T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-12-2011, n. 1695

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– della delibera della Giunta Provinciale n. 408 del 27/9/2010, avente ad oggetto l’esercizio di funzioni in materia di caccia, attivazioni impianti di cattura e provvedimenti conseguenti, nonché di ogni altro atto connesso.

Con delibera della Giunta Provinciale n. 408 del 27/9/2010, avente ad oggetto l’esercizio di funzioni in materia di caccia, attivazioni impianti di cattura e provvedimenti conseguenti, nonché di ogni altro atto connesso, la Provincia di Brescia ha approvato il numero di richiami vivi da catturarsi, il numero degli impianti autorizzati ad effettuare le catture, lo schema tipo di convenzione da stipularsi con i proprietari dell’impianto ed infine, il regolamento per la distribuzione dei richiami vivi ai cacciatori. Tutto ciò in pretesa esecuzione della legge regionale n. 16 del 2010.

Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha dedotto:

1. eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, avendo la Provincia omesso di effettuare la dovuta istruttoria al fine di verificare l’effettivo fabbisogno di presicci, senza recepire supinamente le indicazioni della Regione;

2. contraddittorietà ed irragionevolezza, in quanto i dati del censimento 2009 non sarebbero congrui e le decisioni adottate partono dal presupposto che tutti i cacciatori della provincia intendano detenere il massimo dei richiami, nonostante l’alto costo di ciò;

3. violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, avendo omesso di considerare che esistono soluzioni alternative alla cattura con le reti, che il numero di presicci dovrebbe diminuire e non aumentare in modo inversamente proporzionale alla possibilità di allevare gli esemplari, e che la cattura con le reti non sarebbe un modo selettivo di cattura. Inoltre non sarebbe stato acquisito il parere dell’ISPRA.

In ogni caso, conclude parte ricorrente, anche laddove il provvedimento fosse stato adottato in conformità alla legge regionale n. 16/2010, tale legge sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 117 e 97 della Costituzione, come già la precedente L.R. 19/2009.

Dopo la rinuncia all’istanza cautelare, essendo stata fissata, per la sua trattazione, una camera di consiglio successiva alla decadenza del termine per l’attuazione del provvedimento impugnato, in vista della pubblica udienza, la LAC Onlus ha prodotto una memoria nella quale ha richiamato la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della L.R. 16/2010, soffermandosi su come anche tale sentenza, come la precedente, avente ad oggetto l’analoga legge regionale 19/2009, abbia individuato il nucleo centrale dell’incostituzionalità della norma nella violazione dei principi di cui alla direttiva 2009/147/CE, art. 9.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2011 la causa, su conforme richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il provvedimento oggetto del ricorso in esame rappresenta un atto attuativo della legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante "Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)".

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tale legge regionale per contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, denunciando come essa avrebbe "autorizzato la gestione degli impianti per la cattura delle specie indicate nell’Allegato A della legge medesima "in assenza dei presupposti e delle condizioni poste" dall’art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), riprodotta, senza alcuna modificazione sostanziale, nell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), ponendosi così in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost".

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 190 del 15 giugno 2011, ha ritenuto fondata tale questione di legittimità costituzionale in quanto la sopra richiamata direttiva comunitaria impone "l’osservanza dell’obbligo della puntuale ed espressa indicazione della sussistenza di tutte le condizioni in esso specificamente indicate, e ciò a prescindere dalla natura (amministrativa ovvero legislativa) del tipo di atto in concreto utilizzato per l’introduzione della deroga al divieto di caccia e di cattura degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica stabilito agli articoli da 5 a 8 della medesima direttiva". Nella legge regionale della Lombardia n. 16 del 2010, così come nella precedente legge 19 del 2009, la Corte ha ravvisato la "completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva" che, con sequenzialmente, determina l’illegittimità costituzionale della medesima per violazione dell’art. 117 della Costituzione.

La dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale n. 16/2010 non può che determinare la illegittimità e, quindi, l’annullamento del provvedimento censurato che ne ha attuato le indicazioni.

Peraltro, il fatto che l’accoglimento del ricorso discenda dalla dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale 16/2010 e, quindi, la soccombenza sia dovuta a fatto imputabile in via principale alla Regione, mentre la Provincia si è limitata all’applicazione della disposizione regionale, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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