T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-12-2011, n. 1696

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con delibera della Giunta Provinciale 374 del 27/9/2010, avente ad oggetto "Gestione impianti fissi di cattura uccelli da richiamo per la caccia da appostamento fisso. Assegnazione degli impianti di cattura autorizzati. Criteri per l’assegnazione dei richiami agli aventi titolo e criteri per il controllo numerico dei richiami vivi", la Provincia di Bergamo ha provveduto a dare esecuzione a quanto previsto dalla legge regionale n. 16 del 2010.

Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha dedotto:

1. eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, avendo la Provincia omesso di effettuare la dovuta istruttoria al fine di verificare l’effettivo fabbisogno di presicci, senza recepire supinamente le indicazioni della Regione;

2. violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, avendo omesso di considerare che esistono soluzioni alternative alla cattura con le reti, che il numero di presicci dovrebbe diminuire e non aumentare in modo inversamente proporzionale alla possibilità di allevare gli esemplari, che la cattura con le reti non è un modo selettivo di cattura e che non è stato acquisito il parere dell’ISPRA.

In ogni caso, conclude parte ricorrente, anche laddove il provvedimento fosse stato adottato in conformità alla legge regionale n. 16/2010, tale legge sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 117 e 97 della Costituzione, come già la precedente L.R. 19/2009.

Dopo la rinuncia all’istanza cautelare, essendo stata fissata, per la sua trattazione, una camera di consiglio successiva alla decadenza del termine per l’attuazione del provvedimento impugnato, in vista della pubblica udienza, la LAC Onlus ha prodotto una memoria nella quale ha richiamato la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della L.R. 16/2010, soffermandosi su come anche tale sentenza, come la precedente, avente ad oggetto l’analoga legge regionale 19/2009, abbia individuato il nucleo centrale dell’incostituzionalità della norma nella violazione dei principi di cui alla direttiva 2009/147/CE, art. 9.

La Provincia ha anch’essa depositato una memoria, sostenendo l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto il giudice amministrativo non potrebbe verificare la "legittimità" della legge regionale e comunque il ricorso non sarebbe stato notificato alla Regione. Essa ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a causa della conclusione della stagione venatoria di riferimento, nonché la sua infondatezza nel merito, controdeducendo su ciascuna delle illegittimità ravvisate da parte ricorrente.

Alla pubblica udienza la causa, su conforme richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Si può prescindere dalle eccezioni in rito concernenti la questioni di legittimità costituzionale della norma regionale introdotte da parte ricorrente, atteso che la pronuncia di incostituzionalità di tale legge è sopravvenuta nelle more del giudizio.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tale legge regionale per contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, denunciando come essa avrebbe "autorizzato la gestione degli impianti per la cattura delle specie indicate nell’Allegato A della legge medesima "in assenza dei presupposti e delle condizioni poste" dall’art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), riprodotta, senza alcuna modificazione sostanziale, nell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), ponendosi così in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost".

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 190 del 15 giugno 2011, ha ritenuto fondata tale questione di legittimità costituzionale, in quanto la sopra richiamata direttiva comunitaria impone "l’osservanza dell’obbligo della puntuale ed espressa indicazione della sussistenza di tutte le condizioni in esso specificamente indicate, e ciò a prescindere dalla natura (amministrativa ovvero legislativa) del tipo di atto in concreto utilizzato per l’introduzione della deroga al divieto di caccia e di cattura degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica stabilito agli articoli da 5 a 8 della medesima direttiva". Nella legge regionale della Lombardia n. 16 del 2010, così come nella precedente legge 19 del 2009, la Corte ha ravvisato la "completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva" che, consequenzialmente determina l’illegittimità costituzionale della medesima per violazione dell’art. 117 della Costituzione.

La dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale n. 16/2010 non può che determinare la illegittimità e, quindi, l’annullamento del provvedimento censurato che ne ha attuato le indicazioni.

Ne a ciò osta il fatto che, come rilevato da parte resistente nella propria memoria difensiva, la stagione venatoria di riferimento si sia già conclusa. Tale circostanza di fatto non determina il venire meno dell’interesse alla pronuncia. Come già affermato da questo Tribunale nella propria sentenza n. 172 del 27 gennaio 2011, da cui non si ravvisano ragioni di discostarsi, "Se è pur vero che l’atto impugnato ha esaurito i suoi effetti (essendo da tempo conclusa la stagione di caccia di cui è causa), è parimenti innegabile che una pronuncia di questo Tribunale favorevole alle ricorrenti avrebbe senza dubbio l’effetto di orientare e conformare l’attività amministrativa per le prossime stagioni venatorie, allo scopo di evitare la ripetizione di condotte contra legem, oltre ai possibili riflessi in relazione ad un ipotetico giudizio di tipo risarcitorio (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 5/3/2009 n. 1751; 3/3/2010 n. 533)".

Accertato, quindi, l’interesse di parte ricorrente alla pronuncia e l’effetto caducatorio determinato dalla pronuncia di incostituzionalità della norma di riferimento sul provvedimento impugnato, il ricorso deve essere accolto.

Peraltro, il fatto che l’accoglimento del ricorso discenda dalla dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale 16/2010 e, quindi, la soccombenza sia dovuta a fatto imputabile in via principale alla Regione, mentre la Provincia si è limitata all’applicazione della disposizione regionale, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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