T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-12-2011, n. 1697

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente;

Sentite le parti presenti;

Richiamate in fatto le ricostruzioni delle parti non controverse tra le stesse;

Dato atto che, nelle more della trattazione in camera di consiglio, il ricorrente ha formulato richiesta all’Amministrazione volta ad ottenere la rideterminazione del periodo di chiusura e sospensione imposto allo stesso. Tale istanza ha trovato accoglimento ed il periodo in questione è stato ridotto da 10 a 3 giorni;

Considerato che ciò ha comportato la sostituzione del provvedimento impugnato con altro che parte ricorrente, nella dichiarazione di rinuncia agli atti del ricorso depositata il 9 novembre 2011, attesta di non intendere censurare, dando atto della cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che al Collegio non rimanga, dunque, che dare atto, a sua volta, dell’intervenuta rinuncia al ricorso, disponendo la compensazione integrale delle spese del giudizio, compreso il contributo unificato, che deve permanere in capo al ricorrente, in ragione del suo comportamento contra legem;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto dell’intervenuta rinuncia.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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