Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-05-2012, n. 6670 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Napoli C.S. esponeva di essere stato utilizzato dal 1997 dalla Provincia di Napoli in lavori socialmente utili, percependo dall’Inps l’assegno di cui al D.Lgs. 468 del 1997, art. 8, comma 3, che andava a compensare le 20 ore settimanali di lavoro prestato, mentre per le 5 ore settimanali lavorate in più la Provincia, gli aveva corrisposto un importo inferiore al dovuto, inferiore cioè a quello previsto dal medesimo art. 8, comma 2, che doveva essere corrispondente alla paga oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

Il Tribunale rigettava la domanda e la statuizione veniva confermata dalla locale Corte d’appello. La Corte adita rilevava che il D.Lgs. n. 81 del 2001, recante integrazioni e modifiche alla materia dei lavori socialmente utili, dopo avere previsto all’art. 4 che per l’impegno settimanale di 20 ore compete la somma di L. 850.000, stabilisce all’art. 5 (5. Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione) che "Gli organi competenti degli enti utilizzatori deliberano tutta una serie di f provvedimenti tra cui: e) la durata dell’attività così come disciplinata dall’art. 4 del presente decreto e g) l’eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico". Osservava la Corte che la rimessione agli enti utilizzatori di determinare la quantità di ore aggiuntive ed il relativo corrispettivo, costituiva una novità rispetto alla normativa precedente di cui al D.Lgs. 468 del 1997, la quale, all’art. 8, determinava invece espressamente i compensi per dette ore aggiuntive stabilendo per esse "un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore". La Corte adita riteneva che, stante il carattere innovativo, la nuova disposizione era incompatibile con il sistema di predeterminazione precedente e quindi, anche se la nuova legge non aveva espressamente abrogato il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, l’effetto abrogativo si era determinato in forza della predetta incompatibilità, alla stregua dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. del 2001, per cui "Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, e successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Avverso detta sentenza il lavoratore soccombente ricorre con un unico complesso motivo, illustrato da memoria. Resiste la Provincia di Napoli con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando violazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, lamenta che la sentenza impugnata abbia riconosciuto la legittimità di un compenso inferiore rispetto a quello di cui alla norma indicata, che sarebbe tuttora in vigore.

Il ricorso merita accoglimento.

1. Va premesso che il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, distingue, tra i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, coloro che erano percettori di un trattamento previdenziale, ossia di indennità di mobilità o di trattamento straordinario di cassa integrazione e coloro che invece erano privi di tale trattamento.

Per i primi il comma 2 prevede che il trattamento previdenziale così percepito vada a remunerare il lavoro prestato presso il soggetto utilizzatore. Quest’ultimo null’altro deve corrispondere se il medesimo trattamento previdenziale è sufficiente a coprire le ore lavorate, mentre, se vi sono ore eccedenti, il soggetto utilizzatore deve remunerarle, e la remunerazione era fissata dalla legge, che la determinava nel livello retributivo iniziale dei dipendenti svolgenti analoghe mansioni.

Per i secondi invece (comma 3 dell’art. 8) l’Inps deve erogare la somma di L. 800.000 mensili, fermo restando, anche in questo caso, l’obbligo del soggetto utilizzatore di remunerare nello stesso modo le ore eccedenti.

2. La questione per cui è causa è la seguente: se il D.Lgs. n. 81 del 2000, che ha modificato il D.Lgs. n. 468 del 1997, abbia o no implicitamente abrogato la prescrizione, di cui all’art. 8 commi 2 e 3 di quest’ultimo testo normativo, per cui il soggetto utilizzatore, alla stregua del D.Lgs. n. 81 del 2000, sarebbe libero di determinare a suo piacimento il compenso spettante ai lavoratori impegnati in lsu per le ore eccedenti quelle già remunerate o con i citati trattamenti di sostegno al reddito, ovvero con le L. 800.000 mensili.

