Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-05-2012, n. 6669 Legittimazione attiva e passiva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli rigettava la domanda di G.F. nei confronti del Ministero della Salute intesa ad ottenere l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, in quanto affetta da epatite cronica a seguito di trasfusione di sangue, affermando che il Ministero della Salute era carente di legittimazione passiva;

Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con quattro motivi.

Il Ministero è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Con tutti e quattro i motivi, denunziando violazione degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ. e art. 111 Cost., dell’art. 12 preleggi, della L. n. 210 del 1992, artt. 1 e 5 e del D.Lgs n. 112 del 1998, art. 123, la ricorrente si duole che sia stato affermato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute in relazione alla domanda intesa ad ottenere l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992.

Quanto al primo motivo, in cui si contesta la possibilità per il giudice d’appello di rilevare il divieto di legittimazione passiva, il motivo non è fondato, essendosi affermato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008) che "il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall’art. 111 Cost., allorchè si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio – in quanto tale ammissibilità consente di evitare che la vicenda si protragga oltre il giudicato, attraverso la successiva proposizione dell’actio nullitatis o del rimedio impugnatorio straordinario ex art. 404 cod. proc. civ., da parte del litisconsorte pretermesso – ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di "potestas iudicandi" – come il difetto di legitimatio ad causam o dei presupposti dell’azione, la decadenza sostanziale dall’azione per il decorso di termini previsti dalla legge, la carenza di domanda amministrativa di prestazione previdenziale, od il divieto di frazionamento delle domande, in materia di previdenza ed assistenza sociale (per il quale la legge prevede la declaratoria di improcedibilità in ogni stato e grado del procedimento); in tutte queste ipotesi, infatti, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poichè si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio".

Il ricorso è però fondato nel merito.

E’ infatti già stato affermato (Cass. n. 21704 del 13/10/2009, seguita da numerose altre conformi) che "In tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usi al Ministero della salute, dovendosi ritenere che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123, nel conservare "allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi" in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 112, comma 2, lett. f), prevedendo il trasferimento alle Regioni – mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge – dei soli oneri economici, i ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114".

L’orientamento è stato confermato dalla sentenza delle Sez. un. di questa Corte n. 12538 del 09/06/2011, con cui si è affermato" In tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale".

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio, ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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