T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-12-2011, n. 9489

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 12 novembre 2010, la sig.ra R.M.R. impugna gli atti in epigrafe, chiedendone la previa sospensione degli effetti.

La ricorrente espone, in fatto:

– che con bando di Concorso del 5 novembre 2009, l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", indiceva concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di collaboratore ed esperto linguistico universitario di madre lingua inglese da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato per soddisfare le esigenze delle Facoltà appartenenti all’Ateneo interessato.

che la lex specialis prevedeva tra i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, l’essere gli aspiranti in possesso di idonea qualificazione e competenza, derivante da esperienza lavorativa come collaboratore ed esperto linguistico presso istituzioni universitarie di durata almeno triennale per lo volgimento di esercitazioni per l’apprendimento delle lingue (art. 2 lett. c);

che, tra i titoli utilmente valutabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, il bando di concorso prevedeva, seppure in maniera generica, l’attribuzione da parte della Commissione di concorso di un punteggio così ripartito:

– 15 punti per lo svolgimento di attività di didattica per l’apprendimento delle lingue presso Istituzioni Universitarie per eventuali periodi che eccedono i tre anni già previsti quale requisito ai fini della partecipazione al concorso;

– 10 punti per titoli accademici attinenti a materie linguistiche o didattica delle lingue;

– 15 punti per le pubblicazioni attinenti a materie linguistiche o didattica delle lingue, ivi comprese traduzioni specializzate, saggi, volumi, articoli su riviste nazionali ed internazionali;

– che l’amministrazione indicente il concorso non stabiliva come chiaramente evincibile dal Bando, i criteri di ripartizione delle varie categorie di punteggio in relazione ai titoli posseduti dai singoli aspiranti;

– che infatti le modalità dì ripartizione di tale punteggio venivano stabilite dalla Commissione dì concorso solo successivamente nella seduta preliminare in data 15 marzo 2010, dal cui verbale era possibile evincere come si attribuivano i punteggi.

La ricorrente deduce, in diritto le seguenti doglianze:

I"Violazione e falsa applicazione della lex specialis di concorso e dei criteri predeterminati dalla commissione nel verbale preliminare del 15 marzo 2010; eccesso di potere; illogicità manifesta, travisamento dei fatti, palese disparità di trattamento, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta; mancanza di trasparenza e genericità dei criteri di valutazione".

A. Valutazione dei titoli relativi ad attività didattica ner l’apprendimento delle lingue presso Istituzioni Universitarie.

In applicazione di tali criteri, la Commissione attribuiva i seguenti punteggi:

A.E.L. (vincitrice) si vedeva riconosciuti 10 punti totali per lo svolgimento di attività rientranti nel punto 1, e 5 punti con riferimento all’esercizio degli incarichi similari di cui al punto 2.

Invece, la ricorrente (terza in graduatoria) si vedeva riconosciuti 10 punti in relazione al punto 1, e 2 punti in relazione al punto 2.

Tale valutazione è palesemente errata per tutte le argomentazioni di seguito esposte.

In primo luogo, analizzando il curriculum vitae della vincitrice, si evince che la stessa ha svolto attività di consulenza e didattica linguistica unicamente in tre occasioni, ossia, presso l’Università "La Sapienza di Roma" dal dicembre 2001 ad oggi, presso l’Università di Roma III – Centro linguistico Roma – Italia dal settembre 2005 ad aprile 2006, presso l’Università LUMSA – Facoltà di lettere e filosofia, facoltà di Scienze della Formazione – Roma – Italia dall’ottobre 2002 al settembre 2005.

In tutti e tre i casi, peraltro, la sig.ra L. ha svolto mansioni di Collaboratore Esperto Linguistico (c.d. GEL), ossia funzioni consistenti tecnicamente in attività di ausilio ad esercitazioni svolte in aula dagli studenti, non certamente comprensive dell’attività didattica in senso proprio.

