T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-12-2011, n. 9488

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame ed i successivi motivi aggiunti i ricorrenti, ammessi alla scuola di specializzazione in Medicina del lavoro presso varie università negli anni accademici precedenti all’A.A. 1991/92; impugnano gli atti indicati in epigrafe chiedendo l’accertamento del diritto alla corresponsione della borsa di studio in relazione agli anni dal 1984 nel corso dei quali hanno frequentato la Scuola di Specializzazione a norma delle Dir. CEE n.82/76 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e risarcimento del danno, deducendo articolate doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere:

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso ed eccepisce il difetto di giurisdizione.

Motivi della decisione

Risulta fondata l’eccezione per difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato.

Ed invero, premesso che parte ricorrente agisce per la declaratoria del diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui alle direttive CEE n.75/363 e n.82/, con riguardo alla frequenza dei corsi di specializzazione per gli anni 1984/1992 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Considerato che in relazione alla controversia in esame deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in conformità all’ ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio Stato, sez. VI, 9 febbraio 2004, n. 445; Corte di Cassazione SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24665 n.9147/2009 e n.4547/2010; Consiglio Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 750), orientamento dal quale si traggono indicazioni contrarie a quanto prospettato da parte ricorrente;

Considerato che, in disparte la configurazione giuridica del rapporto sotteso e quindi della borsa di studio, i precedenti su citati concordano nel senso della esistenza di un diritto soggettivo non attratto nella giurisdizione del giudice amministrativo e ciò anche con riferimento ai riflessi in argomento della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (cfr. sul punto nello specifico Consiglio Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 750; Corte di Cassazione SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24665 e n.4547/2010);

Considerato quindi che in esito all’attivata domanda, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs. 272010 n. 104 che " fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione 3^ bis), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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