Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-10-2011) 31-10-2011, n. 39310

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. P.A.J. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Campobasso ha disposto la sua consegna allo Stato richiedente (Polonia) ai fini dell’esecuzione della pena complessiva di anni quattro e mesi dieci a lui inflitta, con sentenze di condanna, passate in giudicato, pronunciate dal Tribunale di Wloszcowca in data 21-11-06 (pena: anni uno e mesi quattro di reclusione), in data 21-2- 06 (pena: anni due di reclusione) e in data 9-11-05 (pena anni uno e mesi sei di reclusione, con residuo da scontare di uno, mesi cinque e giorni ventinove di reclusione) rispettivamente per i reati di furto, tentata rapina e percosse, previsti e puniti dagli artt. 278 par. 1, 13 par. 1, 210 par. 1, 158 par. 1 del codice penale polacco, commessi il (OMISSIS), in quanto nei suoi confronti era stato emesso, in data 2-12-09, mandato di arresto Europeo n. 3 KOP 173/09 dal Presidente della 3^ Sezione penale del Tribunale Regionale A Kielce per la esecuzione delle predette condanne.

Il ricorrente deduce:

1. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. c), e vizio di motivazione per la imprecisa indicazione del "provvedimento che ha reso esecutive le sentenze di condanna contenenti il beneficio della sospensione condizionale della pena;

2. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3, e vizio di motivazione per non essere stato allegato al MAE nè il provvedimento restrittivo della libertà personale nè le sentenze di condanna che hanno dato luogo alla richiesta;

3. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), e vizio di motivazione per la omessa indicazione nel MAE delle fonti di prova;

4. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. t), e vizio di motivazione per non essere il MAE accompagnato da alcun provvedimento cautelare che ne giustificasse l’emissione e che contenesse la indicazione degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari;

5. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. a), e vizio di motivazione per la omessa indicazione nel MAE in ordine alla presenza del P. durante la celebrazione dei processi o in ordine alla celebrazione degli stessi in absentia.

2.-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.

Tutte le odierne censure sono, infatti, già state esaminate e respinte, con congrua motivazione, dalla Corte di Appello di Campobasso, che ha, in particolare, rilevato; che il mandato di arresto in esame conteneva tutte le informazioni previste e la relazione prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 6; che il P. non appariva avere conseguito un attuale e stabile inserimento in Italia, risultando da tempo residente in Francia e ivi dedito al lavoro; che il P. non aveva per altro richiesto di scontare la pena in Italia; che dalla documentazione inoltrata risultava che le sentenze di condanna pronunciate nei confronti del P. non erano in absentia, avendo per altro lo stesso P. dichiarato di avere ricordo della condanna per l’episodio di percosse, mentre l’eventuale beneficio della sospensione della esecuzione della pena era stato evidentemente revocato, anche nell’ordinamento polacco, a seguito della commissione in epoca successiva di altri reati, oltre tutto di una certa gravità. Si tratta di argomentazioni che, oltre a fornire adeguata risposta alle censure del ricorrente, costituiscono applicazione corretta delle regole della logica e del diritto.

3.-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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