Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-05-2012, n. 6672

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza dei 7 – 25.1.2010 la Corte d’Appello dell’Aquila rigettò il gravame proposto dall’Inps avverso la pronuncia di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto dalla Aisoftware Professional Services spa, in liquidazione, aveva annullato la cartella esattoriale portante il pagamento di quanto dovuto a titolo di restituzione delle agevolazione contributive fruite nel periodo novembre 1995 – maggio 2001, in relazione agli sgravi riconosciuti dalle leggi italiane per i contratti di formazione e lavoro e, secondo la decisione della Commissione Europea resa in data 11.5.1999, costituenti aiuti di stato non compatibili con il mercato comune.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:

– la mera presenza, nella causale della relativa iscrizione a ruolo, dell’indicazione "sgravi per contratti di formazione e lavoro" e degli estremi della decisione della Commissione, correlata agli anni di riferimento, non forniva "le necessarie indicazioni, poichè non consente alta Società di comprendere quali siano, tra tutti i contratti di formazione e lavoro stipulati, quelli su cui si era operato il recupero, nè di verificare se le somme richieste erano state o meno correttamente quantificate";

– la Società aveva provveduto a produrre in primo grado tutta la documentazione in suo possesso "da cui evincere" la legittimità delle agevolazioni contributive in oggetto (con riferimento ad età, titolo di studio, stato di disoccupazione, e quant’altro), in quanto compatibili con il mercato comune e non rientranti, al contrario, nel divieto degli aiuti di Stato;

andava stigmatizzato l’operato dell’Inps, che, non avendo operato alcuna verifica preventiva circa la spettanza dei benefici fruiti dalla Società, li aveva ritenuti tutti illegittimi, senza distinguere le singole posizioni lavorative interessate dalle disposizioni comunitarie, provvedendo all’iscrizione a ruolo in maniera generalizzata ed indiscriminata, e, costituendosi in giudizio, senza contestare puntualmente e prendere specifica posizione circa la sussistenza delle condizioni legittimanti la fruizione delle agevolazioni contributive de quibus e senza confutare te risultanze della documentazione analitica ex adverso prodotta;

– pur non ignorandosi che, in tema di sgravi, qualora l’Ente agisca per il pagamento dell’obbligazione contributiva, l’azienda che invochi il relativo diritto è tenuta, ex art. 2967 c.c., a dimostrarne i fatti costitutivi, la peculiarità della fattispecie imponeva un maggiore onere esplicativo del contenuto della pretesa contributiva in fase precontenziosa, ed una maggiore collaborazione processuale, tesa a delimitarne l’ambito della medesima pretesa, al fine quantomeno di escludere dal recupero le riduzioni contributive correlate ai quei lavoratori in possesso dei requisiti (oggettivi e soggettivi) compatibili con le disposizioni comunitarie".

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Le intimate Aisoftware Professional Services spa, in liquidazione, ed Equitalia Gerit spa non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, in relazione ai D.M. 28 giugno 1999, n. 744200, e D.M. 3 settembre 1999, n. 321, nonchè vizio di motivazione, deducendo che erroneamente – e tanto più in relazione all’oggetto della pretesa, al comportamento delle parti prima dell’iscrizione a ruolo, all’onere probatorio in tema di diritto agli sgravi – la Corte territoriale aveva preteso che la motivazione non fosse sintetica, come legislativamente previsto, ma analitica. Con il secondo subordinato motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, deducendo che il giudice, anche in ipotesi di ritenuta nullità della cartella opposta, è comunque tenuto ad esaminare il merito della questione, cosa che, del resto, la Corte territoriale aveva fatto. Con il terzo motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 299 del 1994, art. 16, della L. n. 196 del 1997, art. 15, in relazione agli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione Europea 2000/128/CE dell’11 maggio 1999, e dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, deducendo che:

– la Corte territoriale aveva fatto erroneo uso della regola in tema di ripartizione dell’onere probatorio con riguardo agli sgravi e alla loro fruizione da parte dei datori di lavoro;

– con riguardo al profilo ante iudicium non era da ritenersi necessaria alcuna richiesta esplicita di produzione di documenti da parte del datore di lavoro, avendo la Società risposto alla richiesta di pagamento di non dovere nulla;

– la stessa Società, nel ricorso introduttivo, aveva riconosciuto di non avere alcuna prova del proprio diritto a fruire degli sgravi nei confronti di 32 lavoratori sul totale degli 83 assunti con contratto di formazione e lavoro e, ciò nonostante, la Corte territoriale aveva ritenuto che tale diritto spettasse per tutte le posizioni dedotte in giudizio;

– contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l’Istituto, nel costituirsi in giudizio, aveva contestato che i documenti prodotti fossero idonei a dimostrare la presenza dei requisiti previsti dalla Commissione Europea;

– i Giudici di merito non avevano condotto la relativa opera di rilevazione, essendosi limitati "a credere sulla fiducia alle asserzioni fatte dalla ricorrente";

– non era stata fornita la prova, con riguardo a 43 degli 83 contratti di formazione e lavoro, de requisito dell’età e, con riguardo ad altri 8, che il contratto fosse stato trasformato a tempo indeterminato, nè che fosse stata realizzata una creazione netta di posti di lavoro.

