T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-12-2011, n. 9494

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ai sensi del DM 19 maggio 1992 é iscritto nel ruolo speciale degli agenti di cambio ai sensi dell’art. 7, comma 4, della L. n.1/1991.

Con nota del 10 giugno 1997, prot. n. 174202 il Ministero del Tesoro direzione generale del Tesoro, servo IV – operazioni finanziarie e vigilanza sui mercati – div VI, comunicava al ricorrente di aver avviato procedimento disciplinare per non aver il medesimo adempiuto al versamento della quota contributiva dovuta per il 1996 al Consiglio Nazionale entro la data di scadenza del 10 maggio 1997.

In detto provvedimento l’Amministrazione precisava che "l’iscrizione all’ albo professionale e il pagamento del contributo a favore dell’Ordine sono elementi essenziali per l’esercizio della professione di agente di cambio, come disposto dalla legge n. 402/1967".

Il ricorrente dopo aver avuto conoscenza dell’avvio del procedimento disciplinare presentava proprie controdeduzioni difensive in data 8 luglio 1997, sottolineando che in qualità di iscritto nel "ruolo speciale" in quanto appartenente ad una Società di intermediazione mobiliare "egli non era e non é più qualificabile come operatore attivo del mercato e tale "sospensione" sarebbe durata e dura fino al momento in cui lo stesso soggetto non decida di voler nuovamente operare come intermediario individuale direttamente sul mercato" e quindi "l’iscrizione al ruolo speciale" consente la conservazione del solo status di agente di cambio, ma non dell’operatività connessa a tale status, con la conseguenza che anche le altre disposizioni normative dettate in tema di agenti di cambio, quali quelle relative al regime contributivo e sanzionatorio, dovevano essere interpretate alla luce di tale situazione".

Inoltre lo stesso ricorrente nella sua memoria precisava che "è pur vero che 1’art. 23 della legge n. 42 del 1967 indica come sanzione disciplinare quella della sospensione dell’esercizio dell’attività nel caso di mancato pagamento dei contributi, ma, come evidenziato in precedenza, tale disposizione non può applicarsi agli agenti di cambio iscritti al ruolo speciale in quanto questi non svolgono alcuna attività e la sospensione dell’esercizio dell’attività sarebbe, pertanto, un provvedimento impossibile da applicare".

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1- Violazione per falsa applicazione della L. 2 gennaio 1991, n. 1. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Occorre, in primo luogo, rilevare che l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’agente di cambio iscritto al ruolo speciale (di cui all’art. 7, comma 4° della Legge 2 febbraio 1991, n. l), che abbia omesso di versare il contributo annuale nella misura fissata in via generale dall’Ordine, é ingiusto ed illegittimo, in quanto riposa sull’equivoco di fondo di voler trattare in maniera analoga situazioni profondamente differenti quali sono quelle del professionista iscritto all’Albo ovvero iscritto al ruolo speciale.

L’introduzione di quest’ultimo strumento ha, infatti, differenziato in maniera sostanziale le figure e le funzioni degli agenti di cambio non attivi rispetto a quelli in attività. Per questo motivo si ritiene che le disposizioni relative al regime dei contributi all’Ordine non possano applicarsi, o almeno non possano applicarsi per l’intero, agli agenti di cambio iscritti al ruolo speciale, a fronte dello stato di quiescenza dell’attività professionale tipica dei medesimi.

La funzione assolta, nel nuovo sistema, dall’iscrizione nel ruolo speciale non é più quella di strumento di pubblicità per l’individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento di una determinata professione (essendo quest’ultimo precluso agli iscritti) ma é quella di una semplice soluzione organizzativa mirante a "congelare" la posizione degli appartenenti alla subcategoria in esame, nell’ottica di un possibile ritorno all’attività di agente di cambio svolta in modo personale ed autonoma.

Questa peculiarità conferisce una funzione statica al ruolo speciale, caratterizzata dal fatto che anche il legame con il gruppo professionale risulta separato e comunque affievolito.

2.- Violazione della L. 2 gennaio 1991, n.l. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità. Altro profilo.

Il legislatore ha inteso individuare tre differenti soggetti giuridici ognuno separata dall’altro: le SIM prevedendo un albo apposito (ex art. 3 e 7 L. n. 1 del 1991); gli agenti di cambio che operano all’interno delle SIM (ex art. 7 secondo comma L. n. 1 del 1991) unitamente ai propri dipendenti abilitati di cui possono avvalersi le SIM, per i quali il legislatore ha costituito un apposito ruolo speciale istituito presso il Ministero del Tesoro, assoggettati solo ai divieti ed alle incompatibilità stabiliti dalle leggi vigenti"; e poi gli agenti di cambio che non sono iscritti all’albo speciale cui al punto precedente per i quali il legislatore (ex art. 19) ha previsto espressamente che "continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l’attività degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali".

