T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-12-2011, n. 9492

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Asserisce parte ricorrente che:

1) In data 31.7.2003 l’allora M.C. F. s.r.l. presentava una richiesta di agevolazione – ai sensi dell’art. 5 del D.M. 593 2000 – al Ministero dell’Istruzione. dell’Università e della ricerca per il progetto di ricerca "Qualità e Sicurezza del Frumento duro e derivati. analisi chimica e nuovi indici diagnostici per la valutazione della contaminazione da micro tossine e metalli pesantì ";

2) Con decreto a firma del Direttore Generale per il coordinamento e lo sviluppo delle ricerca del M.I.U.R. del 1 agosto 2005 il predetto progetto di ricerca veniva ammesso alle agevolazioni previste dal Decreto Ministeriale 593 dell’8 agosto 2000;

3) Alla luce di tanto. individuata la I. s.p.a. quale soggetto convenzionato con il Ministero, la M.C. F. s.r.l. procedeva con la M.C.C s.p.a. alla sottoscrizione del "contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e contributo nella spesa ai sensi del d.lgs n.297/1999";

4) Veniva avviato il progetto di finanziamento ed il Ministero disponeva l’avvio dell’erogazione del finanziamento;

5) Nelle more della procedura la M.C. F. s.r.l. giusta atto di fusione del 12.12.2007 per Notaio Giulia Fabbrocini (rep. n. 53411 – racc. n. 9983) veniva incorporata nella Semolifici Andriesi s.r.l. contestualmente mutando la propria denominazione in Molino Casi1lo s.r.l.

6)La predetta società veniva successivamente trasformata in società per azioni giusta verbale di assemblea del 11.1.2008 per Notaio Giulia Fabbrocini (rep. n. 53478 racc.n.l0030) acquisendo l’attuale denominazione M.C. s.p.a.;

7) Del tutto inaspettatamente però in assenza di motivazione alcuna l’iter della pratica di finanziamento entrava inspiegabilmente in una fase di stallo sin dal maggio 2010 e l "arresto del procedimento, le cui motivazioni sono a tutt’oggi ignote ha comportato la mancata erogazione della tranches finale del finanziamento alla M.C. s.p.a.;

8) Con nota prot. 4670 del 16.6.201 inviata dalla competente Direzione Ministeriale alla U.M.C.C. s.p.a, il Ministero richiedeva alla U. M1.C.C. s.p.a. la produzione di nuova certificazione antimafia della odierna ricorrente;

9) il Ministero resistente precisava di aver richiesto con precedente nota del 18.5.2010 (prot.n. 92) all’U. aggiornamenti con riferimento a quanto contenuto in una non conosciuta nota della Prefettura di Bari ed in merito ad asseriti provvedimenti restrittivi in capo al Presidente del C.D.A. e ai consiglieri della M.C. s.p.a.

10) In virtù della rilevanza che l’erogazione finale del finanziamento riveste per l’intero progetto avviato e attese le difficoltà causate da tale inerzia nella definizione del procedimento, del tutto immotivata. la M.C. s.p.a. presentava istanza tesa a conoscere lo stato del procedimento nonchè rituale istanza di accesso agli atti.

Con l’istanza veniva richiesto l’ accesso ai documenti inerenti il procedimento di agevolazione finanziaria rubricato al n. 6674 e in modo particolare veniva richiesto di poter accedere a tutta la documentazione relativa alle asserite problematiche evidenziate in una non conosciuta nota della Prefettura di Bari così come la documentazione relativa alla certificazione antimafia della ricorrente trasmessa dalla U.M.C.C. s.p.a.

L’amministrazione non ha fornito alcun riscontro.

Con il ricorso in esame e proposto ex art.25 della legge n.241 del 1990 e art 116 c.p.a. parte ricorrente impugna il silenziodiniego indicato in epigrafe avente ad oggetto esame ed estrazione di copia dei seguenti atti, contratti e documenti amministrativi:

– documenti inerenti il procedimento di agevolazione finanziaria rubricato al n. 6674 e in modo particolare tutta la documentazione relativa alle asserite problematiche evidenziate in una non conosciuta nota della Prefettura di Bari così come la documentazione relativa alla certificazione antimafia della ricorrente trasmessa dalla U.M.C.C. s.p.a.

Afferma parte ricorrente che l’impugnato silenzio diniego di accesso sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E 24 L. 241/1990 E S.M.I.. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’, CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. CARENZA DI ISTRUTTORIA.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che, nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Nelle more del giudizio l’Amministrazione resistente con provvedimento n.6759 del 13.6.2001 disponeva che "…., ai fini dell’accoglimento della predetta istanza, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. è necessario che l’istanza anzidetta sia firmata da un rappresentate legale della M.C. S.p.A., nella qualità di soggetto che ha assunto i diritti e gli obblighi della società originaria proponente, o da un suo delegato munito di regolare mandato o procura speciale. Infine. la richiesta di accesso agli atti dovrà contenere l’indicazione puntuale degli alti che si intende visionare".

