T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-12-2011, n. 1698

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Data, in fatto la seguente ricostruzione:

3.1. Il ricorrente è destinatario di un avviso orale, adottato in quanto più volte denunciato per reati contro il patrimonio, associazione per delinquere, ricettazione, falsità ideologica e materiale, appropriazione indebita, sottrazione di cose sottoposte a sequestro, sostituzione di persona, minacce. Esso è stato più volte condannato con recidiva per emissione di assegni a vuoto, falsità in titoli di credito, ricettazione, violazione di norme sul monopolio, bancarotta semplice, truffa in concorso, falsità in scrittura privata. Non risultava aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi negli ultimi cinque anni e ciò, unitamente ai precedenti, ha indotto l’Autorità competente a ritenere che persistesse nel tempo il comportamento illecito.

3.2. Il ricorrente ritiene che, inconfutabile il dato storico relativo alle condanne riportate, la valutazione prognostica operata non sia conforme al vero, considerato che l’ultima condanna risalirebbe al 1988 e non risultano esservi, a suo carico, procedimenti pendenti. Esso condivide l’abitazione con una donna che, al pari suo, percepisce la pensione INPS, ancorché per un importo annuo, singolarmente considerato, tale da non richiedere la presentazione di dichiarazione dei redditi e si troverebbe, quindi, nella disponibilità di un reddito sufficiente alla sopravvivenza.

3.3. Esso ha, quindi, dedotto l’illegittimità del provvedimento, adottato in violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97, nonché 27 della Costituzione e degli artt. 1 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché in carenza di potere e di istruttoria. Nel caso di specie mancherebbe il necessario presupposto, rappresentato da una permanente ed attuale pericolosità del soggetto avvisato. Inoltre non sarebbe dato comprendere quale sia la condotta da cui il ricorrente dovrebbe astenersi ed in particolare quali sarebbero i "meditati comportamenti di spiccata indole delinquenziale dallo stesso posti in essere con sistematica frequenza al fine di procurarsi in modo facile e a discapito di altri i propri mezzi di sostentamento".

Il provvedimento sarebbe, inoltre, viziato, in conseguenza della mancata comunicazione di avvio del procedimento.

3.4. L’Amministrazione ha depositato una relazione, nella quale si dà atto che, nell’ultimo quinquennio, il sig. C. è stato deferito all’autorità giudiziaria per truffa (nel 2007 e nel 2008), associazione a delinquere, ricettazione, sottrazione di cose sottoposte a sequestro ed ancora truffa e minaccia il 2 novembre 2010.

Si dovrebbe, inoltre, considerare, secondo quanto affermato da parte resistente, che la misura dell’avviso orale, in quanto la più tenue tra quelle previste dalla legge 1423/1956, richiederebbe un giudizio di pericolosità sociale meno intenso e, quindi, la sua adozione ben potrebbe essere motivata anche dal mero sospetto. Sospetto che nel caso di specie, oltre che dalle ultime segnalazioni, risulta essere supportato dal fatto che nel Casellario giudiziale, a carico del ricorrente risultano, ancorché esso abbia beneficiato di abrogazioni, depenalizzazioni, condoni, amnistie o indulti, ben 83 provvedimenti registrati. In ragione di tutto ciò il ricorso sarebbe privo di fondatezza, a prescindere dal fatto che il provvedimento impugnato abbia erroneamente affermato che il sig. C. non risultava essere titolare di alcun trattamento economico: tale circostanza risulterebbe di per sé irrilevante alla luce delle numerose contestazioni mosse al ricorrente con riferimento alla propria condotta relativa agli ultimi anni.

3.5 Con ordinanza n. 1305/11, questo Tribunale ha disposto l’acquisizione di chiarimenti sull’esito del deferimento all’autorità giudiziaria dell’odierno ricorrente per i più recenti fatti allo stesso contestati, nonché della relazione sulla condotta di vita tenuta da quest’ultimo sulla base della quale i Carabinieri di Iseo hanno ritenuto di proporre l’applicazione della misura dell’avviso orale. In esecuzione di tale ordinanza, è stata prodotta la relazione 3 dicembre 2009, nella quale si dava atto, oltre che dei numerosi precedenti e della sua qualità di indagato per associazione a delinquere finalizzata al compimento di più truffe (datata 16 luglio 2009) del fatto che il sig. C. frequenta abitualmente pregiudicati per reati attinenti alla prostituzione e per truffa. Inoltre, in data 26 settembre 2011, la Questura di Brescia ha comunicato, a ulteriore comprova della pericolosità sociale del ricorrente, che lo stesso è stato nuovamente deferito all’autorità giudiziaria per il reato di truffa, a seguito di denuncia/querela;

4. Ritenuto in diritto quanto segue:

4.1. Il ricorso deve essere respinto nella parte in cui deduce l’illegittimità del provvedimento a causa della mancata comunicazione di avvio del procedimento, atteso che, rispetto, ai provvedimenti quale quello censurato, la giurisprudenza è costante nel ritenere esclusa la necessità di garantire la partecipazione al procedimento, proprio in ragione della natura della misura di prevenzione (cfr, tra le tante, T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 15 aprile 2010, n. 1930).

4.2. Né miglior sorte deve essere riservata alle contestazioni che attengono al merito dell’esercizio del potere oggetto di censura nel ricorso in esame. Il deferimento all’autorità per le suddette condotte ben può, infatti, rappresentare il presupposto per il contestato giudizio di pericolosità sociale espresso nel verbale di intimazione della misura di prevenzione dell’avviso orale e nel provvedimento stesso adottato sulla scorta di esso, ancorché il destinatario dell’avviso risulti comunque titolare di un reddito minimo. In altre parole la rilevanza, in termini di pericolosità sociale, dei comportamenti posti in essere dal sig. C. non può essere esclusa dal semplice fatto che lo stesso risulti essere titolare di un reddito minimo, legittimamente percepito, né dal fatto che l’ultima condanna risalga al 1998 (e non anche 1988, come affermato da parte ricorrente).

Appaiono invece rilevanti, alla luce anche dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nell’adozione di misure di sicurezza con effetto restrittivo della libertà decisamente contenuto, le numerose contestazioni di comportamenti penalmente rilevanti, a prescindere dal fatto che le stesse non abbiano in concreto ancora condotto ad una condanna o, come quelle più recenti, non siano ancora puntualmente conosciute nel loro contenute dall’odierno ricorrente.

4.3. Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di un mero invito a tenere una condotta conforme alla legge, si ritiene che il censurato provvedimento non travalichi i limiti della ragionevolezza, il cui superamento potrebbe, eventualmente, essere accertato dal giudice amministrativo, determinandone l’annullamento;

4.4. Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, anche per quanto attiene al contributo unificato dal ricorrente anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che deve rimanere a carico dello stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio, come in motivazione specificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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