Il Ministero del Tesoro in mancanza di una apposita normativa, come rileva la stessa Amministrazione nel provvedimento del 6 agosto 1997, non poteva applicare per via analogica l’ordinamento in vigore nel ruolo unico nazionale.

In altre parole non si comprende come abbia potuto l’Amministrazione estendere l’applicazione dell’ordinamento previsto per il ruolo nazionale ad un altro distinto ruolo per il quale il legislatore del 1991 ha previsto unicamente l’applicazione delle sole leggi relative ai divieti ed alle incompatibilità

Inoltre la separazione dei due ruoli é ancor più evidente per il fatto che nel ruolo speciale appartengono unitamente agli agenti di cambio anche i dipendenti di agenti di cambio abilitati; pertanto risulta del tutto improbabile che anche a questi ultimi siano applicabili le norme relative agli ordini professionali degli agenti di cambio di cui al ruolo unico nazionale.

E’ evidente quindi che quanto previsto dalla L. n.402 del 1967 non può essere applicato al ricorrente ed in particolare nei confronti del medesimo non può essere attivato il relativo procedimento disciplinare.

3.- Violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria, illogicità.

Con la conseguenza che il provvedimento in questione é stato adottato in chiara violazione dell’art.3 L. n. 241/90, l’Amministrazione nell’atto in questione non ha indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sulla cui base ha fondato le proprie determinazioni.

Dai richiamati provvedimenti l’Amministrazione, non precisa nella sua motivazione per quali motivi deve essere applicato al ricorrente la normativa dell’ordinamento professionale dell’ agente di cambio che opera personalmente ed é iscritto al ruolo unico nazionale e se il contributo annuale é effettivamente dovuto ed inoltre se, come richiesto dallo stesso ricorrente:- poteva essere corrisposto in misura minore da quello indicato dal Consiglio dell’ordine. In altri termini l’Amministrazione non precisa per quale motivo pur in presenza di due regimi totalmente. differenziati l’agente iscritto al ruolo speciale si deve trovare a corrispondere una quota contributiva e comunque di identico valore dell’agente di cambio iscritto nel ruolo nazionale che beneficia in pieno di tutte le prerogative ed attività riconosciute allo stesso Consiglio dell’ordine.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente infondato.

Ed invero osserva il Collegio che parte ricorrente censura con tre articolate doglianze l’atto sospensorio impugnato per violazione e falsa applicazione della L. 2 gennaio 1991, n. 1. e per eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, illogicità sotto il profilo che l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’agente di cambio iscritto al ruolo speciale (di cui all’art. 7, comma 4° della Legge 2 febbraio 1991, n. l), che abbia omesso di versare il contributo annuale nella misura fissata in via generale dall’Ordine, sarebbe illegittimo, in quanto le disposizioni relative al regime dei contributi all’Ordine non dovrebbero applicarsi, o almeno per l’intero, agli agenti di cambio iscritti al ruolo speciale, a fronte dello stato di quiescenza dell’attività professionale tipica dei medesimi.

In sostanza sostiene parte ricorrente che, in mancanza di una apposita normativa, non poteva applicarsi per via analogica l’ordinamento in vigore nel ruolo unico nazionale con la conseguenza della inapplicabilità dell’ordinamento previsto per il ruolo nazionale ex L. n.402 del 1967 ad un altro distinto ruolo per il quale il legislatore del 1991 ha previsto unicamente l’applicazione delle sole leggi relative ai divieti ed alle incompatibilità, con la conseguente violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 non avendo l’Amministrazione nell’atto in questione indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sulla cui base ha fondato le proprie determinazioni.

Tale assunto non è condivisibile in quanto la norma sanzionatoria applicata dall’Amministrazione per l’adozione dell’atto impugnato è norma di portata generale applicabile sia nei confronti dell’agente di cambio iscritto al ruolo ordinario che a quello speciale; né la medesima postula la necessità dello svolgimento di una particolare attività dato che la sua ratio mira esclusivamente a sanzionare la violazione dell’obbligo del versamento della quota contributiva (dovuta nella specie per il 1996 al Consiglio Nazionale entro la data di scadenza del 10 maggio 1997).

Da ciò consegue che nella specie non sia rinvenibile un vuoto normativo non richiedente alcuna necessità di estensione analogica.

Giova peraltro osservare che l’ordinamento di settore degli agenti di cambio del ruolo speciale non contiene alcuna norma espressa di esenzione delle misure sanzionatorie valevoli erga omnes per gli agenti di cambio e sotto tale profilo l’atto impugnato si appalesa congruamente motivato.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III bis,definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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