Le altre esperienze lavorative della vincitrice ineriscono tutte a contratti con istituti privati e, dunque, ragionevolmente e logicamente non valutabili ai fini del concorso.

Pertanto, ha errato la Commissione nell’attribuire alla L. un punteggio di 10 punti, atteso che la somma dei tre contratti utilmente valutabili avrebbe dato un totale di 6 punti.

In merito al punto 2, invece, la Commissione ha attribuito alla vincitrice Sig.ra L. 5 punti derivanti dalla valutazione degli altri rapporti di lavoro tutti extrauniversitarì dalla stessa intrattenuti con istituti privati.

Ebbene, considerando che lo stesso Bando prevede chiaramente che si debba trattare di rapporti similari a quelli indicati al punto 1. ossia attività didattiche universitaria, è evidente che ove la Commissione avesse correttamente operato, nessun punteggio doveva essere attribuito alla vincitrice.

Pertanto, in definitiva: in relazione al punto A, la sig.ra L. avrebbe dovuto ottenere un punteggio totale di 6 punti in luogo dei 15 assegnati dalla Commissione.

B. Per ciò che concerne la posizione della ricorrente, invece, chiarito e documentato dal curriculum vitae in possesso della Commissione che la stessa ha avuto molteplici rapporti di lavoro con Istituzioni Universitarie, corretta appare la attribuzione da parte della Commissione di 10 punti relativamente profilo 1, ma completamente errata ed arbitraria risulta la attribuzione di soli 2 punti per lo svolgimento degli incarichi similari. La sig.ra R., infarti, svolge attività di insegnamento a livello universitario dal 1999 nel corso dei quali la stessa ha ricoperto sia posizioni di c.d. GEL, che di docenza vera e propria. Pertanto, appare illogica ed irragionevole la attribuzione alla ricorrente di soli due punti. In realtà, è innegabile che una corretta valutazione, tenuto conto delle numerose esperienze lavorative universitarie svolte dalla sig. R., avrebbe dovuto portare alla attribuzione del punteggio massimo pari a 5 punti.

Pertanto, in definitiva relativamente alla parte A, la sig.ra R. avrebbe dovuto avere 15 punti in luogo dei 12 assegnati dalla Commissione.

C. VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI ATTINENTI A MATERIE LINGUISTICHE O DIDATTICA DELLE LINGUE.

Anche per ciò che concerne la valutazione del profilo relativo alle pubblicazioni, la ricorrente adduce la manifesta illogicità e la assoluta arbitrarietà delle valutazioni operate dalla Commissione di concorso la quale, pur avendo previsto di attribuire 3 punti per ogni volume monografia o manuale di insegnamento, ha stranamente assegnato alla Sig.ra L. un punteggio di 10 punti relativamente a tre volumi di insegnamento di cui la stessa è autrice.

Ebbene, la somma di tre punti per tre volumi dà un totale di nove punti e non certo di dieci!

Sotto altro aspetto, va segnalata una ulteriore anomalia che attaglia la valutazione de qua.

Due dei volumi di insegnamento di cui è autrice la sig.ra L., cui la Commissione ha ritenuto di dover attribuire il massimo del punteggio possibile (3 punti), in realtà sono testi di esercitazione redatti a cura della stessa, finalizzati ad accompagnare il libro di testo vero e proprio, e diretti ad alunni frequentanti le scuole dell’obbligo, segnatamente le scuole medie. Considerato che la procedura concorsuale in esame è rivolta al reclutamento di un Collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre inglese da impiegare per il soddisfacimento delle esigenze delle Facoltà dell’Università di Roma "La Sapienza", è evidente come la Commissione, attribuendo il massimo dei punti, abbia ingiustamente valutato i manuali di insegnamento destinati alla scuola dell’obbligo.

In ogni caso, apparirà evidente che l’equiparazione dei suddetti manuali al volume universitario e, dunque, l’attribuzione dei tre punti massimi sia stata eccessiva in considerazione del fatto che gli stessi non hanno attinenza alcuna con le mansioni che i concorrenti sono destinati a svolgere.