2. Per una miglior comprensione delle vicende antecedenti la presente controversia, giova ricordare quanto segue. Il 7 maggio 1997 le Autorità italiane notificarono alla Commissione, ai sensi dell’art. 93, n. 3, del Trattato, un progetto di legge relativo ad aiuti di Stato, che, successivamente approvato dal Parlamento, divenne la L. n. 196 del 1997; tale progetto di legge fu iscritto nel registro degli aiuti notificati, sotto il numero INI 338/97. Sulla base di informazioni trasmesse dalle Autorità italiane, la Commissione esaminò altri regimi di aiuti relativi a tale settore, cioè le L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994; queste leggi, poichè erano già in vigore, vennero iscritte nell’elenco degli aiuti non notificati sotto il numero NN 164/97.

Con lettera 17 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GU C 284, pag. 11), la Commissione informò il Governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti degli aiuti per l’assunzione mediante contratti formazioni e lavoro a tempo determinato previsti dalle L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991, e L. n. 451 del 1994, e concessi dal novembre 1995;

con la stessa lettera la Commissione informò altresì il Governo italiano della sua decisione di dare corso al medesimo procedimento nei confronti degli aiuti alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato L. n. 196 del 1997, ex art. 15.

Acquisite le osservazioni del Governo italiano e le ulteriori precisazioni e informazioni richieste, la Commissione, a termine del procedimento, adottò la propria decisione in data 11.5.1999, notificata alla Repubblica italiana con nota 4 giugno 1999, n. SG(99) D/4068.

Con la suddetta decisione la Commissione stabilì quanto segue:

"Art. 1. 1. Gli aiuti illegittimamente concessi dall’Italia, a decorrere dal novembre 1975, per l’assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro previsti dalle L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994, sono compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE a condizione che riguardino:

– la creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l’impiego precedente, nel senso definito dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione;

– l’assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro. Ai fini della presente decisione, per lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro s’intendono i giovani con meno di 25 anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati di lunga durata, vale a dire le persone disoccupate da almeno un anno.

2. Gli aiuti concessi per mezzo di contratti di formazione e lavoro che non soddisfano alle condizioni menzionate al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune.

Art. 2. 1. Gli aiuti concessi dall’Italia in virtù della L. n. 196 del 1997, art. 15, per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato sono compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE purchè rispettino la condizione della creazione netta di posti di lavoro come definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione.

Il numero dei dipendenti delle imprese è calcolato al netto dei posti che beneficiano della trasformazione e dei posti creati per mezzo di contratti a tempo determinato o che non garantiscono una certa stabilità dell’impiego.

2. Gli aiuti per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune.

Art. 3.

L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che non soddisfano alle condizioni di cui agli artt. 1 e 2, già illegittimamente concessi. Il recupero ha luogo conformemente alle procedure di diritto interno. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro recupero effettivo.

Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

Art. 4.

Entro due mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione, l’Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformatisi.

Art. 5.

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione".

Con sentenza del 7.3.2002 in causa C-310/99, la Corte di Giustizia CE ha respinto il ricorso della Repubblica italiana, depositato il 13.8.1999, diretto a far annullare la decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, e, in subordine, a far annullare tale decisione nella misura in cui prevede il recupero delle somme che costituiscono un aiuto incompatibile con il mercato comune.

3. In base al D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 6, comma 1, (Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 4 e 10), "il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell’ambito"; a sua volta il richiamato art. 1, comma 2, primo periodo, prevede che "Nell’elenco di cui al comma 1 è contenuta, per ciascun debitore, anche l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo". Ne discende che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto la necessità, ai fini della regolarità della cartella esattoriale opposta, che la stessa dovesse contenere altresì le indicazioni relative a quali fossero, fra i contratti di formazione e lavoro stipulati, quelli su cui era stato operato il recupero, perchè ciò equivale ad una indicazione analitica che la normativa applicabile non richiede; per contro soddisfano alla prevista "indicazione sintetica" la riportata enunciazione del "recupero sgravi C.F.L.", della decisione "U.E. 11/5/1999" e degli anni di riferimento, tanto più ove si consideri che la Società destinataria era necessariamente in possesso dei dati relativi ai contratti di formazione e lavoro e degli sgravi applicati al riguardo.

