T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-12-2011, n. 9493

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nei confronti della ricorrente, titolare di contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento di materie letterarie e latino nei licei classici, in servizio presso il liceo "Galilei" di Monopoli (Ba), l’Amm.ne resistente contestava l’arbitrarietà delle assenze del 26 e 27/11/96, fondandola sull’irrilevanza della richiesta orale.

Con provvedimento n. prot. 246/a/ris del 12/3/97 pertanto il Provveditore agli studi di Bari infliggeva alla prof.ssa M. la sanzione disciplinare della censura.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 241/90, DEL CCNL DEL 4/8/95 E DELLA C.M. N. 301/96. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ART 97 DELLA COSTITUZIONE.

A) L’art. 21, comma II, del CCNL del personale della scuola, stipulato in data 4/8/95, stabilisce che "..a domanda del dipendente sono… concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati".

In sostanza la disposizione prevede che il permesso sia concesso: 1) su istanza del dipendente; 2) dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Ovviamente, allorchè risulti materialmente o giuridicamente impossibile la produzione della documentazione giustificativa contestualmente alla domanda, il dipendente potrà adempiervi in un secondo momento, non appena questa risulti disponibile.

B) E’ importante rilevare che la normativa di riferimento non stabilisce alcuna forma necessaria per la richiesta di permesso.

In sostanza, nei casi in cui la forma non risulti vincolata da disposizioni -o da imprescindibili esigenze funzionali- si deve ritenere che l’atto sia formalmente corretto allorchè risulti idoneo a realizzare gli effetti in vista dei quali è stato adottato.

Nè tale obbligatorietà può essere collegata ad esigenze meramente interne dell’Amm.ne, come ad esempio la registrazione a protocollo. Difatti, a parte la considerazione che è possibile iscrivere a protocollo anche atti non scritti (si v. la registrazione delle chiamate telefoniche di interpello in caso di conferimento di supplenze), tali esigenze non possono evidentemente condizionare la validità dell’atto in questione, per mezzo del quale, nella forma idonea all’effetto, la prof.ssa M. ha manifestato all’Amm.ne la seria e definitiva istanza per assentarsi dal servizio nei giorni e per i motivi specificati.

Ad ogni buon conto, la ricorrente ha provveduto nel primo giorno di assenza ad inviare domanda scritta, riproducendo quanto già richiesto. Alla produzione della documentazione giustificativa la prof.ssa M. ha regolarmente adempiuto non appena entratane in possesso.

D’altra parte, all’epoca della condotta della ricorrente, nell’istituto vigeva la prassi di formulare richieste di permesso indifferentemente nella forma scritta o verbale, in spontanea e peraltro usuale applicazione dei principi di economicità ed efficacia del provvedere.

Del pari illegittima è la decisione sul ricorso gerarchico, che tale sanzione ha confermato.

La stessa è peraltro inficiata anche da carenza di istruttoria e motivazione, in quanto, a fronte delle articolate censure contenute nel gravame, ha dato per presupposta l’obbligatorietà della forma scritta dell’istanza, limitandosi ad una cognizione materiale dei fatti, "considerato che dalle controdeduzioni dell’interessata i fatti addebitati trovano conferma".

II ILLEGITTIMITA" DERIVATA

L’adozione del provvedimento disciplinare contestato comporta la qualificazione delle assenze del 26 e 27/11/96 come arbitrarie, con la conseguente decurtazione dello stipendio e la mancata valutazione del periodo suddetto ai fini giuridici ed economici. L’illegittimità del presupposto provvedimento disciplinare, e del provvedimento reiettivo del gravame, non può che travolgere tali determinazioni, che risultano affette da illegittimità derivata.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente infondato.

Ed invero osserva il Collegio che tutte le doglianze sollevate da parte ricorrente mirano a sostenere la rilevanza giuridica di una istanza di congedo formulata dalla dipendente all’Amministrazione in via orale anziché nella rituale forma scritta.

L’assunto è palesemente insostenibile dato che l’attività dell’Amministrazione si svolge e si articola per principi più che consolidati attraverso la formalità di atti formali scritti per il principio della certezza dei rapporti giuridici.

Né rileva l’asserito ricorso (peraltro non dimostrato) nella specie ad una c.d. prassi amministrativa di possibilità di formulazione delle istanze in via orale, dato che una siffatta "prassi" non è idonea a legittimare una istanza in via orale in spregio al principio generale della forma scritta disciplinante l’attività amministrativa dell’Amministrazione.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III bis,definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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