In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi dedotte, la Sig.ra L. (vincitrice della prova concorsuale) avrebbe dovuto riportare, quanto al profilo A un punteggio totale pari a 6 punti; quanto al profilo B un punteggio pari a 2.5; quanto al profilo C un punteggio totale pari a 8, per una somma complessiva di 16.5 che, sommato a sua volta, ai punteggi riportati nelle prove scritta (25) e orale (23) darebbe un totale di 64.5 punti.

Quanto alla ricorrente, invece, ove la Commissione avesse correttamente operato, alla stessa avrebbe dovuto assegnare il seguente punteggio: profilo A. totale di 15 punti (10 sub 1 e 5 sub 2); profilo B. totale di 3.5; profilo C totale di 0 punti, per una somma complessiva pari a 18.5 che, aggiunta al punteggio riportato nelle prove scritta (26) e orale (27.5) darebbe un totale di 72 punti.

Pertanto, è evidente che laddove vi fosse stata una corretta attribuzione dei punteggi dei titoli vantati dalla sig.ra R., e, nel contempo una corretta valutazione della posizione della sig.ra L.* la ricorrente si sarebbe collocata in posizione precedente in graduatoria.

Non solo. Considerato che il secondo candidato in graduatoria ha riportato un punteggio pari a 71, si può concludere che la Sig.ra R. sarebbe risultata vincitrice della prova concorsuale.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Con una serie articolate di doglianze parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del bando, lex specialis di concorso, nonché dei criteri predeterminati dalla commissione nel verbale preliminare del 15 marzo 2010 ed in sostanza l’erroneità di determinazione del punteggio attribuito alla vincitrice controinteressata prof. L. rispetto a quello attribuito alla ricorrente.

Giova al riguardo premettere che il bando prevede, tra i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, il possesso di idonea qualificazione e competenza, derivante da esperienza lavorativa come collaboratore ed esperto linguistico presso istituzioni universitarie, di durata almeno triennale, per lo svolgimento di esercitazioni finalizzate all’apprendimento delle lingue.

Inoltre, tra i titoli utilmente valutabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, il bando prevede l’attribuzione da parte della commissione di concorso di un punteggio così ripartito:

– fino a 15 punti per lo svolgimento di attività didattica per l’apprendimento delle lingue presso Istituzioni Universitarie per eventuali periodi che eccedono i tre anni già previsti quale requisito ai fini della partecipazione al concorso, così distribuiti (in base a quanto stabilito dalla commissione nella seduta preliminare del 15 marzo 2010):

– fino ad un massimo di 10 punti per attività continuative come collaboratore ed esperto linguistico (massimo 2 punti per ciascuna attività – almeno tre mesi per ciascun anno accademico) svolte dal candidato nel campo specifico nei cinque anni precedenti ai tre previsti come requisito di partecipazione;

– fino ad un massimo di 5 punti per incarichi similari nel campo specifico, secondo il criterio sopra indicato;

fino a 10 punti per titoli- accademici attinenti a materie linguistiche o didattica delle lingue, così distribuiti (in base a quanto stabilito dalla commissione nella seduta preliminare del 15 marzo 2010):

2 punti per Laurea in discipline linguistiche,

4 punti per il Dottorato di ricerca in discipline linguistiche,

1 punto per il Master di II livello in discipline linguistiche,

2 punti (max) per i corsi di perfezionamento in discipline linguistiche, 1 punto per altri titoli di studio superiori;

– fino 15 punti per le pubblicazioni attinenti a materie linguistiche o didattica delle lingue, ivi comprese traduzioni specializzate, saggi, volumi, articoli su riviste nazionali ed internazionali, così distribuiti (in base a quanto stabilito dalla commissione nella seduta preliminare del 15 marzo 2010):

3 punti per volume (monografia o manuale d’insegnamento),

2 punti per saggio o articolo inerente le discipline linguistiche, pubblicato su riviste nazionali o internazionali, 1 punto per contributo pubblicato su atti di convegno o traduzioni inedite.

