T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 01-12-2011, n. 9440

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 21 luglio 2011 e depositato il 22 successivo il Consorzio D. ha impugnato il diniego di accesso agli atti opposto dalla società A.D.L. p.a. all’istanza del 24 giugno 2011 del ricorrente tendente a conoscere eventuali atti disposti in relazione ad affidamenti progettuali ed operativi della tratta A12- Tor de Cenci e/o di altri tratti del "Corridoio intermodale RomaLatina e del collegamento Cisterna- Valmontone.

Il consorzio ricorrente premette di essere socio della società Arcea Lazio p.a., società a partecipazione maggioritaria della Regione Lazio, già soggetto aggiudicatore dei lavori relativi alla realizzazione del "Corridoio intermodale RomaLatina e del collegamento Cisterna- Valmontone"; che con delibera CIPE del 2 aprile 2008 è stato modificato il soggetto aggiudicatore, individuato nella società resistente A.D.L.; che tale delibera è stata impugnata dal consorzio ricorrente; che con separati ricorsi sono stati impugnati ulteriori atti connessi, nonché il provvedimento di Giunta regionale del dicembre 2010 che ha disposto lo scioglimento e la liquidazione della società Arcea Lazio p.a.; che da ultimo risulta altresì impugnato il diniego di accesso agli atti relativi a successiva delibera CIPE del 18 novembre 2010 sempre riguardante la stessa questione ed in particolare il "sistema intermodale integrato RomaLatina. Tratta Tor de CenciLatina e collegamento Cisterna- Valmontone: approvazione del progetto definitivo e delle opere connesse" (ricorso deciso con sentenza della Prima Sezione di questo TAR n. 6914 del 2 agosto 2011, che ha sostanzialmente accertato il diritto di accesso).

All’istanza di accesso del giugno 2011 la società A.D.L. ha, come detto, risposto negativamente, affermando: che il ricorrente non avrebbe sostanzialmente titolo all’accesso in quanto la società Arcea Lazio è stata sciolta con delibera regionale; che in ogni caso come uno dei soci di minoranza non sarebbe legittimato a perseguire interessi dell’Arcea s.p.a.; che gli atti di modifica del soggetto attuatore e quelli di trasferimento dei finanziamenti sono allo stato perfettamente legittimi ed escludono qualsivoglia legittimazione sia in capo al consorzio che alla Arcea Lazio.

Avverso detto diniego di accesso deduce il consorzio: violazione degli artt. 24 e 25 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione; difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti: il ricorrente consorzio ha diritto di conoscere gli atti richiesti in quanto necessari alla tutela dei suoi interessi vantati nei giudizi pendenti che riguardano anche le delibere CIPE e della Regione Lazio che hanno disposto la modifica del soggetto aggiudicatore e lo scioglimento della società Arcea Lazio; in base all’art. 2484 c.c. la società si estingue solo a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione con conseguente cancellazione dal registro delle imprese, e, in ogni caso restano comunque tutelabili eventuali ulteriori rapporti pendenti; il ricorrente consorzio tutela un interesse proprio, seppure come socio di minoranza di società per azioni.

Costituitasi la società A.D.L. ha eccepito il difetto di legittimazione attiva perché solo il presidente del Consiglio d’amministrazione di Arcea può tutelare in giudizio diritti e interessi della società; il difetto d’interesse, in quanto il tratto stradale in questione (A12 – Tor de Cenci) non ha mai coinvolto attività di Arcea Lazio o del consorzio; l’inammissibilità del ricorso per genericità in quanto basato su presupposti ipotetici; la delibera di scioglimento della società Arcea Lazio è pienamente efficace e produttiva di effetti; l’art. 32 dello Statuto impone all’Assemblea di liquidare la società nella fattispecie.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.

In primo luogo osserva che questione analoga è stata risolta in favore del ricorrente con sentenza di questo Tribunale sez. I del 2 agosto 2011 n. 6914, con argomentazioni che il Collegio condivide.

Peraltro è evidente che il diritto del ricorrente si fonda essenzialmente sulla necessità di ben tutelare i propri interessi in sede giurisdizionale.

Nella sostanza, seppure come socio di minoranza, ha comunque un suo interesse proprio a sostenere le ragioni della società della quale appunto era socio, cioè la società Arcea Lazio, e ciò a prescindere dalle azioni che la stessa Arcea è legittimata a compiere e secondo le modalità previste dallo Statuto; ed in particolare è verosimilmente (perché non è questo Giudice che deve giudicare dell’ammissibilità di quei ricorsi) legittimato a contestare gli atti con i quali detta società è stata esclusa dalla precedentemente conferita qualità di soggetto aggiudicatore per lavori autostradali, nonché quelli con i quali si è provveduto al suo scioglimento: ed infatti su tali questioni di fondo pendono giudizi; da ciò la conseguenza che ha diritto di conoscere atti comunque connessi a detti giudizi.

Che poi eventuali atti di affidamento progettuale riguardino tratti di autostrada originariamente non compresi tra quelli coinvolgenti le competenze della società Arcea Lazio, non ha qui uno specifico rilievo, se si considera che il ricorrente contesta soprattutto il provvedimento a monte, costituito proprio dalla sostituzione del soggetto aggiudicatore di tutto il "Corridoio intermodale RomaLatina e del collegamento CisternaValmontone" e che non è dato conoscere l’uso che in giudizio, eventualmente anche a fini risarcitori, il consorzio ricorrente intende fare degli atti qui richiesti.

E’ del resto nota la giurisprudenza che afferma che l’interesse all’accesso ai documenti deve essere considerato in astratto, senza spazi per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità, come sopra detto, della domanda giudiziale proponibile o già proposta (Cons di St.sez. IV 30 novembre 2009 n. 7486).

E qui basta rilevare l’evidente connessione degli atti richiesti con le vertenze in corso.

Anche la questione relativa allo scioglimento della società Arcea Lazio non può avere influenza sull’accertamento del diritto all’accesso alla documentazione, in quanto esso accesso viene chiesto anche in relazione alla contestazione giudiziale proprio di detto provvedimento di scioglimento, e sarebbe una chiara petizione di principio affermare che non può difendere la propria posizione in relazione allo scioglimento proprio perché la società è sciolta.In disparte la circostanza che comunque il socio mantiene un interesse suo proprio in ordine alla tutela di situazioni connesse ad una società seppure già estinta.

In conclusione non si vedono ragioni per escludere il consorzio ricorrente dalla conoscenza degli eventuali affidamenti progettuali richiesti, soprattutto se è vero, come affermato dalla difesa della resistente, che detti affidamenti non esistono.

La condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza; esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione, con obbligo della società resistente di corrispondere positivamente all’istanza del consorzio ricorrente.

Condanna la società A.D.L. al pagamento delle spese di giudizio in favore del consorzio ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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