Il primo motivo di ricorso è dunque fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

4. Secondo quanto già esposto nello storico di lite, l’Istituto ricorrente ha espressamente censurato la sentenza impugnata per non avere fatto corretto uso della regola in tema di ripartizione dell’onere probatorio con riguardo agli sgravi e alla loro fruizione da parte del datori di lavoro, ribadendo inoltre più volte come, nella fattispecie che ne occupa, la parte beneficiaria degli aiuti avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto alla fruizione dei medesimi.

La Commissione ha fissato le condizioni in presenza delle quali può ritenersi che gli sgravi contributivi per contratti di formazione lavoro già fruiti sono da ritenersi compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti per applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006;

16351/2007; 499/2009; 21898/2010, quest’ultima specificamente in tema di benefici che trovano fondamento nell’avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro).

La circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio (e la conseguente non recuperabilità del medesimo) siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie non altera i termini della questione, spettando pur sempre al beneficiano degli sgravi dimostrare la sussistenza delle condizioni – stabilite dalla Commissione o da quest’ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale – per poter legittimamente usufruire degli sgravi.

Tali condizioni, oltre a quelle espressamente fissate dalla Commissione, riguardano quindi anche quelle, già contemplate dalla legge nazionale e che la Commissione stessa ha come tali considerato nell’ambito della valutazione di compatibilità con il mercato comune; in particolare vanno perciò dedotte e provate dalla parte beneficiarla anche quelle indicate nei seguenti punti della decisione della Commissione:

"(13) Per beneficiare di tali agevolazioni i datori di lavoro non devono aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo se l’assunzione riguarda lavoratori in possesso di una qualifica diversa. La possibilità di accedere a tali benefici è inoltre subordinata al fatto di aver mantenuto in servizio (con un contratto a tempo indeterminato) almeno il 60 % dei lavoratori il cui CFL è venuto a termine nei 24 mesi precedenti.

"(71) Gli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione precisano che la Commissione è in linea di massima favorevole agli aiuti:

– riguardanti i disoccupati;

e – destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro (creazione netta) nelle PMI e nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale;

o – volti ad incoraggiare l’assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrano particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento sul mercato del lavoro, e ciò in tutto il territorio;

in questo caso è sufficiente che il posto di lavoro sia divenuto vacante in seguito ad una partenza spontanea e non ad un licenziamento.

"(88) Inoltre la condizione imposta dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione, che richiede che il posto occupato si sia reso vacante in seguito ad una partenza naturale e non ad un licenziamento, è rispettata in quanto la legislazione italiana pone espressamente la condizione che non si sia proceduto a licenziamenti.

Di conseguenza, e conformemente a quanto precisato negli orientamenti, per le categorie svantaggiate non occorre esigere che vi sia creazione netta di posti di lavoro". 5. Tutto ciò premesso deve rilevarsi che il principio di non contestazione opera nel senso che i fatti allegati dalla parte istante e non specificamente contestati si hanno per riconosciuti e non necessitano di prova ulteriore (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11108/2007; 12231/2007).

Da ciò, peraltro, non discende automaticamente l’accoglimento della domanda, dovendo essere verificato se i fatti allegati e non contestati siano effettivamente tali da porsi, nella loro sussistenza, come integranti gli elementi costitutivi della pretesa.

Pertanto, laddove, come nella fattispecie, venga espressamente contestato che le allegazioni fossero state tali da poter costituire il fondamento della prova gravante sul soggetto onerato risulta censurato il percorso logico giuridico che ha portato all’accoglimento della domanda.

5.1 Al riguardo deve dunque verificarsi, alla stregua delle censure svolte, se la Corte territoriale, nell’assumere a fondamento del decisum la non contestazione dei fatti allegati dalla parte beneficiarla degli aiuti, sia incorsa in un vizio di motivazione nel verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti (nei termini già in precedenza indicati) per poter ritenere gli aiuti già usufruiti compatibili con il mercato comune.

5.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, non potendo invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 13045/1997; 5802/1998).

I vizio di omessa motivazione ricorre, inoltre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice del merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2114/1995; 16762/2006).

5.3 Alla luce di tali principi risulta anzitutto l’insufficiente esame di punti decisivi della controversia, non avendo la Corte territoriale indicato sulla base di quali precise allegazioni sarebbero risultati comprovati, per effetto della ritenuta mancanza di specifica contestazione al riguardo, tutti i requisiti richiesti per la compatibilità con il mercato comune degli sgravi de quibus.

L’assenza di qualsivoglia disamina delle singole posizioni dei lavoratori interessati non consente poi di comprendere l’iter logico in forza del quale si sia potuto ritenere che tutte le posizioni dedotte in giudizio rispondessero ai suddetti requisiti, configurandosi quindi sul punto una motivazione solo apparente.

5.4 In base alle considerazioni fin qui svolte deve quindi convenirsi per la fondatezza anche del motivo all’esame.

6. In definitiva il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto la sentenza impugnata va cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame, conformandosi agli indicati principi di diritto, e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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