Sostiene parte ricorrente che le valutazioni operate nei confronti della professoressa controinteressata e quelle operate nei suoi confronti sarebbero palesemente errate in quanto:

– per ciò che concerne la posizione della controinteressata

1 la vincitrice, avrebbe svolto attività di consulenza e didattica linguistica unicamente in tre occasioni, ossia, presso l’Università "La Sapienza di Roma" dal dicembre 2001 ad oggi, presso l’Università di Roma III – Centro linguistico Roma – Italia dal settembre 2005 ad aprile 2006, presso l’Università LUMSA – Facoltà di lettere e filosofia, facoltà di Scienze della Formazione – Roma – Italia dall’ottobre 2002 al settembre 2005: in tutti e tre i casi, peraltro, la sig.ra L. avrebbe svolto mansioni di Collaboratore Esperto Linguistico (c.d. GEL), ossia funzioni consistenti tecnicamente in attività di ausilio ad esercitazioni svolte in aula dagli studenti, non certamente comprensive dell’attività didattica in senso proprio.

2 le altre esperienze lavorative della vincitrice sarebbero riferibili tutte a contratti con istituti privati e, dunque, ragionevolmente e logicamente non valutabili ai fini del concorso, con la conseguenza che la Commissione non avrebbe dovuto attribuire alla L. un punteggio di 10 punti, mentre la somma dei tre contratti utilmente valutabili avrebbe dato un totale di 6 punti.

3 la Commissione avrebbe erroneamente attribuito alla vincitrice Sig.ra L. 5 punti derivanti dalla valutazione degli altri rapporti di lavoro tutti extrauniversitarì dalla stessa intrattenuti con istituti privati mentre (il Bando prevede chiaramente che si debba trattare di rapporti similari a quelli indicati al punto 1. ossia attività didattiche universitarie) nessun punteggio doveva essere attribuito alla vincitrice.

4 la valutazione delle pubblicazioni attinenti a materie linguistiche o didattica delle lingue denoterebbe manifesta illogicità e assoluta arbitrarietà dato che, pur avendo previsto di attribuire 3 punti per ogni volume monografia o manuale di insegnamento, sarebbe stato stranamente assegnato alla Sig.ra L. un punteggio di 10 punti relativamente a tre volumi di insegnamento di cui la stessa è autrice.

per ciò che concerne la posizione della ricorrente,

la stessa ha avuto molteplici rapporti di lavoro con Istituzioni Universitarie, con la conseguenza che corretta sarebbe la attribuzione da parte della Commissione di 10 punti relativamente profilo 1, ma completamente errata illogica irragionevole ed arbitraria risulterebbe la attribuzione di soli 2 punti per lo svolgimento degli incarichi similari (attività di insegnamento a livello universitario dal 1999 nel corso dei quali la ricorrente ha ricoperto sia posizioni di c.d. GEL, che di docenza vera e propria).

Le suindicate doglianze sono in parte destituite in fatto ed in parte inammissibili nella misura in cui sono dirette a censurare il merito della valutazione della Commissione esaminatrice, ed in quanto tali non sindacabili dal giudice amministrativo se non per illogicità manifesta non rinvenibile nella specie.

Ed invero come correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente, per quanto riguarda lo svolgimento di attività didattica, la commissione ha attribuito alla vincitrice, dott.ssa L. 15 punti, in quanto le sono stati considerati i 5 contratti annuali di GEL (Collaboratore Esperto Linguistico) presso la Sapienza (essendo ogni contratto annuale non inferiore a 3 mesi, come dai criteri preliminari), con conseguente attribuzione di 2 punti per ciascuno dei 5 anni, per un totale di 10 punti. Inoltre, le sono stati valutati i servizi svolti presso l’Università di Roma III (dal settembre 2005 ad aprile 2006) con attribuzione di *2 punti, e presso la Lumsa (3 contratti da ottobre 2002 a settembre 2005) con attribuzione di 2 punti per ciascun contratto, per un totale di 6 punti. Dal momento che sono valutabili massimo 5 punti per il servizio come lettore/esperto linguistico e attività similare, le sono stati assegnati 5 punti in totale. Essendo stato raggiunto il massimo del punteggio attribuibile, non sono state valutate altre attività pur presenti nel curriculum.