Con successivi motivi aggiunti del 20 giugno 2011 parte ricorrente impugna il suindicato diniego deducendo i seguenti motivi di gravame:

Eccesso di Potere. Erroneo Presupposto di Fatto. lllogicità ed Irragionevolezza. Mancato esame dell’istanza proposta dalla M.C. s.p.a. Contraddittorietà manifesta.

Con la nota impugnata l’Amministrazione ha evidenziato la necessità che l’istanza di accesso sia sottoscritta dal legale rappresentante della stessa M.C. s.p.a. onde poter esser accolta.

Orbene tale assunto è chiaramente pacifico ma assolutamente superfluo nel caso di specie.

L’istanza di accesso presentata dalla M.C. s.p.a. e ricevuta dal M.I.U.R. in data 15.4.2001 l. (doc.l -depositata in data 23.6.2011) contiene la sottoscrizione del sig. P.C. legale rappresentante della ricorrente.

La stessa nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.6759 del 13.6.2011 si conclude rilevando che "la richiesta di accesso agli atti dovrà contenere l’indicazione puntuale degli atti che s’intende visionare".

Con tale annotazione sembrerebbe che l’Amministrazione paventi una genericità dell’istanza formulata dalla ricorrente.

Orbene nel caso di specie, al contrario di quanto richiesto dal M.I.U.R., risulta del tutto evidente come la M.C. s.p.a. abbia puntualmente rilevato gli atti oggetto della richiesta, precisando in modo particolare nell’istanza di accesso la necessità di accedere "alla documentazione trasmessa dalla U.M.C.C. s.p.a. e della Prefettura di Bari e inerente la certificazione antimafia della società istante" il tutto per le ragioni dettagliatamente indicate nell’istanza ovvero anche alla luce dell’immotivato arresto del procedimento di finanziamento agevolato.

Nel caso di specie è evidente come la ricorrente abbia specificato la necessità di acquisire la documentazione relativa alle verifiche effettuate sulla propria certificazione

A tale riguardo osserva il collegio che il ricorso introduttivo risulta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere dato che nelle more l’Amministrazione ha adottato un provvedimento espresso di diniego peraltro censurato con i suindicati morivi aggiunti

Nel merito dei motivi aggiunti il diniego espresso opposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso a documenti amministrativi formulata dal ricorrente ai sensi degli artt.22, 24 e 25 della legge n.241 del 1990 appare ingiustificato e quindi illegittimo.

Non può ritenersi invero che l’interesse fatto valere debba avere natura di diritto soggettivo o di interesse legittimo atteso che tali situazioni soggettive sono compiutamente tutelabili in sede giurisdizionale; é invece sufficiente che l’accesso abbia funzione strumentale e propedeutica alla tutela, da esperirsi in qualunque sede e con qualunque mezzo, di situazioni anche diverse da quelle di diritto soggettivo o di interesse legittimo ma tali da comportare ripercussioni positive o negative nella sfera giuridica dell’istante.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva esposto con estrema chiarezza le ragioni che la inducevano alla richiesta della estrazione di copia della documentazione indicata in epigrafe, ragioni consistenti nell’interesse ad avere la necessaria conoscenza degli specifici risvolti del procedimento agevolativo nel quale parte ricorrente era direttamente coinvolta.

Né nella specie sono riscontrabili aspetti di genericità in ordine alla documentazione richiesta posto che in modo inequivoco parte ricorrente aveva richiesto la documentazione relativa alle asserite problematiche evidenziate in una non conosciuta nota della Prefettura di Bari così come la documentazione relativa alla certificazione antimafia della ricorrente trasmessa dalla U.M.C.C. s.p.a..

In sostanza la documentazione risulta circostanziatamene richiesta.

Né ha pregio l’ulteriore motivo ostativo all’accesso identificato dalla Amministrazione nella necessità della sottoscrizione dell’istanza da parte del legale rappresentante della stessa M.C. s.p.a dato che l’istanza di accesso presentata dalla M.C. s.p.a. e ricevuta dal M.I.U.R. in data 15.4.2001 l. (doc. -depositata in data 23.6.2011) contiene la sottoscrizione del sig. P.C. legale rappresentante della società ricorrente al quale sono imputabili tutti gli atti anche come s.p.a.

Per le considerazioni sopra esposte i motivi aggiunti devono essere accolti.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione 3^ bis), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione ed accoglie i motivi aggiunti, ai sensi dell’art.21 bis, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n.1034 introdotto dall’art.2 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, e per l’effetto ordina al Ministero dell’Istruzione. dell’Università e della ricerca, Dipartimento per l’Università, l’alta formazione artistica. musicale e coreutica per la ricerca – Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca – Ufficio VI, di rilasciare alla ricorrente copia della documentazione richiesta indicata in epigrafe, addebitandogli le spese di riproduzione e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti di ricerca e di visura.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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