Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-09-2011) 28-10-2011, n. 39238

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il decreto in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia disponeva l’archiviazione del procedimento penale, aperto a seguito della denuncia di vari cittadini per la mancata erogazione da parte della Regione Lazio dei fondi da destinare ai servizi di assistenza per invalidi.

Facendo propria la richiesta di archiviazione del P.M., il G.i.p. riteneva che non emergessero dai fatti denunciati estremi di reato, considerato anche che si trattava di eventi (la chiusura del centro assistenza per minori invalidi) soltanto paventati dai denuncianti e non attuali. Aggiungeva altresì che i denunciane, pur avendo chiesto di ricevere l’avviso ex art. 408 cod. proc. pen., non rivestivano la qualità di parte offesa.

2. Avverso il suddetto decreto, ricorre per cassazione S. A., chiedendone l’annullamento per violazione di legge, denunciando di non aver ricevuto l’avviso ex art. 408 cod. proc. pen., nonostante l’espressa richiesta contenuta nell’atto di denuncia.

Rappresenta il ricorrente di aver denunciato alla Procura della Repubblica la gravissima situazione in cui si era venuto a trovare, insieme ad altri genitori, a causa della mancata erogazione da parte della Regione Lazio dei fondi destinati ad un centro convenzionato per l’assistenza di minori invalidi.

Contesta in primis la valutazione espressa dal G.i.p. in ordine alla fondatezza della notitia criminis, rilevando che nessuna indagine era stata espletata dalla Procura e che la condotta denunciata risultava attuale, posto che molti dei loro figli non avevano ricevuto le cure necessarie.

Quanto alla qualifica di parte offesa, il ricorrente sostiene di essere portatore di un interesse diretto, concreto ed immediato (dimostrato tra l’altro dall’accoglimento di una domanda cautelare da parte del T.a.r.) e che la stessa Corte di legittimità ha ritenuto legittimato a ricevere l’avviso ex art. 408 cod. proc. pen. anche il danneggiato dal reato.

Con memoria depositata l’8 settembre 2011, sono ulteriormente illustrate dal ricorrente le ragioni del ricorso, evidenziando l’inerzia investigativa del P.M. e la configurabilità del reato nella condotta tenuta dalle istituzioni.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è ammissibile.

Pur prendendo atto questa Corte delle gravi difficoltà in cui il ricorrente, con altri genitori, si è venuto a trovare a causa del disservizio denunciato, deve ribadirsi che il codice di rito attribuisce alla sola persona offesa dal reato le funzioni di impulso processuale e di controllo globale in ordine alle investigazioni ed all’esercizio stesso dell’azione penale, con la conseguenza che solo ad essa è riconosciuta la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il decreto di archiviazione, allorchè, non le sia stato notificato – nonostante l’espressa richiesta – l’avviso di cui all’art. 408 cod. proc. pen., comma 2, venendo così vulnerata la potenziale instaurazione del contraddittorio previsto dalla legge (Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855).

Nel caso in esame, il ricorrente, ancorchè danneggiato dalla condotta oggetto di denuncia, non riveste la veste di parte offesa, in quanto, come già questa Corte ha affermato, nel reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.) il bene giuridico protetto va ravvisato nel regolare ed ordinato andamento dell’attività della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 3412 del 25/01/20011, Paladino, Rv. 249449).

La conseguente carenza di legittimazione all’opposizione avverso la richiesta di archiviazione ed al ricorso per cassazione avverso il relativo decreto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a). Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 300.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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