Da ciò consegue l’infondatezza delle deduzioni della ricorrente, posto che, come prevede lo stesso bando, la Commissione ha valutato, ai fini dell’attribuzione dei 5 punti, solo "rapporti similari a quelli indicati al punto 1", ossia attività didattiche universitarìe e non, come invece sostiene la Sig.ra R., "altri rapporti di lavoro, tutti extrauniversitari, dalla stessa intrattenuti con istituti privati.

Per quanto riguarda, poi, i tìtoli accademici, la dott.ssa L. ha legittimamente ottenuto 2.5 punti in virtù di una laurea solo parzialmente in discipline linguistiche, di un master in disciplina affine (0.50 punti) e di 2 certificati di diploma per insegnamento della lingua inglese rilasciati da University of Cambridge (1 punto).

Per quanto attiene le pubblicazioni, la Dott.ssa L. ha ottenuto 11 punti così distribuiti:

– 3 punti per ciascun volume: "New Step Ahead Workbook 1,2,3" (manuale per l’insegnamento della lingua inglese) di cui la Dott.ssa L. è curatore unico; totale: 9 punti;

– 1 punto per 2 volumi didattici dei quali la Dott.ssa L. è cocuratore ("New Step Ahead Student’s Boofc" e" Cambridge Englishfor thè Media");

– 1 punto, su 2 attribuibili, per un articolo su rivista didattica a diffusione internazionale e due unità didattiche, con relativa guida per il docente, su rivista specialistica.

Tali valutazioni risultano correttamente attribuite in stretta conformità al bando ed ai criteri adottati.

La correttezza delle valutazioni operate dalla Commissione esaminatrice nei confronti della parte controinteressata comporterebbero ex se l’inammissibilità delle doglianze riguardanti la valutazione operata sulla ricorrente per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere in quanto anche se fondate non sarebbero idonee a modificare la posizione in graduatoria della ricorrente rispetto alla parte controinteressata.

In ogni caso le doglianze medesime risultano infondate in fatto.

Ed invero chiarisce correttamente l’Amministrazione che nei confronti della parte ricorrente:

1- non sono stati valutati interventi a congressi non supportati dalla relativa pubblicazione, né è stato valutato il cdrom "Crossing cultures" in quanto non è identifìcabile il contributo specifico della candidata;

2 per quanto riguarda l’attività didattica, le sono stati attribuiti 10 punti, così distribuiti:

– Ottobre 2004 – luglio 2005 GEL Gemelli Università Cattolica di Roma Colleferro = punti 2

– Ottobre 2003 – luglio 2004 CEL Gemelli Università Cattolica di Roma Colleferro = punti 2

– Ottobre 2003 – dicembre 2005 CEL Univ. Cattolica di Roma = punti 4

– Marzo – giugno 2003 CEL Univ. Cattolica Roma = punti 2

– altri 2 punti, su 5, le sono stati attribuiti per i periodi di almeno 3 mesi per ulteriore attività di didattica per l’apprendimento delle lingue presso istituzioni universitarie come "incaricata" o per "organizzazione didattica", attività, quest’ultima, per la quale non si evince la funzione didattica né il ruolo di docenza;

3 – per quanto riguarda i titoli accademici, la ricorrente ha ottenuto 3.50 punti in virtù di una laurea in discipline linguistiche (punti 2), di un master conseguito per l’insegnamento della lingua inglese L2 (punti 1) e di un corso di aggiornamento di due mesi (punti 0.50);

4 – per quanto riguarda le pubblicazioni, non è stato assegnato alcun punto poiché la ricorrente non presenta pubblicazioni.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III bis,definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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