di Napoli ha confermato la reiezione da parte del locale GIP delle richieste di scarcerazione per decorrenza dei termini relativi alla fase delle indagini preliminari.

Si evince dall’ordinanza impugnata e dai ricorsi che il 24.3.2010 nei loro confronti è stata emessa misura cautelare ai sensi dell’art. 27 c.p.p., in relazione al reato ex art. 416 bis c.p.p., dopo che i due erano stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria il 10 marzo, con convalida ed emissione di misura cautelare da parte del GIP di s.

Maria Capua Vetere, dichiaratosi contestualmente incompetente, il 12 marzo 2010. Il 14 marzo 2011 è stato emesso il decreto che dispone il giudizio.

Secondo i ricorrenti, la trasmissione di atti da un GIP all’altro impedirebbe di configurare nella fattispecie una regressione del procedimento, sicchè il momento di decorrenza dei termini della custodia dovrebbe individuarsi o nel momento del fermo ovvero in quello dell’ordinanza di convalida. L’essere le due ordinanze basate sul medesimo materiale probatorio e la non necessità di nuovo interrogatorio darebbe conto della sostanziale unicità della custodia, imponendo la retrodatazione della sua durata da tali alternativi atti/momenti.

2. I ricorsi sono infondati.

La tesi propugnata dai ricorrenti è stata ripetutamente disattesa da questa Corte suprema: Sez. 6, sent. 27975/2009; Sez. 1, sent.

21412/2007; Sez. 1, sent. 17931/2004; Sez. 2, sent. 7402/1998.

Alle argomentazioni lì svolte (la non assimilabilità dell’ipotesi di trasmissione degli atti per incompetenza territoriale con nuova ordinanza cautelare emessa dal giudice competente ex art. 27 c.p.p. alla "contestazione a catena" e la riconducibilità di questa situazione all’"altra causa" di "rinvio ad altro giudice" prevista dall’art. 303 c.p.p., comma 2) può aggiungersi la coerenza sistematica che, quanto al rinvio ad altro giudice, mal giustificherebbe il distinguere le soluzioni nel caso di condotta fisiologicamente corretta (il giudice rileva tempestivamente la propria incompetenza e trasmette gli atti) e nel caso di condotta oggettivamente scorretta (il giudice non rileva la propria incompetenza, che viene accertata dal giudice di legittimità che annulla e rinvia al giudice competente), in questa seconda essendo per immediato espresso disposto normativo imposto il nuovo decorso del termine.

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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