3. La sentenza impugnata ha ritenuto che il soggetto utilizzatore, alla luce della nuova legge, non ha più vincoli e quindi può compensare le ore eccedenti anche in misura inferiore rispetto a quella determinata dalla legge precedente.

Detta conclusione non è condivisibile sulla base delle seguenti argomentazioni:

4. Si consideri in primo luogo che la nuova L. n. 81 del 2000, che pur reca all’art. 10 la abrogazione di varie disposizioni del D.Lgs. n. 468 del 1997, non comprende l’art. 8 sul metodo sopra citato per calcolare il compenso per le ore eccedenti, anzi conferma le disposizioni della legge precedente, che siano compatibili con la nuova disciplina.

5. Va altresì considerato che il D.Lgs n. 81 del 2000 riguarda solo i soggetti che avevano già iniziato i lavori socialmente utili, dispone infatti l’art. 2 comma 1 che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 10 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.) 6. La L. n. 81 del 2000, art. 4, riguarda coloro che non godevano di alcuna prestazione previdenziale e che quindi ricevevano le 800.000 a carico dell’Inps. Si trattava cioè dei soggetti previsti non dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 2, ma di quelli di cui all’art. 8, comma 3.

L’istituto degli LSU continua però ad operare anche per coloro che ricevevano il trattamento previdenziale (lo si ricava non solo dall’art. 9. sulla Disciplina sanzionatoria, per cui comma 1 "I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali…", ma anche dal fatto che non fu abrogato il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, in cui erano appunto inclusi al comma 2 coloro che godevano di trattamenti previdenziali).

1. All’art. 4 del D.Lgs. si dispone "1. L’utilizzo nelle attività di cui all’art. 3 non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili".

Questo però non significa il venir meno dell’obbligo di pagamento da parte dell’utilizzatore di remunerare le ore eccedenti, proprio perchè il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, non è stato abolito, mentre l’art. 4 della nuova legge, indicando la somma mensile di 850.000, si limita dunque solo ad aggiornare quella precedente di L. 800.000. 8. Inoltre l’art. 5 del D.Lgs. del 2000". Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione" reca il seguente tenore: "1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all’art. 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell’art. 2, comma 3, deliberano: a) l’elenco nominativo dei soggetti impegnati; b) le attività espletate dall’ente utilizzatore nell’ambito di quelle indicate nell’art. 3; c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l’attività da svolgere; d) la località e la sede di svolgimento delle attività; e) la durata dell’attività così come disciplinata dall’art. 4 del presente decreto; f) le modalità organizzative delle attività; g) l’eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico";

E’ quindi espressamente confermata la regola che, se si lavora un numero di ore maggiore rispetto a quelle remunerate con la prestazione previdenziale o con le L. 850.000, le ore eccedenti vengano compensate con onere a carico dell’utilizzatore.

Sarebbe peraltro incongruo lasciare all’arbitrio dell’utilizzatore il trattamento economico per queste ore, soprattutto considerando che il D.Lgs. n. 81 del 2000, riguarda lavoratori che erano già stati impegnati in LSU. E’ vero poi che è prevista una delibera dell’utilizzatore in ordine sul compenso da erogare per ore eccedenti, ma la necessità della delibera – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – non può considerarsi come "incompatibile" con la sua predeterminazione secondo la legge precedente.

Peraltro il lavoratore, secondo il meccanismo prefigurato dal nuovo testo del 2000 (cfr. art. 2, comma 3) dovrebbe dichiararsi disponibile a continuare nell’attività di LSU prima ancora di avere avuto conoscenza della misura del compenso per le ore eccedenti, mentre sembra logico che lo sappia in precedenza.

Si deve allora concludere che, anche alla luce della nuova legge, poichè l’art. 8 di quella precedente non è stato abrogato, nè risulta incompatibile con le innovazioni introdotte, il soggetto utilizzatore deve remunerare le ore eccedenti mediante un importo integrativo, non liberamente determinato, ma corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe.

Ne consegue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che procederà al conteggio delle spettanze attenendosi al principio sopra indicato. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del presente processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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