T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-12-2011, n. 1701

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Evidenziato:

– che nota depositata il 2/9/2011 il legale del Comune ricorrente ha dichiarato di rinunciare al gravame in epigrafe a spese compensate, avendo la Regione Lombardia provveduto in conformità alla propria pretesa;

– che il legale dell’amministrazione resistente ha sottoscritto la predetta nota per accettazione;

– che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione per rinuncia del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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